Blog dell'Avvocato

La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza depositata in data 15/05/2024 ha accolto il ricorso del sottoscritto difensore che aveva depositato un ricorso avverso la illegittima iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente per un valore di iscrizione ipotecaria per oltre 6 milioni di euro.

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 25315 del 24 agosto 2022 ha ribadito il principio secondo cui le sanzioni tributaria non si trasmettono agli eredi, distinguendo il diverso regime successorio delle sanzioni civili (definite come "sanzioni aggiuntive" destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione) rispetto...

La CTP di Lecce, con la sentenza n. 326/2022 del 08/03/2022 ha dichiarato la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo su un'autovettura cointestata tra il debitore ed altra persona (non debitrice), confermando la tesi difensiva degli avv.ti Salvatore Ponzo e Cosimo Summa secondo cui affinchè vi possa essere il fermo del bene...

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CRIF - CANCELLAZIONE DATI

CRIF è una società specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC - sistema che raccoglie informazioni su finanziamenti erogati o semplicemente richiesti, trasmessi direttamente da banche e società finanziarie), business information e soluzioni per la gestione del credito. Nasce, in buona sostanza, per fornire un servizio a banche e società finanziarie per valutare il profilo di rischio di un richiedente prestito, o di un mutuo, e scoprire così se il nominativo del richiedente ha avuto nel recente passato dei problemi di insolvenza. Quindi, l' addetto di una società o istituto che deve erogare un prestito o un mutuo potrà consultare l'archivio gestito da CRIF per un'analisi della storia creditizia del cliente.Anche i consumatori possono ottenere una visura dei propri dati andando nell'area dedicata del sito ufficiale CRIF, e seguendo le istruzioni.Conseguentemente CRIF assume un ruolo determinante nell'accettazione o meno di una pratica di finanziamento.La segnalazione al CRIF come cattivo pagatore è soggetta a tempi regolamentati e fissi a seconda del tipo di problematica.I dati relativi a prestiti e finanziamenti presenti nel sistema di informazioni creditizie di CRIF vengono cancellati automaticamente, senza bisogno di richieste specifiche. I tempi di cancellazione sono stabiliti dal Codice di Condotta, come riportato nella tabella riassuntiva:

COME POSSO AIUTARTI A RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA SEGNALAZIONE?

La segnalazione CRIF è un ostacolo che può compromettere l'accesso al credito e causare difficoltà finanziarie. Essere segnalati come cattivi pagatori, spesso per ritardi nei pagamenti o situazioni di sovraindebitamento, non è sempre definitivo. Come avvocato, posso aiutarti a valutare la legittimità della segnalazione e avviare le azioni necessarie per correggerla o cancellarla, quando possibile. Ho già avuto soluzioni simiili in tal senso che hanno aiutato i clienti a risolvere il problema.

Attraverso interventi mirati, come la verifica della documentazione o l'apertura di un dialogo con l'istituto di credito, potrai recuperare la tua reputazione finanziaria e guardare al futuro con serenità.

NOVITA' CARTELLE ESATTORIALI E PIGNORAMENTI

Il D.L. 20 Ottobre 2020, n. 129 ha previsto, tra le altre novità:

Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui al c. 1, art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. In virtù di ciò, sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 15 ottobre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non può notificare nessuna nuova cartella esattoriale fino alla data del 31 dicembre 2020. Blocco totale della notifica delle cartelle e di tutti gli altri riconducibili alla riscossione coattiva. Ne consegue che vige la sospensione dei pignoramenti degli atti di espropriazione forzata emessi prima dell'operatività del decreto Rilancio sugli stipendi, pensioni e così via.

Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Circa le Dilazioni di Pagamento , prorogato il termine di cui al c. 2 ter dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 e quindi, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 15 ottobre 2020), gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. (art. 1, c. 1, lett. a)

Circa i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento è stato stabilito testualmente che "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". (art. 1, c.1, lett. b)

Circa i Pignoramenti, è stata prevista la sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni, di cui all'art. 152, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 15 ottobre 2020).(Art. 1, c. 2)

In buona sostanza, il legislatore è intervenuto modificando il calendario dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mediante differimento di talune scadenze al 31 dicembre 2020 (notifica e pagamento cartelle esattoriali). Tali termini con il decreto di Agosto scadevano il 15 ottobre 2020.

A ben vedere, la norma è carente di ulteriori o nuove disposizioni sulla Rottamazione Ter e Saldo e stralcio, ed ha pertanto lasciato immutato il calendario relativo alla pace fiscale che segue la scadenza fissata nel Decreto Rilancio.

Pertanto i contribuenti, per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio dovranno rispettare le scadenze fissate al 10 dicembre 2020 per il pagamento delle rate.



L'INCAPIENTE: LA POSSIBILITA' DI CANCELLARE I DEBITI SENZA PAGARE NULLA

Avv. Salvatore Ponzo, 01.09.2021

L'esdebitazione del debitore incapiente rappresenta la nuova procedura prevista a favore dei soggetti sovraindebitati ed è stata introdotta di recente dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che ha modificato la legge 3 del 2012.(c.d. Legge anti-suicidi) e dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

In buona sostanza, il soggetto interessato è la persona fisica (debitore) "che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali, oppure abbia uno stipendio talmente basso che basti a malapena a soddisfare le esigenze del suo sostentamento e della propria famiglia.Per poter beneficiare di tale misura, il debitore deve anche risultare "meritevole", in altre parole, non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave. Qual'è il partametro per la corretta valutazione?Il secondo comma dell'art.283 CCII - e secondo comma dell'art.14 quaterdecies L.3/12:"la valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo famigliare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n.159".Risultato?La cancellazione dei debiti senza alcun pagamento in denaro o altra utilità mobiliare o immobiliare. Tuttavia, rimane sempre salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.


CARTELLE ESATTORIALI 2022. ADDIO AGGIO!

Avv. Salvatore Ponzo 23.01.2022

In tema di Cartelle esattoriali, nel nuovo modello previsto dal 1° gennaio 2022 non è più presente il c.d. "aggio" di riscossione. Infatti, in attuazione delle novità previste dalla Legge di Bilancio, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 18 gennaio cancella gli oneri a carico del debitore. Resta dovuta la quota per il recupero dell'insoluto e per le spese di notifica.

In pratica, sarà lo Stato (sempre noi cittadini comunque!) a farsi carico della copertura dei costi di gestione del servizio di riscossione.

Infatti, l'articolo 1, comma 15 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio, che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione venga garantita dallo Stato.

Nello specifico:

  • viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge;
  • in caso di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all'uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

Così come specificato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, restano a carico del debitore:

  • la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute;
  • la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.