RESPONSABILITA' MEDICA

La responsabilità per colpa medica affonda le proprie radici nella nostra Carta Costituzionale. Infatti l'art. 32 della Costituzione Italiana sancisce la tutela alla salute pubblica come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi di rispetto della persona umana.

La responsabilità medica si inserisce nel più ampio filone della responsabilità professionale, che trova il suo fondamento normativo nel Capo II del titolo III del Libro V del codice civile, in particolare nella parte in cui l'art. 2236 c.c.

Attraverso il successivo d.lgs. n. 502/1992 il legislatore italiano ha sviluppato i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria, e, successivamente, con il d.lgs. n. 229/1999 c.d. Bindi o riforma ter è avvenuta una vera e propria conferma dei livelli essenziali di assistenza e introdotto nuove regole per accreditamento ed erogazione dei servizi.

Il vero passo in avanti in tema di colpa medica è avvenuto attraverso la Legge 24/2017, la c.d. Legge Gelli – Bianco (che interviene dopo il dibattuto "Decreto Balduzzi" che aveva precisato che quando nello svolgimento dell'attività il professionista si attiene a "linee guida e a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale" risponde dei danni, appunto, solo in caso di dolo o colpa grave) la quale reca "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie" .

Attraverso la Legge Gelli- Bianco è stata espressamente introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità medica la quale, tra l'altro, ha avuto come obiettivo quello di superare le incongruenze e le incertezze generate dal precedente Decreto Balduzzi.

Finalmente, nell'anno 2024, in tema di responsabilità medica, dopo sette lunghi anni è stato  emanato il decreto attuativo previsto dall'art. 10 della Legge 24/2017 il quale stabilisce "i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie" nonché "i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio".

Gli errori medici che possono implicare la responsabilità medica sono molteplici.

E' possibile, tuttavia, indicare quelli più frequenti affrontati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità:

  • diagnosi errate, tardive, incomplete
  • mancata informazione al paziente sui rischi e sulle alternative di trattamento
  • errori nella somministrazione di farmaci
  • negligenza nell'assistenza sanitaria (errata, insufficiente, tardiva)
  • chirurgie errate o eseguite in modo improprio o non corretto
  • mancanza di consenso informato
  • utilizzo di strumenti o attrezzature difettose o mal funzionanti
  • infettivologi ospedalieri
  • omessa sorveglianza del paziente sotto cura
  • carenza organizzativa della struttura
  • impiego dei farmaci off label o di terapie sperimentali senza specifica giustificazione

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è concorde nel richiedere all'esercente la professione sanitaria di realizzare la propria attività nel rispetto del più ampio dovere di diligenza di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., individuato tanto quale criterio oggettivo di determinazione del contenuto dell'obbligazione quanto quale criterio di imputazione nell'ipotesi di inadempimento (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2023, n. 2798).

Avv. Salvatore Ponzo

SENTENZE

Risarcibilità del danno da perdita anticipata della vita: sentenza Cassazione n. 35998/2023

Massima
Il danno da perdita anticipata della vita è risarcibile indipendentemente dall'età della vittima, configurandosi come un pregiudizio autonomo rispetto al danno morale e biologico, che deriva direttamente dalla violazione del diritto alla vita, quale bene supremo della persona.

Il principio stabilito dalla Cassazione

Con la sentenza n. 35998/2023, la Corte di Cassazione ha sancito un'importante evoluzione in tema di risarcimento del danno. Il danno derivante dalla perdita anticipata della vita, che rappresenta un pregiudizio autonomo e distinto rispetto al danno morale e biologico, deve essere riconosciuto indipendentemente dall'età della vittima. Questo principio riconosce la vita come il bene supremo e inalienabile dell'individuo, il cui valore non è ridimensionabile sulla base dell'età.

Le implicazioni della sentenza

Questa decisione:

  • Ribadisce il diritto al risarcimento per i familiari della vittima di eventi fatali.
  • Sottolinea l'autonomia del danno da perdita della vita rispetto ad altri danni non patrimoniali.
  • Esclude che l'età della vittima possa ridurre il valore del risarcimento.



Sentenza Cassazione n. 11224/2024: Carenza di documentazione clinica e responsabilità medica

La Corte di Cassazione ha stabilito che la carenza di documentazione nella cartella clinica può essere utilizzata per accertare il nesso causale tra l'operato del medico e il danno al paziente. Nel caso in esame, la paziente C.C. è deceduta per arresto cardiaco dopo un ricovero in pronto soccorso, durante il quale i sintomi erano stati attribuiti erroneamente a un problema gastrico.

Gli eredi della paziente hanno imputato il decesso a negligenza medica, ma la Corte d'Appello aveva escluso il nesso causale per insufficienza di prove. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso, evidenziando che l'incompletezza della documentazione sanitaria può costituire elemento per presumerne la responsabilità, poiché tale lacuna impedisce la ricostruzione degli eventi e delle cause del decesso.

La decisione rinvia il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame, rafforzando il principio che la mancata compilazione della cartella clinica può incidere negativamente sulla posizione della struttura sanitaria.

Responsabilità medica e accertamento del nesso causale: ordinanza Cassazione n. 34427/2023

Massima
In tema di responsabilità medica, le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il danno lamentato, se rendono impossibile l'accertamento del nesso eziologico, non possono riflettersi a danno della vittima, ma rilevano per dimostrare sia la colpa sia l'esistenza del rapporto causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.

Il principio espresso dalla Cassazione

Con l'ordinanza n. 34427 dell'11 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema del nesso causale in ambito di responsabilità medica. La Corte ha stabilito che, quando le carenze colpose del medico impediscono di accertare con certezza il rapporto causale, tale situazione non può ricadere a sfavore del paziente.

Le omissioni del medico, se astrattamente idonee a causare il danno, sono sufficienti per configurare sia la colpa professionale che il nesso eziologico, trasferendo il peso delle incertezze sulla parte che ha tenuto la condotta negligente.

Le implicazioni della decisione

La pronuncia rafforza la tutela dei pazienti, sancendo che:

  1. Il deficit probatorio causato dalla condotta omissiva grava sul medico e non sulla vittima.
  2. Il nesso causale può essere presunto in base alla condotta astrattamente idonea a provocare il danno.
  3. Si attribuisce maggiore rilevanza alla diligenza documentale del sanitario, valorizzando l'importanza di una cartella clinica completa.

PENALE - Somministrazione di farmaci off-label: responsabilità penale del farmacista

Massima
Integra il reato di lesioni personali colpose la somministrazione di farmaci "off label" da parte di un farmacista, senza valutazione del rapporto costi-benefici, senza adeguata prescrizione medica e al di fuori dei canoni della L. n. 94/98 (legge Di Bella) e del Codice deontologico, se dall'uso di tali farmaci deriva una malattia ricollegabile causalmente al trattamento.

Il principio stabilito dalla Cassazione

Con la sentenza n. 10658 del 13 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la responsabilità penale del farmacista in relazione alla somministrazione di farmaci off-label per scopi dimagranti. Secondo la Corte, tale condotta costituisce lesioni personali colpose qualora:

  1. Il farmacista somministri il farmaco senza essere abilitato, violando il Codice deontologico e le disposizioni della L. n. 94/98.
  2. Non venga effettuata un'adeguata valutazione clinica e del rapporto costi-benefici.
  3. L'uso del farmaco provochi nel paziente una patologia causalmente connessa alla somministrazione.

Le implicazioni della decisione

Questa sentenza ribadisce che:

  • I farmacisti non possono somministrare farmaci, specie per utilizzi off-label, senza una prescrizione medica conforme alla normativa.
  • La somministrazione in violazione delle regole può configurare una responsabilità penale.
  • È fondamentale rispettare i limiti previsti dalla legge e dalle regole deontologiche per evitare conseguenze pregiudizievoli per la salute dei pazienti.

Responsabilità sanitaria e linee guida: ordinanza Cassazione n. 34516/2023

Massima
In tema di responsabilità sanitaria, le linee guida non hanno valore normativo né funzione "parascriminante", ma costituiscono un parametro utile per accertare i profili di colpa medica. Esse non vincolano il giudice, che può valutare se le circostanze del caso concreto richiedano una condotta diversa da quella prescritta.

Il principio espresso dalla Cassazione

Con l'ordinanza n. 34516 dell'11 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito il ruolo delle linee guida in ambito medico-chirurgico. Esse, pur essendo uno strumento di riferimento per i professionisti sanitari, non hanno rilevanza normativa né vincolante.

Le linee guida rappresentano un parametro utile per verificare la conformità della condotta medica agli standard richiesti, ma non escludono la discrezionalità del giudice, che deve considerare le specificità del caso concreto. In alcune situazioni, infatti, può essere necessario discostarsi dalle linee guida per meglio tutelare il paziente.

Le implicazioni della decisione

  1. Non vincolatività delle linee guida
    Le linee guida non possono essere utilizzate come strumento automatico per escludere la colpa medica.

  2. Valutazione caso per caso
    Il giudice conserva il potere di verificare se, alla luce delle circostanze specifiche, la condotta del medico sia stata adeguata, anche in deroga alle indicazioni delle linee guida.

  3. Bilanciamento tra standard e personalizzazione della cura
    Questa pronuncia sottolinea l'importanza di personalizzare l'assistenza sanitaria in base alle esigenze del paziente, senza limitarsi a un'applicazione rigida delle linee guida.

Responsabilità Medica - Sentenza Cassazione

Responsabilità Medica

Cassazione: l’intervento chirurgico è un'unità complessa di prestazioni


La sentenza della Corte di Cassazione n. 24656 del 13 settembre 2024 affronta un tema centrale in materia di responsabilità medica: l'interpretazione dell'oggetto del contratto tra paziente e struttura sanitaria e l'identificazione del "fatto" rilevante ai fini della responsabilità contrattuale. Ecco un commento analitico:

1. Il concetto di "essenzialità materiale" del fatto

La Corte evidenzia come la domanda del paziente, riferita alla cattiva esecuzione di un intervento chirurgico, non possa essere limitata al solo atto chirurgico, ma debba essere intesa in senso estensivo, includendo tutte le prestazioni correlate e funzionalmente necessarie, considerazioni di non poco conto anche sul profilo risarcitorio. Questo include:

  • Trattamenti pre-operatori (esami diagnostici, valutazioni preparatorie);
  • Trattamenti intraoperatori (l'esecuzione stessa dell'intervento);
  • Trattamenti post-operatori (monitoraggio, terapie successive).

Questa interpretazione amplia il perimetro delle obbligazioni contrattuali assunte dalla struttura sanitaria, che non può frammentare il processo terapeutico in attività autonome per sottrarsi a responsabilità.

ALCUNI ESEMPI:

Errore negli esami diagnostici pre-operatori

Un paziente si sottopone a un intervento di rimozione di un tumore. Prima dell'intervento, la struttura esegue una TAC per localizzare la massa tumorale, ma l'esame viene interpretato in modo errato, portando a una chirurgia inutile o a un intervento su una parte sbagliata del corpo.

  • Responsabilità: La struttura non può limitare la sua responsabilità all'atto chirurgico; l'errore diagnostico è parte integrante dell'obbligazione complessiva di eseguire correttamente l'intervento.

Problemi legati all'anestesia

Durante un intervento chirurgico, un errore del medico anestesista provoca complicazioni al paziente, come un arresto cardiaco o un danno neurologico. Sebbene l'intervento sia stato eseguito correttamente, il trattamento anestesiologico rientra tra le prestazioni contrattualmente assunte dalla struttura.

  • Responsabilità: La struttura sanitaria risponde anche per le condotte degli anestesisti, essendo il trattamento anestesiologico indispensabile per l'intervento.

Gestione inadeguata del post-operatorio

Un paziente operato per una frattura femorale sviluppa un'infezione nel sito chirurgico perché il personale sanitario non ha adottato adeguate misure di igiene durante le medicazioni post-operatorie o non ha monitorato correttamente i segni di infezione.

  • Responsabilità: L'inadeguata assistenza post-operatoria è considerata parte del processo terapeutico complessivo e non può essere separata dall'obbligazione contrattuale dell'intervento.

Mancata informazione pre-operatoria

Un paziente non viene adeguatamente informato dei rischi connessi all'intervento chirurgico e subisce una complicanza prevista ma evitabile, che avrebbe potuto influenzare la sua decisione di sottoporsi all'intervento.

  • Responsabilità: La struttura risponde per l'omessa informazione, essendo questa una fase propedeutica all'esecuzione dell'intervento e parte integrante dell'obbligazione contrattuale.

Complicazioni dovute alla mancata prescrizione di terapie post-operatorie

Un paziente sottoposto a intervento cardiaco non riceve indicazioni adeguate per l'assunzione di farmaci anticoagulanti nel post-operatorio, sviluppando così un'embolia polmonare.

  • Responsabilità: La mancata prescrizione della terapia farmacologica è una carenza nel trattamento complessivo dell'intervento, rientrando tra le obbligazioni assunte dalla struttura sanitaria.

2. Differenziazione delle obbligazioni contrattuali

La Corte chiarisce che il "fatto" identificato in base al titolo contrattuale include tutte le prestazioni strumentali connesse all'intervento chirurgico. Tuttavia, qualora il paziente stipuli un contratto ulteriore o diverso (ad esempio, per una diversa tipologia di trattamento), le obbligazioni derivanti da quel nuovo contratto non possono essere confuse con quelle del primo.

Questa distinzione è cruciale per evitare sovrapposizioni indebite tra domande giudiziali:

  • Identità di fatto e domanda: Vi è identità solo quando le obbligazioni discendono dal medesimo contratto.
  • Diversità di fatto e domanda: Se le prestazioni fanno riferimento a contratti distinti, i fatti da esaminare saranno diversi e non sovrapponibili.

3. Implicazioni per la responsabilità della struttura sanitaria

La pronuncia ribadisce che la struttura sanitaria assume una responsabilità contrattuale complessiva per tutte le prestazioni necessarie a eseguire l'intervento chirurgico. Pertanto, la cattiva esecuzione di qualsiasi attività correlata può fondare una responsabilità contrattuale:

  • La struttura risponde non solo per le carenze dell'equipe chirurgica, ma anche per errori negli esami diagnostici, nel supporto anestesiologico o nei controlli post-operatori.
  • L'obbligazione assunta dalla struttura è unitaria e comprende tutti gli elementi necessari per garantire l'efficacia e la sicurezza dell'intervento.

4. Rilievi pratici per i pazienti e i professionisti sanitari

  • Per i pazienti: Questa interpretazione amplia le possibilità di tutela in caso di errori o inadempimenti, consentendo di far valere in giudizio tutte le carenze connesse alla prestazione sanitaria, non solo quelle legate all'atto chirurgico in senso stretto.

  • Per le strutture sanitarie: La sentenza sottolinea la necessità di adottare protocolli rigorosi e garantire standard di qualità elevati in tutte le fasi del processo terapeutico, dato che ogni aspetto può essere scrutinato ai fini della responsabilità contrattuale.

Conclusione

La sentenza n. 24656 del 2024 rappresenta un significativo passo avanti nella definizione del perimetro della responsabilità medica. Rafforza il principio di tutela del paziente come contraente debole e impone alle strutture sanitarie di considerare l'intervento come un processo unitario e integrato. Tuttavia, la distinzione tra obbligazioni derivanti da contratti diversi rappresenta una linea di confine importante per evitare abusi o confusioni nella proposizione delle domande giudiziali.

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