RESPONSABILITA' MEDICA

La responsabilità per colpa medica affonda le proprie radici nella nostra Carta Costituzionale. Infatti l'art. 32 della Costituzione Italiana sancisce la tutela alla salute pubblica come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi di rispetto della persona umana.

La responsabilità medica si inserisce nel più ampio filone della responsabilità professionale, che trova il suo fondamento normativo nel Capo II del titolo III del Libro V del codice civile, in particolare nella parte in cui l'art. 2236 c.c.

Attraverso il successivo d.lgs. n. 502/1992 il legislatore italiano ha sviluppato i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività sanitaria, e, successivamente, con il d.lgs. n. 229/1999 c.d. Bindi o riforma ter è avvenuta una vera e propria conferma dei livelli essenziali di assistenza e introdotto nuove regole per accreditamento ed erogazione dei servizi.

Il vero passo in avanti in tema di colpa medica è avvenuto attraverso la Legge 24/2017, la c.d. Legge Gelli – Bianco (che interviene dopo il dibattuto "Decreto Balduzzi" che aveva precisato che quando nello svolgimento dell'attività il professionista si attiene a "linee guida e a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale" risponde dei danni, appunto, solo in caso di dolo o colpa grave) la quale reca "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie" .

Attraverso la Legge Gelli- Bianco è stata espressamente introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità medica la quale, tra l'altro, ha avuto come obiettivo quello di superare le incongruenze e le incertezze generate dal precedente Decreto Balduzzi.

Finalmente, nell'anno 2024, in tema di responsabilità medica, dopo sette lunghi anni è stato  emanato il decreto attuativo previsto dall'art. 10 della Legge 24/2017 il quale stabilisce "i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie" nonché "i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio".

Gli errori medici che possono implicare la responsabilità medica sono molteplici.

E' possibile, tuttavia, indicare quelli più frequenti affrontati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità:

  • diagnosi errate, tardive, incomplete
  • mancata informazione al paziente sui rischi e sulle alternative di trattamento
  • errori nella somministrazione di farmaci
  • negligenza nell'assistenza sanitaria (errata, insufficiente, tardiva)
  • chirurgie errate o eseguite in modo improprio o non corretto
  • mancanza di consenso informato
  • utilizzo di strumenti o attrezzature difettose o mal funzionanti
  • infettivologi ospedalieri
  • omessa sorveglianza del paziente sotto cura
  • carenza organizzativa della struttura
  • impiego dei farmaci off label o di terapie sperimentali senza specifica giustificazione

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è concorde nel richiedere all'esercente la professione sanitaria di realizzare la propria attività nel rispetto del più ampio dovere di diligenza di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., individuato tanto quale criterio oggettivo di determinazione del contenuto dell'obbligazione quanto quale criterio di imputazione nell'ipotesi di inadempimento (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2023, n. 2798).

Avv. Salvatore Ponzo

SENTENZE

Risarcibile il danno da perdita anticipata della vita indipendentemente dall'età della vittima

Cassazione Civ. (sentenza n.35998/2023) 



In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34427

In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34516