Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 9 dicembre 2025, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. La procedura è stata curata dall'Avv. Salvatore Ponzo, con l'intervento dell'Organismo di Composizione della Crisi e del Gestore della Crisi designato.
Contestazioni dei creditori e risposta del Tribunale
Alcuni creditori avevano sollevato eccezioni sulla presunta mancanza di meritevolezza del debitore, sulla gestione dei finanziamenti e sulla corretta distinzione tra categorie di crediti. Il Tribunale ha risposto puntualmente a ciascun rilievo:
- Il requisito della meritevolezza, nella disciplina vigente, si concentra sull'assenza di dolo, colpa grave o comportamenti fraudolenti; non richiede una condotta priva di qualsiasi criticità gestionale.
- La verifica preventiva del merito creditizio costituisce onere dell'ente finanziatore, che può avvalersi degli strumenti informativi previsti dall'ordinamento, tra cui le banche dati CRIF.
- I crediti locativi sono stati correttamente ricondotti tra i chirografari, senza violazioni dei criteri di trattamento previsti dal Codice.
«La documentazione era completa, non vi erano elementi di frode o colpa grave e il piano proposto costituiva una soluzione più utile per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione.»
Motivazioni dell'omologa
Sulla base della relazione del Gestore della Crisi e della documentazione prodotta, il Tribunale ha riscontrato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per l'omologa:
- Sostenibilità del piano rispetto alla situazione reddituale del debitore e alla consistenza del nucleo familiare.
- Maggiore convenienza per i creditori rispetto alle alternative liquidatorie previste dal CCII.
- Assenza di condotte scorrette, fraudolente o integranti colpa grave in capo al debitore.
- Coerenza della ripartizione tra crediti privilegiati e chirografari con i criteri normativi vigenti.
Con l'omologa, il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori e inibisce l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive sui beni oggetto della procedura. Il Gestore è incaricato di vigilare sull'esatto adempimento e di riferire periodicamente al Tribunale.
Rilievo sistematico della decisione
Il provvedimento conferma l'impostazione del Codice della Crisi nel privilegiare soluzioni negoziali sostenibili per il consumatore in buona fede. Definisce con chiarezza operativa i criteri di meritevolezza, puntualizzando che la responsabilità nella concessione del credito non può essere ribaltata integralmente sul debitore, e che la verifica del rischio rientra nelle obbligazioni dell'intermediario finanziario.
La decisione offre un riferimento utile per i professionisti che assistono consumatori in situazioni di sovraindebitamento, in particolare per la gestione delle contestazioni relative alla meritevolezza e al trattamento dei crediti locativi.



