RICORSO ANNULLAMENTO  MULTA AUTOVELOX 2024 

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E' un ricorso facsimile avverso ad una multa autovelox stradale. È aggiornato all'anno 2024 ed è un atto redatto dallo studio dell'avvocato salvatore Ponzo.

Il ricorso fac-simile contro una multa per violazione di autovelox stradale, aggiornato al 2024, è un documento pratico e completo, redatto dallo Studio Legale dell'Avvocato Salvatore Ponzo. Il modello è pensato per contestare le irregolarità nei verbali di contravvenzione, come la mancata taratura dell'autovelox o vizi procedurali. Questo atto legale personalizzabile offre una struttura chiara, conforme alla normativa vigente, e rappresenta uno strumento fondamentale per chi vuole opporsi in modo efficace alle sanzioni per presunte infrazioni stradali. Semplice da utilizzare, consente di risparmiare tempo e tutelare i propri diritti.


ILL.MO GIUDICE DI PACE DI __________

Ricorso ex art. 204-bis C.d.S.

La sottoscritta ___________, c.f., ______________________ nata a _________________ il ______________ e residente in ___________ alla via_________________, ed elettivamente domiciliata in Taurisano, alla via Lecce n. 2/A, presso l'Avv. Salvatore Ponzo (PNZSVT80R18L419T, P.E.C.: salvatoreponzo@pec.it - FAX: 0833625814), che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,

ricorrente

avuto riguardo al

Verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di ____________ n. ______________ verbale ___________del _________________ (all. a), ai sensi dell'articolo 142 comma 8 C.d.S., perché "..il giorno _________ alle ore _____ in località _____________al Km ____Direzione _____ (…) circolava alla velocità di _____ km/h, per cui, sottratta la tolleranza dovuta per l'apparecchiatura di rilevamento, pari al 5% e comunque non inferiore a 5 km/h, la velocità calcolata è di km/h ______ eccedendo di km/h __ il limite massimo di velocità stabilito in km/h ____" con sanzione complessiva irrogata di un min di € ____ - max di € ____ e decurtazione di ____ dalla patente, notificato a mezzo posta il ______ premesso che:

· La ricorrente contesta di esser incorsa nella violazione indicata, non avendo mai violato il limite di velocità relativo al senso di marcia ed alla direzione indicati nell'occasione;

· che il verbale in oggetto merita annullamento previa sospensione per i seguenti

MOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ

1) VIOLAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI SEGNALETICA STRADALE – VIOLAZIONE DELL'ART. 4 L. N. 168/2002

Affinché la segnaletica stradale possa ritenersi legittimamente apposta, deve recare una serie d'informazioni in grado di costituire un sistema segnaletico armonico, integrato, efficace e facilmente riconoscibile dall'utente, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare. Nel caso di specie, la Polizia Locale avrebbe dovuto predisporre la segnaletica in modo ben visibile e riconoscibile, in grado di orientare efficacemente e tempestivamente tutti gli utenti circa la presenza di strumenti per la rilevazione elettronica delle infrazioni. 

Al contrario, nel caso di pecie, gli avvisi della presenza di strumenti elettronici per la rilevazione della velocità erano assenti, e se presenti, erano posti a ridosso del punto in cui era ubicato l'apparecchio, comunque non luminosi e non visibili in orario notturno.

A tal fine si evidenzia che anche la Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale - n. ******, ha ribadito che "le postazioni per la rilevazione della velocità (sia fisse che mobili) debbono essere *******ponendosi nel solco già tracciato dalla circolare del ****** del Ministero dell'Interno, con la quale è stato chiarito e disposto che la segnalazione dovesse essere apposta *****del punto in cui l'apparecchio di rilevamento della velocità viene collocato.

Sul punto, di recente, la Corte di Cassazione, civile, ha ribadito che le postazioni autovelox devono soddisfare due requisiti distinti: essere ****** La locuzione ***** non è sinonimica, ma richiede entrambe le condizioni per garantire la legittimità del controllo, ed ha aggiunto che «E' indubitabile che non sia sufficiente la presenza di ***** che segnali la presenza di un autovelox, dovendo ****al contempo, ****... ***** non può essere tale se non è collocato in modo da risultare ben visibile». Cass. Ordinanza dell'8 febbraio 2022,****.

Va rilevato, altresì, che la segnalazione deve essere presente dopo ****od altro varco che consente l'immissione nella strada sulla quale è collocato l'Autovelox e, quindi, in presenza di ******va ripetuta ****: sul punto, così Cass. Civ. Sez.VI, ***** per la quale "la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata *****. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi ****che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a ****postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione".

Inoltre, l'art. 25 della L. 120/2010 prescrive che "…fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzati o istallati..." dispositivi di controllo della velocità "…ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità". Nel caso di specie, tale distanza è stata violata, dato che, dall'esame tramite Google Maps, si evince che il segnale detto si trova dopo il chilometro ******, quindi in violazione della norma richiamata, applicabile al caso di specie dato che la S.S. *****è soggetta all'ordinario limite di 110 km/h, invece, solo in determinati tratti (tra cui questo in discussione) del limite inferiore di 90 km/h. Tanto è stato accertato anche dal Giudice di Pace di ****, Avv. ****, con sentenza n. 948/22 ****** nei confronti del Comune di ****, con principio perfettamente valido in ipotesi di cui al presente ricorso. Principio da ultimo confermato da Cass. Civ. Ordinanza ****del *****.
L'art.142, commi 6 e 6 bis C.d.S., prescrive l'impiego di "cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi" idonei allo scopo, ma tale idoneità non è assicurata dalla segnaletica permanente, che non indica una specifica postazione. La corretta tecnica di installazione richiede, invece, che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende indicare (Direttiva ministeriale 24 ottobre 2000). Recente giurisprudenza di legittimità – Cass. Civ. 26 ******- ha statuito che "In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art.4 del d.l.n.121 del 2002, conv. in legge n.168 del 2002 –secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data *****– non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata".

I segnali devono essere collocati ad una distanza, rispetto ai dispositivi di rilevamento, in ogni caso non superiore ai *****, che abbia conto dello stato dei luoghi e nel cui tratto intermedio non siano presenti intersezioni stradali, come specificato all'art. 2, comma I, del Decreto del Ministro dei trasporti e degli Interni del *****(G.U. *****).

La normativa prevedeva, quindi, una distanza massima *****tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, ma non una distanza minima, stabilendo semplicemente che tale distanza dovesse essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Sul punto è intervenuta la direttiva del ***** ritenendo che sia da considerare "distanza minima adeguata" quella fissata, per ciascun tipo di strada, dall'art. *****per la collocazione dei segnali di prescrizione.

Riguardo alle posizioni degli autovelox, si rimanda a Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza ****** "la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. ****) ha evidenziato che, ai sensi dell'****, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare ****e, con l'apposizione "in loco" di ***** configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione".

Nel caso di specie le postazioni non sono state segnalate ******.

In tal senso si è pronunciato anche il Giudice di Pace di ***** in cui questo Giudice ha annullato il verbale di accertamento impugnato per violazione dell'art. ****** convertito in l.168/2002: "L'Autorità Amministrativa (…) non ha fornito adeguata prova di ***** che consente alle forze di polizia dipendenti dalla Provincia di **** di poter effettuare la contestazione non immediata in forza di apposita ordinanza prefettizia".

La normativa inoltre, prevede che i decreti prefettizi con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con **** (vedi circolare Ministero dell'Interno n. *****).

Inoltre, secondo la citata legge, l'individuazione di tali tratti di strade con provvedimento prefettizio "non limita la possibilità prevista per tutti i soggetti indicati dall'art. *****, di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata, ovvero se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione commessa alla presenza dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore".

Pertanto, l'installazione di apparecchi elettronici per il rilevamento della velocità sulla S.S.**** direzione **** hanno il solo ed unico scopo di vessare gli utenti della strada e fare "cassa", rappresentando sicuramente un abuso commesso a danno dei cittadini, in quanto collocati in un tratto di strada senza particolari pericoli, in cui è molto facile superare anche di poco il limite dei 90km orari, avendo tutte le caratteristiche di una strada "extraurbana principale" di veloce percorrenza.

2) MANCATA DIMOSTRAZIONE E CARENZA DELLA CORRETTA ******

Nel verbale di accertamento impugnato, in relazione alla strumentazione elettronica utilizzata ******* vengono indicate tutta una serie di dichiarazioni tipizzate e stereotipate, senza fornire prova alcuna in ordine al ******dell'apparecchiatura elettronica utilizzata.

Vi è inoltre menzione di una taratura eseguita in data ******, ovvero ******dell'accertamento presuntamente eseguito in danno della ricorrente (avvenuto, si dice, *****). Ciò implica che, alla data dell'accertamento, non vi era alcuna ****** di efficace e corretto funzionamento e, comunque, non vi era alcuna *****idonea a ****** la corretta funzionalità.

In sede di opposizione a sanzione amministrativa, sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è l'Amministrazione resistente a dover fornire la prova del *****, mediante il deposito di ******* relativa al mezzo e/o strumento utilizzato.

Competerà all'Ente resistente, pertanto, fornire adeguata prova documentale circa ******, che non potranno certo essere semplicemente "verbali", ma dovranno risultare da ***** di collaudo compilati a cura dell'accertatore e dei **** eseguiti nel momento dell'installazione o ****dell'apparecchio, come previsto dalle norme di **** dalle norme ****, comunemente applicate in ambito industriale o militare (****).

3) MANCATA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELLA **********

Sotto il denunciato profilo, la manifesta illegittimità del verbale emerge dalla circostanza che la Polizia Municipale ha notificato il verbale dopo ***** violando l'obbligo della ****espressamente sancito dall'art. **** e dall'art. *****.

Si eccepisce, dunque la mancata *****Tutto questo induce a ritenere che sia mancata quella necessaria attività di a**** secundum ius, nel pieno rispetto dei principi e norme a garanzia del cittadino.

Il Ministero dell'Interno ha evidenziato che, ****************[...]

In proposito, sebbene il rilievo fotografico rientri tra gli atti che*******l'organo accertatore può ben valersi dell'ausilio di *****, ma in nessun caso *********[...]

Quanto innanzi è ancor più pregnante ove si consideri che *******[...]

Il motivo di nullità in questione è stato ritenuto fondato, da ultimo, dal Giudice di Pace di ***** con sentenza n. ******[...]

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, D. LGS. 1******* N. *****

Si denuncia la violazione dell'****** il quale, nel prevedere per gli atti amministrativi informatizzati [...]

Nel caso in questione, [...]

Gli atti amministrativi di tal guisa formati sono invalidi o, meglio, giuridicamente inesistenti.

5)NULLITA' DELL'ATTO PER INESISTENZA DELLA *****

In base all'art. ******** la notifica dei verbali può eseguirsi [...]

Come risulta dall'allegata documentazione (doc. a) e confermato dalla relata di notifica in calce all'impugnato verbale, il provvedimento, [...]

Ciò altro non può significare che [...]

Nell'uno o nell'altro caso [...]

Nel caso di specie, [...]

Ne discende che [...]

*****

Alla luce di tutto quanto espresso, devono ritenersi sussistenti i presupposti – gravi motivi, fumus boni juris - per la concessione della sospensione del verbale impugnato, che comporterebbe la necessità del pagamento di una sanzione economica illegittima e, soprattutto, la decurtazione dei punti dalla patente di guida, senza che per ciò ricorrano i presupposti di legge.

Tutto quanto innanzi premesso, lo istante, come in epigrafe rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'On.le Giudice di Pace adito, previa fissazione di udienza nel contradditorio del COMUNE DI __________________-voglia

· preliminarmente [...]

· in via principale [...]

· in via subordinata, [...]

· condannare [...]

Si allegano (a) [...]

Si dichiara che il valore della controversia è [...]

Luogo_________data_______

Firma____________________

E' un ricorso fac simile che necessita di essere integrato a seconda nelle concrete circostanze, pertanto dovrà essere debitamente completato dalla parte ricorrente con o senza l'ausilio del proprio difensore.

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