TRIBUTARIO - sentenza - accertamento TARI - stabilimento balneare - l'area tassabile e' quella prettamente operativa - ricorso  accolto - difensore avv. Salvatore Ponzo

25.06.2023

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, con la sentenza n.973/2023 depositata il 13 giugno 2023, ha accolto il ricorso tributario presentato da una società proprietaria di uno stabilimento balneare avverso un accertamento TARI di euro 26.251,00.

Nello specifico è accaduto che una società proprietaria di uno stabilimento balneare in provincia di Lecce, abbia ricevuto un avviso di accertamento TARI (tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi) e si sia rivolta allo Studio legale Ponzo che, con l'ausilio di altri professionisti, e previa analisi della questione, ha presentato ricorso avverso l' accertamento Tari per l'anno 2016 con il fine contestare la superficie tassata e la mancata applicazione della riduzione del 50% per la stagionalità dell'attività.

Il ricorso conteneva i seguenti specifici motivi:

1.Carenza di motivazione. Superficialità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente;

2. Illegittimità dell'avviso per erronea indicazione della superficie tassabile. Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 65 D.Lgs. 507/93;

3. Errata determinazione della tassa richiesta – riduzione della tassa ex art. 25 Regolamento TARI.

4. Assoluta illegittimità del regolamento comunale e conseguente disapplicazione dello stesso per aperta violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

Nel corso del giudizio il Comune tentava di contrastare l'azione promossa dal ricorrente, ma, così come si evince dalla sentenza del Giudice Tributario, non assolveva all'onere probatorio, ovvero non provava la fondatezza del proprio accertamento.

Conseguentemente il Giudice Tributario accoglieva, motivando debitamente la sentenza, le doglianze promosse dall'avvocato Ponzo e dal collegio difensivo i quali, con una specifica e dettagliata perizia redatta da un Ingegnere esperto nella materia, hanno dimostrato chiaramente come la superficie tassata dovesse essere ridotta di oltre 2/3 e comunque come il ricorrente avesse diritto alla riduzione del 50% del tributo trattandosi di attività stagionale.

A tal proposito è opportuno e necessario rammentare che la riforma del processo tributario ha previsto una novità di non poco conto: l'onere probatorio non è più posto in capo al contribuente ma è compito dell'Ufficio o dell'Ente accertatore assolvere a tale onere.

Ed infatti, il Giudice tributario, attento alle novità legislative, ha statuito quanto segue:

"Come noto, la L. n. 130 del 2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 il comma 5 bis in virtù del quale compete all'amministrazione finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando "... in modo circostanziato e puntuale

le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove risultino carenti o contraddittori.

Nel caso in esame, la società ricorrente ha contestato l'inesistenza dell'obbligazione tributaria nei termini e nella misura quantificata dal Comune, in quanto basata su parametri del tutto avulsi dalla realtà d'impresa concretamente esercitata; Il Comune infatti, ha sottoposto a tassazione la superficie nella sua interezza, non solo l'area prettamente operativa, ovvero quella relativa alla concessione demaniale e dove si sviluppa lo stabilimento balneare, bensì tutta l'area circostante."

La sentenza oggetto della presente analisi è (a parere del sottoscritto) un esempio concreto ed evidente di perfetta applicazione della nuova normativa al caso prospettato e portato all'attenzione del Giudice Tributario

Il risultato dell'applicazione di tale norma è una sostanziale riduzione delle somme richieste con l'accertamento (riduzione di circa i 2/3) oltre all'applicazione della ulteriore riduzione del 50% trattandosi di attività stagionale.

Ed infatti si legge nella sentenza:

"In considerazione di ciò, questa Corte di Giustizia Tributaria dichiara il diritto della società ricorrente al riconoscimento della riduzione della pretesa in ragione del 50% (cinquanta%) sia della parte fissa sia di quella variabile su Mq.1.087"

L'Ente Civico provvederà a rideterminare la pretesa tributaria
a ricalibrare sul minor importo dovuto per il tributo e per le oltre agli interessi."

In conclusione, si fa presente che il risultato ottenuto con la suddetta sentenza potrà sortire l'ulteriore vantaggio di indurre (ma non sarebbe obbligata a farlo) l'amministrazione a ridimensionare gli eventuali accertamenti riferiti agli anni successivi a quello oggetto  di accertamento (anno 2016).

Il Comune è stato condannato a rifondere le spese di giudizio.

Avv. Salvatore Ponzo

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