1. Titolarità del credito
Chi pretende il pagamento deve dimostrare il proprio diritto sul credito azionato.

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo da una società di recupero crediti? Occorre verificare chi può chiederti il pagamento, come è documentato il debito e quali contestazioni possono essere proposte.
Il termine ordinario è di regola 40 giorni dalla notifica. Va controllato il termine effettivamente indicato nel decreto.
Assistenza anche a distanza. Preventivo prima dell’incarico. Patrocinio a spese dello Stato quando ricorrono i requisiti di legge.
Un’opposizione proposta correttamente nei termini, con regolare costituzione in giudizio, impedisce il consolidamento del decreto per mancata opposizione. Il creditore deve dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Per la procedura generale, consulta la pagina avvocato per opposizione a decreto ingiuntivo .
Ogni difesa parte dagli atti del procedimento e dai documenti del rapporto originario.
Chi pretende il pagamento deve dimostrare il proprio diritto sul credito azionato.
Verifica del collegamento tra il tuo rapporto e il portafoglio ceduto, anche nelle cessioni successive.
Contratto, erogazione, documenti contabili e prova della somma richiesta.
Controllo di capitale, interessi, spese, rate versate e precedenti accordi.
Ricostruzione delle scadenze, degli atti interruttivi e delle notificazioni.
Foro competente, eventuali clausole abusive, fideiussione e mediazione quando obbligatoria.
La pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale va valutata nel caso concreto, considerando il contenuto dell’avviso e gli altri documenti prodotti. Non determina automaticamente la validità o l’invalidità del decreto.
Il soggetto che ti contatta può gestire il credito per conto di un’altra società. Nell’atto può comparire anche una società veicolo, indicata come SPV: occorre distinguere il titolare del credito da chi agisce per suo conto.
Elenco esemplificativo di operatori e marchi con ruoli diversi nell’acquisto, gestione o recupero dei crediti. La presenza nell’elenco non implica irregolarità, rapporti con lo Studio o precedenti favorevoli contro ciascun operatore.
In una controversia seguita dallo Studio, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da KRUK per mancata prova della titolarità del credito.
La difesa ha contestato il collegamento tra lo specifico finanziamento e la cessione invocata. Nel caso concreto, i documenti prodotti non dimostravano adeguatamente il diritto della società a pretendere il pagamento.
Atto: decreto ingiuntivo KRUK.
Difesa: contestazione della
prova della titolarità.
Esito: revoca del decreto.
Caso descritto nella pubblicazione dell’Avv. Ponzo del 20 marzo 2026, che non riporta numero e data della sentenza. Il risultato riguarda quel procedimento e non garantisce l’esito di altre controversie.
Fai verificare il tuo decretoRevoca del decreto e cancellazione del debito non coincidono necessariamente.
| Decisione / società | Esito | Questione decisiva |
|---|---|---|
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Appello Firenze, n. 2736/2026 IFIS NPL Investing |
Decreto revocato | Insufficiente prova della titolarità del credito. |
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Tribunale Benevento, 30 giugno 2026,
n. 1021 Cessionaria con nome oscurato |
Decreto revocato | Non provato il trasferimento dello specifico credito nella catena delle cessioni. |
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Tribunale Modena, 21 luglio 2026 Spring SPV / Prelios |
Decreto revocato | Inefficace la risoluzione della precedente transazione dichiarata dalla cessionaria. Possibile richiesta del residuo transattivo. |
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Appello Firenze, 28 gennaio 2026,
n. 393 Cessionaria di credito bancario |
Decreto revocato e debito ridotto | Debito rideterminato in €31.636,66 rispetto alla pretesa di €121.275,03. |
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Giudice di Pace Potenza, 27 maggio 2026,
n. 618* KRUK Investimenti |
Revoca riferita dal difensore | Improcedibilità collegata alla competenza territoriale dell’organismo di mediazione. |
*Per Potenza è disponibile una segnalazione del difensore, non il testo integrale: non possiamo confermarne integralmente la motivazione. Gli altri esempi sono tratti da testi pubblicati. Sono procedimenti diversi da quello dello Studio e non garantiscono l’esito di nuove cause. Su telefono la tabella può essere scorsa lateralmente.
È possibile richiederlo anche per l’opposizione a decreto ingiuntivo, se ricorrono i requisiti di legge e la difesa non è manifestamente infondata.
La domanda civile si presenta al Consiglio dell’Ordine competente. Il difensore deve essere iscritto nell’apposito elenco.
Di regola si sommano i redditi dei familiari conviventi, salvo le eccezioni di legge. Rilevano anche alcune entrate esenti o soggette a imposta sostitutiva: non basta il solo ISEE.
L’ammissione non è automatica e non copre l’eventuale condanna alle spese della controparte.
D.P.R. 115/2002, artt. 74, 76, 80 e 126; D.M. 22 aprile 2025. Verifica aggiornata all’11 ottobre 2026.
Se manca qualcosa, invia almeno il decreto e la prova della notifica.
1. Controllo dei termini e delle urgenze.
2. Esame degli atti e valutazione delle contestazioni.
3. Preventivo e scelta della strategia: opposizione, eventuale sospensione oppure trattativa, se appropriata al caso.
Si possono valutare titolarità, documentazione, importi e validità delle clausole anche in presenza di rate non pagate. L’insolvenza, da sola, non elimina il debito.
Non automaticamente. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, occorre valutare la richiesta di sospensione al giudice.
La sola trattativa non sospende il termine. Prima di sottoscrivere un accordo occorre verificarne gli effetti sulla difesa.
Il preventivo dipende da valore, documentazione, urgenza e attività necessarie. Viene comunicato prima dell’incarico. Se ricorrono i requisiti, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Indica la data della notifica, la società e l’importo richiesto. Segnala eventuali precetti o pignoramenti e se desideri verificare i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato.
Il pulsante apre il programma e-mail: allega i documenti prima dell’invio. La richiesta non conferisce l’incarico e non sospende i termini processuali.
Avv. Salvatore Ponzo · Lecce e Taurisano
Assistenza in tutta Italia.
Riferimenti: artt. 641, 645, 647, 648, 649 e 653 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 58 D.Lgs. 385/1993; L. 130/1999; art. 5-bis D.Lgs. 28/2010. Contenuto informativo aggiornato all’11 ottobre 2026. Ogni posizione richiede un esame documentale.