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LOCAZIONI TURISTICHE O ABITATIVE

LOCAZIONI TURISTICHE: CONTRATTO FAC SIMILE LOCAZIONE TURISTICA INFERIORE AI 30 GIORNI (AFFITTI BREVI) 2025

Il Contratto di Locazione Turistica regola l'affitto di immobili per soggiorni brevi (max 30 giorni), garantendo tutela legale, sicurezza e chiarezza su canone, cauzione, obblighi e responsabilità tra locatore e conduttore.

Il contratto di locazione turistica è un accordo attraverso il quale un proprietario (locatore) concede in affitto un immobile a un inquilino (conduttore) per scopi esclusivamente turistici. Questo tipo di contratto è disciplinato dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che esclude tali locazioni dall'applicazione delle norme ordinarie sulle locazioni abitative.

Caratteristiche principali della locazione turistica:

  • Finalità esclusivamente turistica: L'immobile deve essere affittato per soddisfare esigenze abitative temporanee legate al turismo, come vacanze o soggiorni di piacere.

  • Durata flessibile: Non esistono limiti di durata specifici imposti dalla legge; tuttavia, le locazioni di durata inferiore a 30 giorni sono esenti dall'obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

  • Assenza di servizi aggiuntivi: Il contratto prevede la sola concessione in godimento dell'immobile, senza l'offerta di servizi tipici delle strutture ricettive, come colazione, pulizia giornaliera o cambio biancheria durante il soggiorno.

Obblighi e adempimenti:

  • Forma scritta: È consigliabile redigere il contratto in forma scritta per garantire chiarezza e tutela per entrambe le parti.

  • Registrazione del contratto: Se la durata del contratto supera i 30 giorni, è obbligatoria la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula, con il pagamento dell'imposta di registro pari al 2% del canone pattuito.

  • Comunicazione alle autorità: Il locatore è tenuto a comunicare alle autorità di pubblica sicurezza le generalità degli ospiti entro 24 ore dall'arrivo, utilizzando il portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato.

Considerazioni fiscali:

I redditi derivanti dalla locazione turistica sono soggetti a tassazione. Il locatore può optare per il regime della cedolare secca, che prevede un'aliquota fissa del 21% sul canone percepito, semplificando gli adempimenti fiscali.

Conclusioni:

La locazione turistica rappresenta una soluzione flessibile sia per i proprietari che desiderano affittare il proprio immobile per brevi periodi, sia per gli inquilini in cerca di soluzioni abitative temporanee durante le vacanze. È fondamentale rispettare le normative vigenti per garantire una gestione corretta e trasparente del contratto.


CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO TURISTICO

(ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/La Sig./Sig.ra ______________ nato/a a ______________ il //____ e residente a ______________ in ______________ Codice Fiscale ______________ di seguito denominato/a locatore

CONCEDE IN LOCAZIONE

al/alla Sig./Sig.ra ______________ nato/a a ______________ il //____ e residente a ______________ in ______________ Codice Fiscale ______________ identificato/a mediante ______________ di seguito denominato/a conduttore, che accetta,

L'unità immobiliare posta in via ______________ n. civico ____, piano ____, scala ____, int. ____, composta di n. ____ vani, oltre cucina e servizi, completamente ammobiliata e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: ______________

(Estremi catastali identificativi dell'immobile: ______________)

Condizioni della Locazione

  1. Durata: La locazione è stipulata per la durata massima di ______________ (__ in lettere ) giorni dal //__ al //____. Il presente contratto dovrà intendersi risolto improrogabilmente alla scadenza, senza necessità di disdetta.

  2. Uso dell'immobile: L'immobile è concesso in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. c) della Legge n. 431/98. Le parti dichiarano espressamente che il contratto ha esclusivamente tale destinazione, escludendone qualsiasi altro utilizzo. Il conduttore dichiara di non voler condurre l'immobile per vacanza estiva e di essere in possesso di stabile abitazione primaria in ______________, oltre a svolgere la propria attività lavorativa in ______________.

    Con il conduttore saranno ospitate le seguenti persone:

  3. Divieto di sublocazione: __________

  4. Canone di locazione: Il canone di locazione è stabilito in € ______________ (__ in lettere __), che il conduttore si obbliga a corrispondere come segue:

    • € ____________,00 ( in lettere __/00) versati a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo in data odierna.
    • Il saldo verrà versato alla consegna delle chiavi, in data //____, tramite ______________.

    Contestualmente, il conduttore verserà la somma di € ____________,00 ( in lettere __/00) a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito al termine del contratto, previa verifica dello stato dell'immobile e degli arredi da parte del locatore.

    (Si allega elenco dettagliato dei mobili, elettrodomestici e suppellettili presenti nell'immobile.)

  5. Spese:

    • Escluse dal canone: ____________________________________________________________________
    • Incluse nel canone: ____________________________________________________________________
  6. Verifica dello stato dell'immobile: Il conduttore dovrà avvisare il proprietario di eventuali difetti dell'immobile o dei mobili entro __ ore dalla consegna delle chiavi.

  7. Danni e detrazioni sulla cauzione___________

  8. Obbligo di comportamento:____________

  9. Trattamento dei dati personali: Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla locazione.

  10. Normativa di riferimento: Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente e agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data ______________

Il Locatore

Il Conduttore


Se vuoi ricevere un contratto completo e aggiornato con gli adempimenti necessari, contatta lo studio avv.ponzo@gmail.com.

LOCAZIONI: LETTERA DI MESSA IN MORA PER MANCATO PAGAMENTO CANONI E FAC-SIMILE


La lettera di messa in mora è un atto formale per intimare il pagamento dei canoni arretrati, avvisando il conduttore dell'eventuale azione legale. Indica importo dovuto, termini, modalità di pagamento e conseguenze.


1. Definizione e Funzione della Messa in Mora

La lettera di messa in mora è un atto formale con cui il locatore intima al conduttore il pagamento dei canoni arretrati e lo avvisa delle eventuali conseguenze legali in caso di inadempimento. Questo atto è di fondamentale importanza perché produce effetti giuridici rilevanti, tra cui l'interruzione della prescrizione e la costituzione in mora del debitore.

In ambito locatizio, la lettera di messa in mora è spesso il primo passo per avviare un'azione di sfratto per morosità o per richiedere il pagamento dei crediti dovuti tramite esecuzione forzata.

2. Riferimenti Normativi

La lettera di messa in mora trova fondamento giuridico principalmente nelle seguenti norme:

  • Art. 1219 c.c.: stabilisce che il debitore è costituito in mora attraverso un'intimazione scritta, salvo alcuni casi in cui la mora è automatica.
  • Art. 1454 c.c.: riguarda la diffida ad adempiere, utile in caso di inadempimento contrattuale grave.
  • Art. 5 della Legge 392/1978: disciplina le locazioni ad uso abitativo e i pagamenti dei canoni.
  • Art. 3 della Legge 431/1998: prevede lo sfratto per morosità in caso di mancato pagamento di almeno due mensilità.

3. Effetti della Messa in Mora

La messa in mora del conduttore ha conseguenze rilevanti:

  • Interruzione della prescrizione: ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'invio della diffida interrompe la prescrizione del credito.
  • Maggiorazione degli interessi: dal momento della ricezione della diffida, il debitore è tenuto a pagare gli interessi moratori (art. 1224 c.c.).
  • Possibilità di risoluzione del contratto: se l'inadempimento persiste, il locatore può avviare un'azione di sfratto per morosità o chiedere il risarcimento del danno.

4. Contenuto della Lettera di Messa in Mora

Una lettera di messa in mora deve contenere:

  1. Dati delle parti (locatore e conduttore).
  2. Riferimenti contrattuali (data e numero del contratto di locazione).
  3. Importo dovuto e specificazione delle mensilità non pagate.
  4. Termine per il pagamento (solitamente 10-15 giorni).
  5. Modalità di pagamento (bonifico bancario, assegno, ecc.).
  6. Avviso delle conseguenze: rischio di risoluzione del contratto e avvio di azioni legali.
  7. Invito formale ad adempiere.

5. Modalità di Notifica

Per garantire l'efficacia della diffida, è preferibile inviarla tramite raccomandata A/R o PEC, così da avere una prova dell'avvenuta ricezione.

6. Cosa Fare in Caso di Inadempienza?

Se il conduttore non paga entro il termine indicato, il locatore può:

  • Avviare un procedimento di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c.
  • Chiedere un decreto ingiuntivo per recuperare il credito (art. 633 c.p.c.).
  • Trattenere il deposito cauzionale a compensazione dei canoni non pagati.

7. Conclusioni

La lettera di messa in mora è un passaggio essenziale nella gestione delle locazioni e deve essere redatta con attenzione per evitare vizi formali. Se il conduttore non regolarizza la propria posizione, il locatore ha strumenti giuridici per tutelarsi e ottenere il pagamento o lo sfratto.

Se hai bisogno di un fac-simile della lettera, posso prepararlo per te.



OGGETTO: (nome delle parti) _________________ richiesta di pagamento e costituzione in mora ex. art. 1219 c.c.

Io/la sottoscritto/a ______________ nato/a il ______________, a ______________ e residente in ______________ (___), alla via ______________, formulo/a la presente per significare quanto segue.

Premesso che:
1) in data _______ (breve descrizione del fatto con la specificazione della titolarità del credito vantato e gli eventuali inadempimenti contrattuali di controparte);
2) a tutt'oggi non risulta adempiuto il pagamento/rimborso/accredito di ________ (somma esatta di denaro di cui ci si ritiene creditori) per Vostra esclusiva colpa dal momento che a nulla sono valsi i precedenti tentativi di sollecito a riguardo.
Tutto ciò premesso e considerato, Vi comunico la mia decisione di costituirVi in mora, e di richiederVi il risarcimento di tutti i danni occorsi, pertanto

VI INTIMO E DIFFIDO

formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del Codice Civile ad adempiere al versamento di ________ (somma esatta di denaro di cui ci si ritiene creditori) entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente fatti salvi i maggiori danni ed interessi.
Potrete adempiere eseguendo il pagamento con le seguenti modalità:

– bonifico a mezzo di conto corrente bancario:
INTESTATO A ____________c/o BANCA _______________IBAN _____________
– pagamento a mezzo PayPal
________________________________
Vi significo inoltre che, qualora non ricevessi il Vostro positivo riscontro entro e non oltre il termine suddetto, agirò come riterrò più opportuno per la tutela dei miei diritti ed interessi, con riserva di adire le competenti vie legali, per il rimborso delle spese, interessi di mora e risarcimento dei danni subiti e subendi.
Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgo distinti saluti.

Firma __________________

LOCAZIONI ABITATIVE: RECESSO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER GRAVI MOTIVI e FAC SIMILE


Il recesso per gravi motivi è una facoltà che consente di interrompere anticipatamente un contratto di locazione prima della sua scadenza naturale. Questo diritto è riconosciuto principalmente al conduttore (inquilino), ma in alcune circostanze può essere esercitato anche dal locatore (proprietario).

In base a quanto stabilito dalla Legge 431/1998, trascorsi i primi quattro anni dalla firma di un contratto di locazione ad uso abitativo, lo stesso si rinnova automaticamente per un ulteriore quadriennio, salvo che il locatore eserciti il diritto di diniego al rinnovo per le specifiche motivazioni indicate all'articolo 3, comma 1 della medesima legge.

Il conduttore, invece, può recedere in qualsiasi momento, purché ricorrano gravi motivi sopravvenuti e imprevedibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della Legge 431/1998. Il contratto può anche prevedere altre cause di recesso, purché conformi alla normativa vigente. L'inquilino deve comunque rispettare il preavviso minimo di sei mesi, inviando la comunicazione al locatore tramite mezzo tracciabile (raccomandata A/R o PEC).

Alla scadenza del contratto, il locatore può decidere di non rinnovarlo, ma solo nei casi tassativi indicati all'articolo 3, comma 1 della Legge 431/1998.

Nei contratti transitori o a uso diverso dall'abitativo, il locatore può negare il rinnovo senza necessità di motivare la propria scelta, come previsto dalla Legge 392/1978 per le locazioni commerciali.

Frequentemente, tra locatore e conduttore, sorgono dubbi e contestazioni proprio in ordine ai c.d. "gravi motivi di recesso", talvolta non ritenuti  da una delle parti tanto "gravi" da giustificare il recesso dal contratto.

Vediamo nel dettaglio l'analisi del problema.

Recesso del Conduttore (Inquilino)

Il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma solo in presenza di gravi motivi, ovvero circostanze oggettive, imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà, che rendono particolarmente onerosa la prosecuzione del contratto.

Esempi di gravi motivi per l'inquilino:

  • Trasferimento lavorativo obbligato in un'altra città o paese.

  • Perdita del lavoro o difficoltà economiche significative.

  • Problemi di salute che impediscono la permanenza nell'immobile

  • Problemi strutturali dell'immobile che lo rendono inabitabile.

Recesso del Locatore (Proprietario)

Diversamente dall'inquilino, il locatore può recedere anticipatamente solo se il contratto prevede una clausola specifica che gli consente il recesso anticipato. Senza questa clausola, il locatore può negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, ma non interromperlo prima senza un giustificato motivo.

Motivi validi per il recesso del locatore:

  • Necessità di destinare l'immobile a uso proprio o per un familiare
  • Necessità di eseguire lavori di ristrutturazione non compatibili con la presenza dell'inquilino
  • Morosità ripetuta dell'inquilino
  • Uso illecito dell'immobile o violazione delle clausole contrattuali

Effetti del Recesso

In entrambi i casi, trascorso il periodo di preavviso, il contratto si intende risolto, e l'inquilino è tenuto a lasciare l'immobile libero da persone e cose. Se il recesso non è giustificato o il preavviso non è rispettato, la parte danneggiata può chiedere il risarcimento dei danni.

Oggetto: recesso contratto di locazione del............... per gravi motivi.

Il/La sottoscritto/a ......................................................... nato/a a ..................................... il ............................ e residente a ............................................ in via ................................................., in qualità di conduttore, con la presente comunica la volontà di recedere da contratto di affitto sottoscritto in data ............................ relativo all'immobile di Vostra proprietà sito in ............................... via ............................, avvalendosi della facoltà di recesso per gravi motivi, secondo quanto previsto dell'art. 3 comma 6 della L. 431 del 09.12.1998. I gravi motivi causa del recesso anticipato sono............................................................................................................................. Pertanto, considerando l'obbligo di preavviso imposto dalla legge, l'immobile sarà riconsegnato dal sottoscritto, libero da persone o cose, trascorsi sei mesi dalla data di recezione della presente comunicazione. Cordiali saluti

Luogo e data........................

Firma del conduttore......................................


"Il locatore può ottenere il risarcimento per mancato guadagno anche dopo la restituzione anticipata? Le Sezioni Unite rispondono (Cass. civ., SS.UU., 25 febbraio 2025, n. 4892)"


Sì: ma solo se dimostra di essersi attivato subito per riaffittare l'immobile. Esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c.


      a cura dell'avv. Salvatore Ponzo

1. Introduzione e contesto giurisprudenziale

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 4892 del 25 febbraio 2025, ha definitivamente risolto il contrasto sorto in merito al diritto del locatore al risarcimento del danno da mancato guadagno a seguito della restituzione anticipata del bene locato per inadempimento del conduttore Corte di Cassazione+10Studio Claudio Scognamiglio Avvocati+10rivista.camminodiritto.it+10.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023, riguardava se, in tali ipotesi, il locatore possa ottenere il risarcimento dei canoni non percepiti fino alla naturale scadenza del contratto o fino alla stipula di una nuova locazione JusForYou+9Studio Claudio Scognamiglio Avvocati+9Studio Cerbone+9.

2. Il contrasto interpretativo

Si erano delineati due orientamenti contrapposti:

  • Orientamento favorevole al risarcimento: sosteneva che il locatore ha diritto al risarcimento del danno correlato alla mancata percezione dei canoni fino alla scadenza originaria del contratto o fino al reperimento di un nuovo conduttore, fatto oggetto di valutazione del giudice di merito DB+2Mister Lex+2Corte di Cassazione+10Studio Claudio Scognamiglio Avvocati+10ildirittoamministrativo.it+10.

  • Orientamento restrittivo: riteneva che la restituzione anticipata del bene reintegra il patrimonio del locatore, escludendo un danno da mancato guadagno, salvo situazioni in cui l'immobile fosse inutilizzabile rivista.camminodiritto.it+10Studio Claudio Scognamiglio Avvocati+10Studio legale Madonna+10.

3. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento più favorevole al locatore, affermando che:

  • La restituzione anticipata dell'immobile non esclude, di per sé, il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c.;

  • Tuttavia, spetta al locatore dimostrare di essersi tempestivamente attivato, una volta riottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi;

  • L'apprezzamento delle circostanze del caso concreto rimane a carico del giudice, anche in riferimento al dovere di buona fede;

  • È esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c., che riguarda l'indennità per ritardata consegna, in quanto non pertinente alla risoluzione per inadempimento Corte di Cassazione+11Studio Claudio Scognamiglio Avvocati+11Studio legale Madonna+11Studio legale Madonna+3accademiaassociazionecivilisti.it+3JusForYou+3.

4. Spiegazione tecnica della decisione

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il contratto di locazione non riguarda la semplice ricomposizione di un equilibrio economico originario, ma la realizzazione di un assetto negoziale specifico. La restituzione anticipata, pertanto, non può considerarsi un risarcimento automatico del danno subito, ma piuttosto l'espressione del fallimento del piano contrattuale originariamente concordato JusForYou.

In questo quadro, l'onere della prova – secondo l'art. 2697 c.c. – grava sul locatore, che deve dimostrare:

  • la causazione diretta tra inadempimento e danno (mancato guadagno);

  • la tempestiva e concreta ricerca di un nuovo conduttore;

  • che il danno è realmente conseguenza immediata dell'inadempimento Mister Lex+5JusForYou+5ildirittoamministrativo.it+5.

5. Importanza pratica e indicazioni operative

Questo principio rappresenta una svolta interpretativa:

  • Accoglie l'esigenza di tutela del locatore, garantendogli il risarcimento del danno quando legitimo;

  • Introduce però un onere probatorio rigido, che impone al locatore di agire con diligenza;

  • Esclude l'estensione analogica dell'art. 1591 c.c., quindi limita attacchi interpretativi impropri Studio legale Madonna.

In pratica, il locatore deve predisporre prove concrete: pubblicazioni di annunci, incarichi ad agenzie, ricevute di contatti, dimostrazione dei tentativi di concessione in locazione.

6. Conclusione 

La sentenza n. 4892/2025 delle Sezioni Unite costituisce un riferimento essenziale per il diritto locatizio, definendo un equo bilanciamento tra tutela del locatore e responsabilità di diligenza. Affronta con rigore e chiarezza il delicato rapporto tra restituzione anticipata e diritto risarcitorio.

Se desideri approfondire l'applicazione di questo principio nel tuo studio (e.g., modulistica, clausole contrattuali, strategie probatorie), sono a tua disposizione per ulteriori spunti pratici o analisi mirata.

Avv. Salvatore Ponzo


LOCAZIONI COMMERCIALI

Contratto di locazione di locale commerciale: Le Ultime Sentenze della Cassazione e come evitare errori nel contratto


La disciplina delle locazioni commerciali in Italia ha recentemente subito significative evoluzioni giurisprudenziali, in particolare riguardo alle cosiddette "grandi locazioni" e alla legittimità delle clausole che prevedono un aumento progressivo del canone. Tali sviluppi sottolineano l'importanza di una redazione accurata dei contratti di locazione commerciale e l'opportunità di avvalersi dell'assistenza di professionisti esperti per anticipare e gestire potenziali problematiche.​

Liberalizzazione delle Grandi Locazioni Commerciali

Con l'introduzione dell'art. 18 del D.L. n. 133/2014, convertito nella L. n. 164/2014, il legislatore ha previsto la possibilità, per le locazioni commerciali con un canone annuo superiore a 250.000 euro, di derogare alle disposizioni imperative della L. n. 392/1978. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3399/2024, ha confermato che in tali contratti le parti possono liberamente negoziare clausole riguardanti la durata minima del contratto, il rinnovo automatico, il diritto di prelazione, il recesso per gravi motivi, l'indennità di fine locazione e l'indicizzazione o gli aumenti del canone. La Corte ha sottolineato che, in presenza di un canone elevato, si presume che le parti abbiano una parità di forza contrattuale tale da giustificare la possibilità di derogare a norme altrimenti imperative. ​

Legittimità dell'Aumento Progressivo del Canone

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la possibilità di prevedere aumenti progressivi del canone nelle locazioni commerciali. La Corte di Cassazione, con la medesima Ordinanza n. 3399/2024, ha chiarito che tali incrementi sono legittimi purché siano ancorati a elementi predeterminati e giustificati da fatti o accadimenti che influenzino significativamente l'equilibrio economico tra le parti. Questo orientamento mira a garantire trasparenza e a prevenire abusi nell'utilizzo di clausole di aumento progressivo del canone. ​

Importanza della Redazione Accurata del Contratto e dell'Assistenza Professionale

Alla luce delle suddette evoluzioni normative e giurisprudenziali, appare evidente quanto sia fondamentale una redazione scrupolosa del contratto di locazione commerciale. La possibilità di derogare a norme imperative e di inserire clausole specifiche richiede una profonda conoscenza della materia per evitare future controversie e garantire un equilibrio contrattuale. Pertanto, è altamente consigliabile avvalersi dell'assistenza di un professionista esperto in diritto delle locazioni commerciali. Un consulente qualificato può guidare le parti nella predisposizione di un contratto che rispecchi fedelmente le loro esigenze, assicurando al contempo il rispetto delle disposizioni legali applicabili e la previsione di clausole che tutelino adeguatamente gli interessi di entrambe le parti.​

In conclusione, le recenti pronunce della Corte di Cassazione evidenziano la dinamicità della disciplina delle locazioni commerciali e la necessità di un approccio consapevole e informato nella stipula dei relativi contratti. L'assistenza di un professionista del settore rappresenta, dunque, un investimento imprescindibile per la prevenzione di problematiche future e per la costruzione di un rapporto locatizio solido e conforme alle aspettative delle parti coinvolte.​

Lo STUDIO è a disposizione dei clienti che intendono sottoscrivere, aggiornare, modificare o valutare eventuali criticità dei contratti di locazione commerciale.

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Di seguito l'esempio di una specifica clausola contrattuale redatta dallo studio ai fini dell'aumento progressivo del canone di locazione commerciale

Art. [X] - Determinazione, Adeguamento ed Aumento Progressivo del Canone di Locazione

  1. Determinazione del Canone
    Il canone annuo di locazione è convenuto tra le Parti nella misura di € [importo] (euro [importo in lettere]), da corrispondersi in rate mensili anticipate di pari importo, entro e non oltre il giorno [numero] di ciascun mese, mediante [modalità di pagamento].

  2. Adeguamento ISTAT
    A decorrere dal [data], il canone sarà oggetto di indicizzazione automatica nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), come ufficialmente pubblicato dall'ISTAT, rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente.

  3. Aumento Progressivo del Canone e Parametri di Giustificazione
    Le Parti, nel rispetto della disciplina vigente e in conformità agli orientamenti giurisprudenziali in materia, convengono sulla legittimità dell'incremento progressivo del canone di locazione, ancorandolo a criteri obiettivi e predeterminati, atti a preservare il necessario equilibrio sinallagmatico del contratto.
    In particolare, il canone di locazione sarà soggetto ad aumenti nei seguenti casi:

    a) Migliorie e Investimenti sull'Immobile
    Qualora il Locatore realizzi opere di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o innovazioni migliorative dell'immobile per un importo superiore a € [soglia], il canone subirà un incremento proporzionale nella misura del [percentuale]%, a decorrere dal mese successivo all'ultimazione degli interventi.

    b) Incremento del Fatturato del Conduttore
    Al fine di garantire un adeguato contemperamento degli interessi delle Parti, qualora il fatturato annuo del Conduttore superi la soglia di € [soglia] nell'esercizio fiscale precedente, il canone sarà incrementato del [percentuale]% a partire dall'anno locativo successivo. Tale incremento sarà subordinato alla presentazione da parte del Conduttore di idonea documentazione fiscale comprovante l'andamento economico dell'attività esercitata nei locali oggetto del presente contratto.

    c) Aumento Documentato dei Costi di Gestione
    Qualora i costi di gestione, oneri fiscali e spese condominiali, a carico del Locatore, subiscano un incremento superiore al [percentuale]% rispetto all'anno precedente, il canone sarà adeguato in misura proporzionale all'aumento registrato, garantendo un riequilibrio economico-finanziario del rapporto contrattuale.

  4. Irreversibilità dell'Aumento e Divieto di Riduzione del Canone
    Resta espressamente convenuto che eventuali variazioni negative dell'indice ISTAT o altre circostanze di natura economica non determineranno una riduzione del canone pattuito, escludendo qualsiasi meccanismo di revisione in diminuzione a favore del Conduttore.

  5. Clausola Risolutiva Espressa
    L'omesso pagamento anche parziale degli aumenti convenuti ai sensi della presente clausola costituisce grave inadempimento e legittima il Locatore a dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Conduttore mediante raccomandata A/R o PEC.

  6. Derogabilità della Disciplina Ordinaria e Natura della Locazione
    In considerazione della qualificazione della presente locazione quale "grande locazione commerciale", ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 133/2014 (convertito in L. n. 164/2014), le Parti dichiarano di aver negoziato liberamente la presente clausola, concordando in via convenzionale deroghe alle disposizioni della L. n. 392/1978.

  7. Accettazione Espressa delle Clausole Specifiche
    Il Conduttore, con la sottoscrizione della presente clausola, accetta espressamente le pattuizioni contenute negli articoli [X, Y, Z], ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., avendone preso specifica visione e riconoscendone la vincolatività in virtù della libera trattativa tra le Parti.


Come avvocato esperto in locazioni commerciali, il mio ruolo nella redazione, revisione o modifica di un contratto di locazione commerciale è fondamentale per prevenire controversie, tutelare le parti, e assicurare che il contratto sia equilibrato e conforme alle normative vigenti.
Ecco un elenco dettagliato degli interventi e delle migliorie che posso apportare a un contratto di locazione commerciale:

🔎 Fase di Redazione Ex Novo del Contratto

  1. Strutturazione giuridica del contratto in base alle esigenze delle parti, con clausole personalizzate per il tipo di attività commerciale esercitata.
  2. Verifica della legittimità del contratto rispetto alle normative vigenti, compresa la L. n. 392/1978 e le deroghe ammesse per le grandi locazioni commerciali (D.L. n. 133/2014).
  3. Inserimento di clausole specifiche di protezione, come:
    • Garanzie per il locatore (es. fideiussioni bancarie o polizze assicurative);
    • Diritti di recesso per il conduttore, regolati in maniera equa e precisa;
    • Clausole di esonero da responsabilità per eventi straordinari e cause di forza maggiore.
  4. Chiarezza nelle obbligazioni reciproche, per evitare zone d'ombra che possano generare contenziosi futuri.
  5. Adeguamento del contratto alle recenti sentenze della Corte di Cassazione, soprattutto su aumenti progressivi del canone, diritto di prelazione e derogabilità delle norme imperative.

✍️ Fase di Revisione o Modifica di un Contratto Esistente

  1. Analisi delle clausole contrattuali già inserite, individuando eventuali profili di criticità o squilibri tra le parti.
  2. Aggiornamento del contratto secondo le ultime evoluzioni giurisprudenziali, ad esempio:
    • Inserimento di aumenti progressivi del canone con parametri oggettivi e giustificati;
    • Revisione delle condizioni per il recesso anticipato, distinguendo tra cause imputabili al conduttore e cause oggettive.
  3. Modifica delle clausole vessatorie, nel rispetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., affinché siano esplicitamente accettate e negoziate in modo corretto.
  4. Ridefinizione delle responsabilità delle parti, ad esempio in relazione a:
    • Manutenzioni ordinarie e straordinarie;
    • Ripartizione delle spese condominiali e accessorie;
    • Diritti di prelazione e condizioni per il rinnovo.
  5. Inserimento di una clausola risolutiva espressa, per evitare lunghi e costosi procedimenti giudiziari in caso di inadempimento.

📜 Interventi Specifici per Tutelare il Cliente

  1. Clausole anti-inadempimento: previsione di penali per ritardi nei pagamenti o risoluzione immediata per morosità.
  2. Regolamentazione dell'uso dei locali:
    • Limitazione delle modifiche strutturali senza autorizzazione del locatore;
    • Chiarezza sulle attività consentite e sull'eventuale necessità di autorizzazioni amministrative.
  3. Adeguamento del contratto alle normative urbanistiche ed edilizie, per evitare nullità o impugnazioni future.
  4. Tutela del conduttore nei confronti del locatore, ad esempio:
    • Inserimento di un obbligo di manutenzione del bene locato a carico del locatore;
    • Clausola di responsabilità del locatore in caso di vizi strutturali dell'immobile.

💼 Conclusione: Perché Affidarsi a un Avvocato Esperto?

Prevenzione delle controversie: redazione di un contratto chiaro ed equilibrato riduce il rischio di future dispute legali.
Massima tutela per entrambe le parti, con clausole redatte per garantire certezza giuridica.
Adeguamento alle norme più recenti, compresi gli ultimi orientamenti della Cassazione in tema di derogabilità delle grandi locazioni commerciali.
Protezione da possibili abusi, garantendo che nessuna parte subisca squilibri contrattuali.

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