SOVRAINDEBITAMENTO E CRISI
Il termine sovraindebitamento individua la condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse economiche disponibili da parte di un soggetto non assoggettabile a fallimento, tale da compromettere in modo grave e irreversibile la capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Tale fenomeno, diffusosi in modo crescente a seguito delle recenti crisi economiche, ha reso necessario un intervento normativo specifico volto a tutelare il debitore meritevole e a favorirne il reinserimento economico e sociale.
La prima disciplina organica del sovraindebitamento è stata introdotta con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento". A partire dal 15 luglio 2022, detta normativa è confluita nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ha razionalizzato e riformato l'intero impianto, ridefinendo i presupposti soggettivi, gli strumenti applicabili e le modalità procedurali.
1. Soggetti interessati
Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento i soggetti non fallibili, ossia:
le persone fisiche (consumatori),
i professionisti,
le imprese minori (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCI),
le società agricole,
le start-up innovative (limitatamente a determinate condizioni),
gli ex imprenditori, laddove residuino debiti non estinti.
È invece precluso l'accesso alle procedure al debitore che abbia determinato il proprio stato di insolvenza con dolo o colpa grave, ovvero che abbia violato obblighi informativi o collaborativi nel corso delle trattative.
2. Le procedure previste
Il Codice della Crisi ha delineato tre principali strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, distinti in base alla natura del debitore e alle condizioni patrimoniali:
a) Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCI)
Riservato alle persone fisiche che abbiano contratto obbligazioni estranee a un'attività d'impresa o professionale. Il consumatore può proporre un piano di rientro sostenibile da sottoporre all'omologazione del Tribunale, anche in assenza di adesione da parte dei creditori. Il piano può prevedere ristrutturazioni, moratorie, rinegoziazioni o stralci parziali dei debiti.
b) Concordato minore (artt. 74 ss. CCI)
Destinato ai soggetti che svolgono o hanno svolto attività d'impresa, professionale o agricola, privi dei requisiti per accedere alle procedure concorsuali maggiori. Il debitore propone un piano ai creditori, che può prevedere anche la continuità aziendale, con possibile cessione di beni e ristrutturazione del debito. È necessaria l'approvazione della maggioranza dei creditori e il successivo controllo del Tribunale.
c) Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCI)
È la procedura residuale, destinata a chi non è in grado di proporre un piano di rientro. Consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore, secondo regole simili alla liquidazione giudiziale, ma semplificate. Il ricavato viene distribuito tra i creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione. Al termine della procedura è possibile ottenere l'esdebitazione, ovvero la liberazione integrale dai debiti non soddisfatti.
3. L'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI)
Il legislatore ha introdotto, in via straordinaria, un ulteriore istituto a tutela del consumatore totalmente privo di patrimonio e di redditi sufficienti a offrire un minimo soddisfacimento ai creditori. In tali ipotesi, è possibile ottenere l'esdebitazione anche senza effettuare alcun pagamento, a condizione che il debitore dimostri di aver agito con diligenza e buona fede, e che non abbia accesso ad altre procedure concorsuali. Tale beneficio può essere richiesto una sola volta ogni cinque anni.
4. Gli effetti delle procedure
La presentazione della domanda di accesso alla procedura produce, sin da subito, importanti effetti:
sospensione automatica di azioni esecutive individuali e collettive;
inibizione di iscrizioni di ipoteche o fermi amministrativi;
sospensione degli interessi moratori sui debiti chirografari;
salvaguardia di un minimo vitale per il sostentamento del debitore e della famiglia.
L'intera procedura si svolge sotto il controllo del Tribunale territorialmente competente, con l'assistenza di un Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), incaricato di redigere la relazione sulla situazione patrimoniale, reddituale e debitoria, nonché di monitorare il rispetto del piano.
5. Conclusioni
La disciplina del sovraindebitamento si pone come strumento di giustizia sociale, volto a garantire ai soggetti meritevoli un percorso legalmente protetto per uscire dalla crisi economica, senza pregiudicare integralmente le legittime aspettative dei creditori. In un contesto normativo complesso e in continua evoluzione, è tuttavia indispensabile affidarsi a un professionista esperto in materia, in grado di valutare la reale fattibilità della procedura, assistere il debitore nella redazione del piano e interfacciarsi con l'OCC e con gli organi giudiziari.
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Piano del consumatore
Concordato minore
Liquidazione controllata
Esdebitazione del debitore incapiente
Funzionamento del simulatore
Il sistema è strutturato in step progressivi, durante i quali vengono richiesti alcuni dati essenziali, tra cui:
La natura del soggetto (consumatore, ex imprenditore, libero professionista, artigiano, ecc.)
L'importo complessivo dei debiti attualmente esistenti
La presenza di pignoramenti, fermi amministrativi o cartelle esattoriali
Il possesso di beni immobili o mobili registrati
L'esistenza di un reddito regolare o di fonti di sostentamento
L'eventuale cessione del quinto o trattenute su stipendio/pensione
La composizione del nucleo familiare e le spese fisse mensili
Sulla base delle risposte fornite, il simulatore genera un esito orientativo, che indica:
Se esistono i presupposti minimi di ammissibilità;
Quale procedura potrebbe essere più adatta al caso concreto;
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