SOVRAINDEBITAMENTO E 

CRISI D'IMPRESA


Il termine sovraindebitamento individua la condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse economiche disponibili da parte di un soggetto non assoggettabile a fallimento, tale da compromettere in modo grave e irreversibile la capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Tale fenomeno, diffusosi in modo crescente a seguito delle recenti crisi economiche, ha reso necessario un intervento normativo specifico volto a tutelare il debitore meritevole e a favorirne il reinserimento economico e sociale.

La prima disciplina organica del sovraindebitamento è stata introdotta con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento". A partire dal 15 luglio 2022, detta normativa è confluita nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ha razionalizzato e riformato l'intero impianto, ridefinendo i presupposti soggettivi, gli strumenti applicabili e le modalità procedurali.

1. Soggetti interessati

Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento i soggetti non fallibili, ossia:

  • le persone fisiche (consumatori),

  • i professionisti,

  • le imprese minori (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCI),

  • le società agricole,

  • le start-up innovative (limitatamente a determinate condizioni),

  • gli ex imprenditori, laddove residuino debiti non estinti.

È invece precluso l'accesso alle procedure al debitore che abbia determinato il proprio stato di insolvenza con dolo o colpa grave, ovvero che abbia violato obblighi informativi o collaborativi nel corso delle trattative.

2. Le procedure previste

Il Codice della Crisi ha delineato tre principali strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, distinti in base alla natura del debitore e alle condizioni patrimoniali:

a) Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCI)
Riservato alle persone fisiche che abbiano contratto obbligazioni estranee a un'attività d'impresa o professionale. Il consumatore può proporre un piano di rientro sostenibile da sottoporre all'omologazione del Tribunale, anche in assenza di adesione da parte dei creditori. Il piano può prevedere ristrutturazioni, moratorie, rinegoziazioni o stralci parziali dei debiti.

b) Concordato minore (artt. 74 ss. CCI)
Destinato ai soggetti che svolgono o hanno svolto attività d'impresa, professionale o agricola, privi dei requisiti per accedere alle procedure concorsuali maggiori. Il debitore propone un piano ai creditori, che può prevedere anche la continuità aziendale, con possibile cessione di beni e ristrutturazione del debito. È necessaria l'approvazione della maggioranza dei creditori e il successivo controllo del Tribunale.

c) Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCI)
È la procedura residuale, destinata a chi non è in grado di proporre un piano di rientro. Consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore, secondo regole simili alla liquidazione giudiziale, ma semplificate. Il ricavato viene distribuito tra i creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione. Al termine della procedura è possibile ottenere l'esdebitazione, ovvero la liberazione integrale dai debiti non soddisfatti.

3. L'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI)

Il legislatore ha introdotto, in via straordinaria, un ulteriore istituto a tutela del consumatore totalmente privo di patrimonio e di redditi sufficienti a offrire un minimo soddisfacimento ai creditori. In tali ipotesi, è possibile ottenere l'esdebitazione anche senza effettuare alcun pagamento, a condizione che il debitore dimostri di aver agito con diligenza e buona fede, e che non abbia accesso ad altre procedure concorsuali. Tale beneficio può essere richiesto una sola volta ogni cinque anni.

4. Gli effetti delle procedure

La presentazione della domanda di accesso alla procedura produce, sin da subito, importanti effetti:

  • sospensione automatica di azioni esecutive individuali e collettive;

  • inibizione di iscrizioni di ipoteche o fermi amministrativi;

  • sospensione degli interessi moratori sui debiti chirografari;

  • salvaguardia di un minimo vitale per il sostentamento del debitore e della famiglia.

L'intera procedura si svolge sotto il controllo del Tribunale territorialmente competente, con l'assistenza di un Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), incaricato di redigere la relazione sulla situazione patrimoniale, reddituale e debitoria, nonché di monitorare il rispetto del piano.

5. Conclusioni

La disciplina del sovraindebitamento si pone come strumento di giustizia sociale, volto a garantire ai soggetti meritevoli un percorso legalmente protetto per uscire dalla crisi economica, senza pregiudicare integralmente le legittime aspettative dei creditori. In un contesto normativo complesso e in continua evoluzione, è tuttavia indispensabile affidarsi a un professionista esperto in materia, in grado di valutare la reale fattibilità della procedura, assistere il debitore nella redazione del piano e interfacciarsi con l'OCC e con gli organi giudiziari.

Calcolatore di Fattibilità del Sovraindebitamento

Calcolatore di Fattibilità del Sovraindebitamento

Strumento per valutare la probabilità di successo delle procedure di sovraindebitamento

STUDIO
LEGALE
PONZO

Benvenuto nel Calcolatore di Fattibilità

Informazione importante: Questo strumento fornisce una valutazione probabilistica basata sulle informazioni fornite e sulla normativa vigente (D.Lgs. 14/2019 - CCII e Legge 3/2012, aggiornato con D.Lgs. 136/2024). Non costituisce un parere legale.

Il calcolatore ti guiderà attraverso una serie di domande per valutare la fattibilità delle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge italiana.

Al termine, riceverai una valutazione probabilistica della fattibilità del percorso scelto.

Categoria del Debitore

Seleziona la categoria che meglio descrive la tua situazione:

Consumatore
Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Ad esempio: dipendenti, pensionati, studenti, disoccupati o chiunque abbia accumulato debiti per motivi personali (mutui, prestiti, carte di credito, bollette, ecc.) senza esercitare un'attività professionale o d'impresa.
Professionista
Persona che esercita attività professionale in forma individuale o associata, iscritta a un albo professionale. Ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici, architetti, ingegneri, consulenti del lavoro, geometri, periti industriali, ecc. che abbiano accumulato debiti professionali o personali.
Imprenditore minore
Imprenditore che non supera i limiti dimensionali per l'assoggettamento a fallimento. Ad esempio: piccoli imprenditori con attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 500.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro (altri requisiti previsti dalla legge). Include artigiani, piccoli commercianti e titolari di piccole attività.
Imprenditore agricolo
Imprenditore che esercita attività agricola, comprendente la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e attività connesse. Ad esempio: coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, società agricole che non superano i limiti dimensionali per l'assoggettamento a fallimento.
Startup innovativa
Società di capitale, anche cooperativa, costituita da non più di 60 mesi, che abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Deve rispettare specifici requisiti di innovatività e dimensione previsti dalla legge.
Altro debitore non fallibile
Enti non commerciali, associazioni, fondazioni, comitati e altri soggetti che non possono essere assoggettati a fallimento o altre procedure concorsuali maggiori. Ad esempio: associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, enti religiosi, partiti politici, sindacati, ecc. che abbiano accumulato debiti.

Tipo di Procedura

Consiglio: Seleziona la procedura più adatta alla tua situazione. Clicca su "Maggiori informazioni" per conoscere i dettagli di ciascuna procedura.
Procedura non compatibile

La procedura selezionata non è compatibile con la tua categoria di debitore. Per favore, seleziona un'altra procedura.

Composizione Negoziata della Crisi
Strumento stragiudiziale e volontario per imprese in crisi o insolvenza probabile, con prospettive di risanamento.
A chi si rivolge
Imprese (escluse le grandi imprese in stato di crisi), imprenditori minori, professionisti e start-up innovative.
Requisiti
  • Essere in stato di crisi o insolvenza probabile
  • Avere prospettive di risanamento
  • Non aver presentato domanda di concordato preventivo negli ultimi 6 mesi
Vantaggi
  • Natura preventiva e confidenziale
  • Assistenza di un esperto indipendente
  • Possibilità di accedere a misure premiali fiscali
  • Sospensione delle azioni esecutive individuali
Svantaggi
  • Richiede la collaborazione dei creditori
  • Non è garantito l'esito positivo
  • Non è possibile ottenere l'esdebitazione direttamente
Casi ideali
Imprese con problemi temporanei di liquidità ma con un business model solido e prospettive di ripresa.
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
Procedura concorsuale che consente al debitore di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con contenuto libero.
A chi si rivolge
Debitori non consumatori (imprenditori minori, professionisti, enti non commerciali).
Requisiti
  • Approvazione del piano da parte del 60% dei creditori
  • Omologazione da parte del tribunale
  • Documentazione completa e veritiera
Vantaggi
  • Ampio margine di negoziazione
  • Possibilità di falcidia dei crediti privilegiati
  • Tutela giudiziale dell'accordo
  • Sospensione delle azioni esecutive
Svantaggi
  • Richiede il consenso della maggioranza dei creditori
  • Procedura più complessa e formale
  • Costi legali più elevati
Casi ideali
Imprese o professionisti con una struttura debitoria complessa ma con la possibilità di recuperare la redditività.
Piano del Consumatore
Procedura riservata al consumatore, che può proporre un piano di rientro senza necessità di approvazione dei creditori.
A chi si rivolge
Esclusivamente consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale).
Requisiti
  • Stato di sovraindebitamento
  • Meritevolezza del debitore
  • Omologazione giudiziale
  • Documentazione completa
Vantaggi
  • Non richiede l'approvazione dei creditori
  • Possibilità di falcidia di tutti i debiti, anche privilegiati
  • Tutela forte del consumatore
  • Possibilità di esdebitazione finale
Svantaggi
  • Requisiti di meritevolezza stringenti
  • Documentazione complessa
  • Discrezionalità del giudice
Casi ideali
Consumatori con debiti accumulati per cause non imputabili a propria colpa grave (es. perdita del lavoro, malattia, separazione).
Concordato Minore
Procedura concorsuale per debitori diversi dal consumatore che intendono proseguire l'attività.
A chi si rivolge
Debitori non consumatori (imprenditori minori, professionisti, enti non commerciali) che intendono proseguire l'attività.
Requisiti
  • Proposta di concordato approvata dalla maggioranza dei creditori
  • Omologazione da parte del tribunale
  • Documentazione completa e veritiera
Vantaggi
  • Permette di proseguire l'attività
  • Suddivisione in classi di creditori
  • Possibilità di rimborsare mutui su beni strumentali
  • Ampia discrezionalità nella proposta
Svantaggi
  • Richiede il consenso dei creditori
  • Procedura complessa e formale
  • Costi legali elevati
  • Tempistiche lunghe
Casi ideali
Imprese o professionisti con un'attività ancora vitale ma con problemi di indebitamento che necessitano di una ristrutturazione organica.
Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
Procedura liquidatoria per debitori non fallibili, con nomina di un liquidatore e possibilità di esdebitazione finale.
A chi si rivolge
Tutti i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori, ecc.) che non possono o non vogliono proseguire l'attività.
Requisiti
  • Stato di sovraindebitamento
  • Impossibilità di proseguire l'attività
  • Documentazione completa
Vantaggi
  • Permette di liberarsi dai debiti residui (esdebitazione)
  • Alcuni beni sono esclusi dalla liquidazione
  • Nomina di un liquidatore professionale
  • Soluzione residuale per chi non può accedere ad altre procedure
Svantaggi
  • Implica la liquidazione del patrimonio
  • Non permette di proseguire l'attività
  • Tempistiche lunghe
  • Requisiti di meritevolezza per l'esdebitazione
Casi ideali
Persone o imprese senza prospettive di risanamento e con la necessità di "ricominciare da zero" dopo aver liquidato il patrimonio disponibile.
Concordato Semplificato
Procedura liquidatoria attivabile dopo esito negativo della composizione negoziata, con finalità esclusivamente liquidatoria.
A chi si rivolge
Imprese che hanno tentato senza successo la composizione negoziata e necessitano di una procedura liquidatoria semplificata.
Requisiti
  • Esito negativo della composizione negoziata
  • Documentazione già preparata nella fase precedente
  • Omologazione da parte del tribunale
Vantaggi
  • Procedura più rapida rispetto alla liquidazione controllata
  • Sfrutta la documentazione già preparata
  • Possibilità di esdebitazione finale
  • Costi contenuti rispetto ad altre procedure
Svantaggi
  • Accessibile solo dopo fallimento della composizione negoziata
  • Non permette di proseguire l'attività
  • Le misure premiali fiscali non si applicano automaticamente
Casi ideali
Imprese che hanno tentato la composizione negoziata senza successo ma che necessitano comunque di una procedura liquidativa ordinata.

Situazione Finanziaria

Rispondi alle seguenti domande sulla tua situazione finanziaria:

Requisiti di Meritevolezza

Le procedure di sovraindebitamento richiedono il rispetto di specifici requisiti di meritevolezza:

Reati che impediscono l'esdebitazione (art. 280 CCII):
  • Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314-335 c.p.)
  • Reati contro la fede pubblica (artt. 640-644 c.p.)
  • Reati contro l'economia, pubblica finanza e mercato (artt. 501-511 c.p.)
  • Bancarotta fraudolenta (art. 223 c.p.)
  • Ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.)
  • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  • Associazione di tipo mafioso o sovversiva (artt. 416-bis, 270-bis, 270-ter c.p.)

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Simulatore per la verifica dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento

Il nostro simulatore interattivo di verifica preliminare è uno strumento professionale, messo a disposizione gratuitamente per aiutare cittadini, professionisti e piccoli imprenditori a comprendere se rientrano nei presupposti per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).

Attraverso una serie di domande guidate e risposte multiple, il simulatore consente di effettuare un primo screening automatico della posizione debitoria e patrimoniale dell'utente, verificando la sussistenza dei principali requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione a una delle seguenti procedure:

  • Piano del consumatore

  • Concordato minore

  • Liquidazione controllata

  • Esdebitazione del debitore incapiente

Funzionamento del simulatore

Il sistema è strutturato in step progressivi, durante i quali vengono richiesti alcuni dati essenziali, tra cui:

  • La natura del soggetto (consumatore, ex imprenditore, libero professionista, artigiano, ecc.)

  • L'importo complessivo dei debiti attualmente esistenti

  • La presenza di pignoramenti, fermi amministrativi o cartelle esattoriali

  • Il possesso di beni immobili o mobili registrati

  • L'esistenza di un reddito regolare o di fonti di sostentamento

  • L'eventuale cessione del quinto o trattenute su stipendio/pensione

  • La composizione del nucleo familiare e le spese fisse mensili

Sulla base delle risposte fornite, il simulatore genera un esito orientativo, che indica:

  • Se esistono i presupposti minimi di ammissibilità;

  • Quale procedura potrebbe essere più adatta al caso concreto;

  • Se è consigliabile richiedere un'analisi professionale personalizzata da parte dello Studio Legale.

Obiettivo del simulatore

Il simulatore non sostituisce una consulenza legale, ma rappresenta un primo strumento utile per:

  • Comprendere la propria situazione debitoria in modo schematico e consapevole;

  • Evitare errori o false aspettative;

  • Verificare se sussiste la meritevolezza richiesta dalla normativa per accedere al beneficio dell'esdebitazione;

  • Valutare con maggiore lucidità la necessità di un intervento legale tempestivo.

Assistenza legale qualificata

Qualora il simulatore segnali una possibile idoneità alla procedura, sarà possibile richiedere un appuntamento personalizzato con l'Avv. Salvatore Ponzo, esperto in diritto della crisi e delle procedure di composizione del sovraindebitamento, per valutare la documentazione, predisporre l'istanza e intraprendere il percorso di risanamento.


Il Simulatore Sovraindebitamento è uno strumento gratuito e interattivo ideato dallo Studio Legale Ponzo per aiutare cittadini, famiglie e piccoli imprenditori a capire se possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal D.lgs. 14/2019.

Grazie a un percorso guidato di domande e risposte, il sistema analizza la tua posizione economica e patrimoniale, valutando:

  • la natura del soggetto (consumatore, ex imprenditore, professionista, artigiano);

  • l'ammontare dei debiti e la presenza di cartelle esattoriali o pignoramenti;

  • la disponibilità di redditi, beni immobili o mobili registrati;

  • la situazione familiare e le spese mensili.

Al termine, riceverai un esito orientativo immediato, che indica se possiedi i requisiti minimi di ammissibilità e quale procedura di sovraindebitamento può essere più adatta al tuo caso (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione).

Il simulatore non sostituisce la consulenza legale, ma offre un primo strumento utile per valutare con consapevolezza la propria situazione debitoria e comprendere se è possibile ottenere la cancellazione o la riduzione dei debiti.

Se dal test risulta un possibile accesso alla procedura, potrai richiedere un incontro personalizzato con l'Avv. Salvatore Ponzo, che ti guiderà nella predisposizione dell'istanza e nella gestione completa della pratica presso l'OCC o il Tribunale competente.


Sovraindebitamento e crisi familiare

Sovraindebitamento del consumatore: come la procedura può riequilibrare i debiti e tutelare la famiglia

Informazioni e approfondimenti giuridici a cura dell’Avv. Salvatore Ponzo – Studio Legale Ponzo (Lecce – Taurisano)

La disciplina del sovraindebitamento del consumatore rappresenta oggi uno strumento centrale per chi, pur essendo in buona fede, non riesce più a far fronte ai propri debiti in modo regolare. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, artt. 65 e ss.) ha reso queste procedure più accessibili e maggiormente orientate alla tutela della persona e del nucleo familiare, prevedendo percorsi che consentono, quando ne ricorrono i presupposti, di ristrutturare i debiti e di ottenere, al termine, la possibile esdebitazione.

Le informazioni riportate in questa pagina hanno carattere generale ed orientativo e non sostituiscono una valutazione personalizzata del singolo caso. Lo Studio Legale Ponzo assiste consumatori, famiglie, lavoratori e soggetti sovraindebitati nella comprensione e nell’eventuale attivazione delle procedure previste dalla legge, nel pieno rispetto del Codice Deontologico Forense e del dovere di corretta informazione.

Che cos’è il sovraindebitamento secondo il Codice della Crisi

Per sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina l’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Può riguardare, ad esempio:

  • debiti verso banche e finanziarie (mutui, prestiti personali, carte revolving);
  • debiti fiscali e contributivi (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, Comuni);
  • canoni di locazione arretrati o esposizioni legate a contratti di fornitura;
  • debiti derivanti da eventi imprevisti (malattia, perdita del lavoro, separazioni, crisi familiari).

Il Codice della Crisi prevede, per il consumatore, in particolare il piano di ristrutturazione dei debiti, che viene elaborato con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e sottoposto all’omologazione del Tribunale competente.

Il requisito della meritevolezza: cosa valuta il Tribunale

Una delle principali novità della riforma riguarda la valutazione della c.d. meritevolezza del debitore. Ai sensi dell’art. 67 CCII, il giudice verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata da:

  • dolo;
  • colpa grave;
  • comportamenti fraudolenti in danno dei creditori.

Non è più sufficiente una semplice “imprudenza” o una scelta economica non oculata per escludere l’accesso alla procedura: occorre una condotta caratterizzata da rilevante negligenza o da mala fede. In questo senso, la giurisprudenza di merito ha confermato che l’assenza di dolo o colpa grave consente al consumatore di beneficiare degli strumenti di composizione della crisi, salvaguardando allo stesso tempo le legittime aspettative dei creditori.

In un procedimento definito dal Tribunale di Lecce con sentenza di omologa del piano del consumatore, sono state respinte le contestazioni dei creditori fondate sul presunto difetto di meritevolezza, valorizzando il fatto che il sovraindebitamento non era stato creato con intenti fraudolenti, né con colpa grave, ma come effetto di una progressiva difficoltà economica.

Come si struttura un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è un progetto complessivo di riequilibrio finanziario che viene depositato presso il Tribunale, accompagnato dalla relazione del Gestore della crisi nominato dall’OCC. In linea generale, il piano può prevedere:

  • la soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, nei limiti di quanto previsto dalla legge;
  • il pagamento parziale, per percentuale, dei crediti chirografari;
  • una durata definita, con rate sostenibili in relazione al reddito e alle esigenze del nucleo familiare;
  • la salvaguardia del minimo vitale, necessario alla dignitosa sussistenza del debitore e dei suoi familiari.

In un caso esaminato dal Tribunale di Lecce, ad esempio, è stato ritenuto ammissibile un piano che prevedeva:

  • l’integrale soddisfazione dei crediti privilegiati;
  • il pagamento dei crediti chirografari in misura percentuale;
  • una durata pluriennale con rata mensile calibrata sul reddito effettivo del debitore.

Verrà valutata la fattibilità concreta del piano e la sua idoneità a garantire un soddisfacimento comunque preferibile rispetto alle alternative puramente esecutive o alla liquidazione controllata.

Effetti dell’omologa del piano sul debitore e sui creditori

Con il provvedimento di omologa, il piano diventa:

  • vincolante per tutti i creditori anteriori al momento della pubblicità del piano;
  • tutela il debitore rispetto alle nuove azioni esecutive sui beni oggetto del piano;
  • implica un controllo da parte del Gestore della crisi sull’esatto adempimento delle obbligazioni previste.

Con l’esecuzione corretta e completa del piano, il consumatore può accedere – ove ne ricorrano i presupposti – alla esdebitazione, con liberazione dai debiti residui non soddisfatti, secondo quanto previsto dal Codice della Crisi.

Chi può valutare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento

Possono prendere in considerazione la procedura, ad esempio:

  • lavoratori dipendenti con pignoramenti in busta paga o sul conto corrente;
  • famiglie con più finanziamenti, mutui e scoperti, non più sostenibili;
  • ex imprenditori che hanno cessato l’attività ma conservano debiti personali o residui;
  • persone con esposizioni verso l’Erario, gli enti previdenziali e la riscossione coattiva;
  • soggetti colpiti da eventi straordinari (malattia, licenziamento, crisi familiare) che hanno inciso in modo decisivo sul reddito.

La valutazione dei presupposti e della concreta utilità della procedura deve essere svolta caso per caso, alla luce della documentazione e della normativa vigente.

Il ruolo dello Studio Legale Ponzo nelle procedure di sovraindebitamento

Lo Studio Legale Ponzo, con sedi in Lecce e Taurisano, svolge attività di consulenza e assistenza in materia di sovraindebitamento, in particolare:

  • analisi preliminare della posizione debitoria complessiva;
  • verifica dei requisiti di accesso alle procedure ex artt. 65 e ss. CCII;
  • predisposizione del piano di ristrutturazione, in collaborazione con l’OCC;
  • partecipazione al procedimento innanzi al Tribunale competente;
  • affiancamento del consumatore nella fase di esecuzione del piano e nei rapporti con il Gestore della crisi.

L’attività è svolta nel rispetto dei principi di indipendenza, lealtà e trasparenza, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali e alla tutela della dignità del debitore e della sua famiglia.

Valutazione della tua situazione debitoria

Se ritieni di trovarti in una condizione di sovraindebitamento e desideri comprendere se la procedura prevista dal Codice della Crisi sia applicabile al tuo caso, è possibile richiedere una consulenza personalizzata presso lo Studio Legale Ponzo. La valutazione richiede l’esame della documentazione (contratti di finanziamento, estratti di ruolo, comunicazioni di Agenzia delle Entrate Riscossione, atti giudiziari) e consente di individuare le possibili soluzioni previste dall’ordinamento.

Per informazioni e appuntamenti è possibile utilizzare i recapiti indicati nel sito o inviare una richiesta tramite il form di contatto, indicando, in modo sintetico, la natura dei debiti e gli eventuali procedimenti già in corso.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno finalità divulgativa e non costituiscono, di per sé, parere legale. Ogni situazione concreta richiede un esame specifico e aggiornato alla normativa e alla giurisprudenza vigenti.

Omologa del piano del consumatore

Provvedimento del Tribunale di Lecce – Analisi del caso e dei principi applicati

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 9 dicembre 2025, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. La procedura è stata curata dal difensore del ricorrente, Avv. Salvatore Ponzo, con l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi e del Gestore designato.

La situazione debitoria esaminata

Il debitore presentava una posizione economica caratterizzata da difficoltà progressive, con diverse esposizioni di natura finanziaria e chirografaria per un debito di oltre 100.000,00 euro. Il piano proposto prevedeva:

  • pagamento integrale dei crediti privilegiati;
  • soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 15%;
  • rate mensili di € 400 per un periodo complessivo di 4 anni e 3 mesi;
  • tutela del minimo vitale necessario al nucleo familiare.

Le contestazioni dei creditori e gli elementi valutati dal Tribunale

Alcuni creditori avevano sollevato eccezioni relative alla presunta mancanza di meritevolezza del debitore, alla gestione dei finanziamenti e alla distinzione tra categorie di crediti. Il Tribunale ha affrontato distintamente ogni rilievo, evidenziando quanto segue:

  • il requisito della meritevolezza, nella disciplina vigente, si concentra sull’assenza di dolo, colpa grave o comportamenti fraudolenti;
  • la verifica preventiva del merito creditizio rientra nell’onere dell’ente finanziatore, che può accedere agli strumenti informativi previsti (come CRIF);
  • i crediti locativi erano stati correttamente ricondotti tra i chirografari, senza violazioni dei criteri di trattamento.

Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione fosse completa, che non vi fossero elementi di frode o colpa grave e che il piano proposto costituisse una soluzione più utile rispetto all’alternativa della liquidazione.

Motivi dell’omologa

Sulla base della relazione del Gestore della Crisi e della documentazione prodotta, il Tribunale ha riconosciuto:

  • la sostenibilità del piano rispetto alla situazione reddituale del debitore;
  • la maggiore convenienza per i creditori rispetto alle altre procedure previste;
  • l’assenza di condotte scorrette o fraudolente;
  • la coerenza della ripartizione tra crediti privilegiati e chirografari.

Con l’omologa, il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori e impedisce nuove azioni esecutive sui beni oggetto della procedura. Il Gestore è incaricato di vigilare sull’esatto adempimento e di riferire periodicamente al Tribunale.

Rilievo della decisione

Il provvedimento conferma l’impostazione del Codice della Crisi nel privilegiare soluzioni equilibrate e sostenibili per il consumatore in buona fede. La decisione contribuisce a definire con chiarezza i criteri di meritevolezza e le modalità di valutazione dei piani di ristrutturazione, offrendo un riferimento utile per casi futuri in situazioni analoghe.

La procedura si è conclusa con l’approvazione del piano e l’avvio della fase esecutiva, secondo le modalità indicate dall’Organismo di Composizione della Crisi.

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Nota di trasparenza

Le informazioni contenute in questo sito hanno finalità esclusivamente divulgativa e generale. Esse non costituiscono consulenza legale né possono sostituire un parere professionale specifico, che richiede la valutazione del singolo caso concreto da parte di un professionista qualificato.Ogni incarico professionale viene esaminato individualmente sulla base della documentazione disponibile, delle circostanze di fatto e della normativa vigente. L'esito di eventuali attività di assistenza, di consulenza o di difesa non è garantibile, poiché dipende da molteplici fattori non sempre prevedibili o controllabili.Eventuali riferimenti a casi seguiti, provvedimenti giurisdizionali o risultati ottenuti hanno finalità meramente informativa e non costituiscono promessa di successo né assicurazione del conseguimento di analoghi esiti in situazioni diverse.Il contenuto del sito è aggiornato con ragionevole periodicità; tuttavia, non è possibile garantire l'assenza di imprecisioni o l'assoluto aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Per ricevere indicazioni mirate è necessario richiedere una valutazione professionale.