RICORSO OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973

E' un ricorso fac-simile redatto da un Avvocato esperto avverso ricorsi contro le cartelle di pagamento. E'aggiornato all'anno 2025 ed il caso riguarda un ricorso contro un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73 posto in essere da Agenzia entrate riscossione (Equitalia).

E' un ricorso contro il pignoramento del conto corrente da parte di Agenzia Entrate riscossione (ex Equitalia), ma può essere utilizzato anche in caso di pignoramento dello stipendio (il terzo in questo caso è il datore di lavoro e non l'istituto di credito, Banca o Poste).

Modello professionale destinato ad Avvocati e Studi Legali che intendono proporre ricorso contro pignoramento del conto corrente o dello stipendio eseguito da Agenzia Entrate Riscossione (Equitalia/ADER) ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/73.

Strumento operativo, personalizzabile e di immediato utilizzo nei casi in cui il pignoramento abbia colpito:

  • Conti correnti bancari o postali (terzo: istituto di credito)

  • Stipendi o pensioni (terzo: datore di lavoro o ente previdenziale)

Contenuto del ricorso:

  • 13 pagine redatte in linguaggio giuridico formale

  • 8 eccezioni articolate su vizi formali e sostanziali dell'atto di pignoramento

  • Istanza di sospensione ex art. 47 D.lgs. 546/92

  • Richiami alla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità

  • Struttura conforme ai criteri della più recente normativa

Utile per:

  • Avvocati tributaristi e civilisti

  • Studi legali che assistono contribuenti soggetti a riscossione coattiva

  • Professionisti che desiderano accellerare la redazione di atti efficaci e ben strutturati senza improvvisare una difesa





ON. *****

OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973

E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Per ******* (CF: *********), in persona del legale rappresentane p.t. con sede legale in via *****n. **** a **** (LE) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Salvatore Ponzo, del foro di Lecce, C.F. PNZSVT80R18L419T, pec: salvatoreponzo@pec.it, e dall' Avv. *******, (*******), del foro di ******, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio legale dell'Avv. ***** in ****(**) alla Via *** n. **, n. fax ** pec: ***

  • -Debitore Opponente

CONTRO

              AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,  in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede locale di ****, via ***** – e sede legalea Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - C.F. e P.I. *******pec: ******

  • -Creditore Opposto

NONCHE'

              BANCA ***** (CF: ****) in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in via ***** pec: *******

             (Oppure Società XXX.srl (datore di lavoro) n persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in via ***** pec: *******

-Terzo

PREMESSO IN FATTO CHE

-in data **** veniva notificato a **** in qualità di debitore – nonché a BANCA **** in qualità di terzo- l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. ***** pari ad Euro **** (all.1) ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;

-mediante il suddetto atto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di **** ordinava al terzo (BANCA **** in persona del legale rappresentante p.t.) di pagare, nei limiti previsti di legge, direttamente all'Agente della Riscossione le somme dovute da parte debitrice fino a concorrenza del credito intimato, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento (somma pari ad Euro ***** alla data di notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso il terzo);

-tale atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. *****risulta fondato sui seguenti atti impositivi, non meglio specificati:

-intimazione di pagamento n. ***** presuntivamente notificata in data ***, contenente la Cartella di pagamento n.*****presuntivamente notificata in data ***;

-Cartella n.**** presuntivamente notificata in data *****;

di cui euro **** per tributi/entrate, euro **** per interessi di mora, euro *** per spese esecutive, euro *** per diritti di notifica, per un totale di euro ****

-che pertanto, Agenzia delle Entrate Riscossione- sede di *****intende pignorare, nei limiti previsti dalla legge, tutte le somme dovute e debende dal Terzo al debitore in ragione del rapporto finanziario intercorrente tra le parti, ordinando al terzo di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione la somma richiesta fino alla concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento.

 - il pignoramento è illegittimo e se ne chiede l'annullamento.

Stante quanto sopra, con il presente atto, **** come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, ***pari ad Euro **** per i seguenti

MOTIVI

1.INESISTENZA O NULLITA' DEL PIGNORAMENTO POICHE' *******

L'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. ******è inesistente, o comunque nullo, per ******

Come noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **** sono state fissate le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e ha quindi trovato efficacia, nella sostanza, l'obbligo contenuto nell'articolo 40 del Cad.

Ne discende che le pubbliche amministrazioni sono tenute a produrre i propri documenti originali esclusivamente *****, quindi non potrà più essere considerato un documento originale quello stampato e sottoscritto con firma *******.

Nel caso di specie l'atto risulta firmato digitalmente, ma ******

In caso di contestazione, come nel caso di specie, l'Amministrazione (ADER) è tenuta a dimostrare la sussistenza della *****.

La Suprema Corte ha infatti espressamente chiarito che *********, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, ***** (Cass. n. ****del **/**/2019).

Ed invero l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico a dimostrare la sussistenza ******* (Cass.,*******)

2.NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER *****

Il pignoramento presso terzi innanzi specificato è nullo poiché controparte sostiene di essere creditrice del soggetto debitore per importi che ******, non solo poiché all'interno del suddetto atto non è stata specificata ********, ma altresì perché non vi è l'indicazione della **********.

Inoltre, sul punto si fa presente che con la sentenza n. ******* la Corte di Cassazione è intervenuta nella materia dei pignoramenti ex art. 72 bis DPR 602/1973 ritenendo "illegittimo l'atto di pignoramento sprovvisto *******".

Non è, dunque, sufficiente per l'Agente della Riscossione specificare ****** con la generica dicitura senza **********.

Il pignoramento presso terzi, in sostanza, deve contenere *****. Inoltre, qualora l'Agente della Riscossione dovesse in sede giudiziale produrre ******, *****

Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione (si veda sentenza n° ****/2017) è perentorio e univoco:

"L'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, *******. Consegue che l'attestazione ******.

Secondo la Cassazione allora non basta *******

Nel provvedimento opposto difatti manca del tutto l'indicazione del *******.

Ciò comporta l'evidente violazione del diritto di difesa del contribuente che non è stato posto in grado di conoscere ******.


3.NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER *******

Il pignoramento presso terzi innanzi specificato è comunque nullo per *********.

Invero, si fa presente che l'odierno opponente ******.

**********

Si rappresenta, inoltre, che l'impugnazione dell'atto di pignoramento è strumentale all'impugnazione della cartella di pagamento onde far valere il difetto di notifica della stessa, ****** (così, Cass. SS UU *****; in senso conforme, cfr., Cass. SS UU ***** e Cass. SS UU *****).


4.NULLITA' DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER VIOLAZIONE ART.****** del D.P.R *****.

Si ravvisa altresì la nullità dell'atto opposto per inosservanza del termine ****previsto dal primo comma dell'art. ****del D.P.R.******, ***** (così Cass. SS.UU. n. ****).

Ciò circoscrive l'ambito di competenza del presente giudizio e richiama l'attenzione sulla pronuncia di nullità e relativa sospensione di efficacia dell'atto opposto.

Oltretutto sussiste violazione dell'art *******laddove lo stesso prescrive che *******

*****

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

Atteso *******

Sussistono, inoltre, gravi motivi per chiedere la sospensione dell'esecuzione per i motivi in diritto e in merito che di seguito si propongono.

Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo ******

Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, ******

Allo scopo si precisa che *****

A tali fini si riporta come secondo consolidata giurisprudenza, il periculum in mora possa essere ravvisato ******

Pertanto, si ritiene quanto mai opportuno insistere nella richiesta di sospensione dell'atto impugnato in attesa di *****.

Per i sopra esposti motivi, la società *****, come sopra rapp.ta dom.ta e difesa

CHIEDE

Voglia l'Ill.mo giudice delle Esecuzione adito:

-Sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione d'udienza, l'esecuzione iniziata con l'atto di pignoramento presso terzi n. ********, *******

Nel merito:

-Accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, dell'atto di pignoramento n. **** per *****.

********

*********
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano distrattari.

Offre in comunicazione i seguenti documenti:

-Atto di pignoramento presso terzi n. ****

-******

-*******

Ai fini del contributo unificato, i difensori dichiarano che la presente controversia ha un valore pari ad €*****

Con Osservanza,

****, lì *****

Avv. Salvatore Ponzo                                                                                           Avv.*******

Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973: disciplina, annullamenti e tutele

Il pignoramento presso terzi previsto dall'art. 72-bis DPR 602/1973 è una procedura speciale utilizzata dall'Agenzia Entrate Riscossione per il recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo.

Questo strumento consente di agire in maniera diretta sui crediti del debitore verso soggetti terzi (retribuzioni, pensioni, TFR, compensi, canoni), ordinando loro di versare le somme dovute fino alla concorrenza del debito.

Come funziona la procedura 72-bis

Rispetto al pignoramento ordinario, il pignoramento esattoriale presso terzi ex art. 72-bis:

  • non richiede autorizzazione preventiva del giudice;

  • produce effetti immediati alla notifica dell'ordine di pagamento al terzo;

  • prevede il versamento delle somme entro 60 giorni se già esigibili o alle scadenze se periodiche.

Il quadro attuale e le criticità

L'uso crescente del pignoramento 72-bis è dovuto a tempi ridotti e costi contenuti. Tuttavia, la procedura deve rispettare:

  • i limiti di pignorabilità dell'art. 72-ter DPR 602/1973 per stipendi, pensioni e TFR;

  • il principio di proporzionalità tra importo pignorato e credito effettivo;

  • la corretta indicazione e notificazione dei titoli esecutivi.

Annullamenti per illegittimità: i casi dello Studio Legale Ponzo

Lo Studio Legale Ponzo ha ottenuto in più occasioni l'annullamento di pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis per motivi quali:

  • difetto di titolo esecutivo o vizi di notifica;

  • errori di calcolo con somme eccedenti rispetto al dovuto;

  • violazione dei limiti di impignorabilità previsti dalla legge.

Questi risultati dimostrano che, in alcuni casi, un'opposizione ben strutturata può non solo sospendere l'esecuzione, ma portare all'annullamento del pignoramento e al recupero delle somme trattenute.

Come difendersi da un pignoramento 72-bis

Il debitore, alla ricezione dell'atto, può:

  • proporre opposizione all'esecuzione per contestare diritto e importo;

  • chiedere la sospensione in caso di vizi o pregiudizio grave;

  • richiedere la riduzione del pignoramento  se il vincolo è sproporzionato.

Conclusioni

Il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 è un mezzo rapido ed efficace per il creditore pubblico, ma la sua legittimità dipende dal rigoroso rispetto delle norme procedurali e sostanziali.
I numerosi casi di ricorsi contro il pignoramento 72-bis e relativo annullamento e/o sospensione, come quelli seguiti con esito positivo dallo Studio Legale Ponzo, dimostrano che il debitore ha strumenti concreti per difendersi, tutelare i propri diritti e preservare la propria stabilità economica.

FAQ – Pignoramento presso terzi art. 72-bis DPR 602/73

Quando si applica il pignoramento 72-bis?
Quando l'Agenzia Entrate Riscossione deve recuperare somme iscritte a ruolo e il debitore ha crediti verso terzi.

Quali limiti si applicano a stipendi e pensioni?
Le soglie di pignorabilità sono stabilite dall'art. 72-ter DPR 602/1973.

Si può sospendere un pignoramento 72-bis?
Sì, in presenza di vizi formali o sostanziali o di pregiudizio grave e attuale.

La rateizzazione blocca il pignoramento?
Dipende dalla fase della procedura e dalle condizioni accettate dall'Agente della Riscossione.

Ultimo pignoramento annullato


PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART. 72-BIS ANNULLATO. IL TRIBUNALE ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE DELLO STUDIO PONZO E CONDANNA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSCOSSIONE.

Avvocato Salvatore Ponzo, 27 Luglio 2025

Il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, ha accolto l'opposizione proposta da una società salentina – assistita dallo Studio Legale Ponzo – contro un atto di pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il caso: pignoramento "anomalo" per spese legali

La vicenda nasce da un pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis DPR 602/73, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva intimato il pagamento di oltre 200.000 euro sulla base di una pluralità di cartelle esattoriali e avvisi di addebito. L'anomalia? L'Agente della Riscossione individuava sé stesso come "terzo pignorato", sostenendo di essere debitore della società opponente per una somma relativa a spese legali liquidate in una precedente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria.

La società, rappresentata dall'avvocato Salvatore Ponzo, ha evidenziato l'errore di fondo: la sentenza tributaria in questione aveva espressamente attribuito il credito per spese legali al difensore, quale "procuratore antistatario", e non alla parte assistita. Di conseguenza, la società non era mai divenuta titolare di alcun credito verso Agenzia Entrate-Riscossione. L'avv. Ponzo ha sempre sostenuto la inesistenza di un valido titolo per poter ritenere legittimo il pignoramento presso terzi ex art 72-bis.

Il principio: il credito per spese di lite "antistatario" spetta solo al difensore

Il Tribunale di Lecce, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. VI n. 5348/2018), ha ricordato che in caso di dichiarazione di antistatarietà, il credito per spese processuali non spetta alla parte, ma direttamente al difensore. Solo questi è legittimato ad agire per il pagamento nei confronti del soccombente.

In questo caso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non poteva quindi promuovere alcuna esecuzione forzata nei confronti della parte assistita, difettando il presupposto stesso di un credito esigibile.

L'annullamento e le spese

Il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi, condannando Agenzia Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore difensore, avvocato antistatario.

Di seguito la decisione

Avv. Salvatore Ponzo



Pignoramento presso terzi sospeso: provvedimento del Tribunale di Lecce (Luglio 2025)

Il Tribunale di Lecce, nel mese di luglio 2025,  ha disposto, inaudita altera parte, la sospensione di un pignoramento presso terzi 72-bis eseguito presso l'istituto bancario dell'importo di oltre €150.000,00 avviato da Agenzia Entrate-Riscossione nei confronti di una società attinta da tale misura.

L'espressione inaudita altera parte indica un provvedimento cautelare adottato senza la preventiva convocazione e senza il contraddittorio con la parte avversa, in presenza di una situazione di urgenza tale da richiedere un intervento immediato del giudice. In questo caso, la misura è stata ritenuta necessaria per evitare un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal blocco delle somme aziendali.

Dall'esame della documentazione è emerso che i titoli esecutivi indicati a fondamento dell'azione – due cartelle di pagamento già rateizzate e due avvisi di accertamento in corso di impugnazione – ammontavano complessivamente a circa €50.000,00, con una differenza importante rispetto alla somma pignorata.

La sospensione, richiesta nell'ambito dell'opposizione al pignoramento presso terzi proposta dall'avvocato Ponzo, è stata disposta anche in considerazione della natura di parte delle somme vincolate, destinate a retribuzioni e trattamento di fine rapporto, soggette alle limitazioni di pignorabilità previste dall'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, ed è stata supportata da una specifica produzione documentale.

Si tratta di un provvedimento cautelare di rilievo, in quanto ha consentito il blocco immediato dell'esecuzione, preservando le disponibilità necessarie alla continuità aziendale in attesa della decisione di merito.

Lecce, 09.08.2025

Avv. Salvatore Ponzo