APPELLO TRIBUTARIO 2025: GUIDA COMPLETA PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI
(con focus sulle Corti di Giustizia Tributaria di Roma, Milano e sul resto d’Italia)
INDICE
- Cos'è l'appello tributario
- Decorrenza e quadro sistematico (2025 → 2026)
- Principali fonti normative
- Come si propone l'appello
- Termini (breve/lungo) e computo
- Giudice competente
- Notifica alle parti e canali telematici
- Deposito in PTT e fascicolo
- Costituzione dell'appellato e appello incidentale
- Sospensione dell'esecutività della sentenza in appello
- Sospensione dell'atto impugnato (cautelare "propria")
- Cosa deve contenere l'appello (struttura e tecnica redazionale)
- Limiti allo ius novorum, nuovi documenti e onere di riproposizione
- Divieto di domande ed eccezioni nuove
- Nuove prove/documenti e "motivi aggiunti"
- Riproposizione delle questioni non accolte
- Rimessione al primo grado e non riproponibilità
- Motivazioni tipiche (error in iudicando/procedendo), vizi probatori e di notifica
- Strategia processuale avanzata: check-list operativa e best practice
- FAQ essenziali
- Conclusioni operative
1. COS'È L'APPELLO TRIBUTARIO
L'appello è il mezzo ordinario contro le sentenze della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Ha natura di gravame:
non instaura un novum iudicium, ma una revisione della sentenza nei limiti delle censure specificamente devolute.
Si applicano, in via generale, le regole del libro II, titolo III, capo I, c.p.c., salvo la disciplina speciale del Testo
Unico della Giustizia Tributaria (principio di compatibilità).
2. DECORRENZA E QUADRO SISTEMATICO (2025 → 2026)
Il Testo Unico è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2024 e si applica dal 1° gennaio 2026. Fino a tale
data rimane operativa la cornice del D.Lgs. 546/1992, ferma restando la piena continuità dei principi: specificità dei
motivi, devolutività, divieto di nova, regime probatorio.
La norma di decorrenza è espressamente prevista nel T.U. (art. 131).
Operativamente:
– per gli appelli proposti entro il 31.12.2025 si continua ad applicare la disciplina del D.Lgs. 546/1992;
– per gli appelli dal 1.1.2026 si applicano le corrispondenti disposizioni del T.U. (artt. 103–115).
3. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
T.U. Giustizia Tributaria – D.Lgs. 175/2024
– Disposizioni generali sulle impugnazioni (artt. 103–105): rinvio al c.p.c.; mezzi d'impugnazione; termini.
– Giudizio d'appello (artt. 106–115): giudice e sospensione della sentenza; contenuto/inammissibilità; controdeduzioni e
appello incidentale; poteri presidenziali; riproposizione; divieto di nova; nuove prove/documenti; rimessione; non
riproponibilità; norme applicabili.
– Cautelare: sospensione dell'atto impugnato (art. 96); aiuti di Stato (art. 97); garanzia ed esecuzione (art. 127).
– Decorrenza: art. 131 (applicazione dal 1.1.2026).
Codice di procedura civile
Applicabile per rinvio (art. 103 T.U.), in quanto compatibile.
MEF/DGT – Comunicati e indicazioni istituzionali
– Comunicato MEF n. 13/2024: abrogazione reclamo–mediazione (dal 4.1.2024) e regimi transitori.
4. COME SI PROPONE L'APPELLO
4.1 Termini (breve/lungo) e computo
Il termine generale per impugnare è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza (termine breve), salvo diverse
previsioni (ad esempio per la revocazione). Decorrenze particolari sono testualmente disciplinate per la revocazione
(scoperta del dolo, falsità, recupero di un documento, passaggio in giudicato sulla responsabilità del giudice).
Il ricorso tributario in appello è composto da un atto nativo in formato pdf/A (pdf non modificabile). Suggerimento
operativo: calcolare sempre sia il termine breve (se c'è stata notifica) sia l'eventuale termine lungo (sistema vigente
fino al 31.12.2025), calendarizzando le scadenze e prevedendo margini per notifica e deposito.
4.2 Giudice competente
L'appello si propone alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente ex art. 48 T.U. (richiamato
dall'art. 106, comma 1).
4.3 Notifica alle parti e canali telematici
L'atto si notifica a tutte le parti del primo grado, utilizzando la PEC risultante da pubblici elenchi e nel rispetto
delle regole del Processo Tributario Telematico (PTT).
4.4 Deposito in PTT e fascicolo
Il deposito del ricorso in appello avviene nelle forme dell'art. 66 e ai sensi dell'art. 68 T.U. La segreteria della
Corte di secondo grado (quella dell'appello) richiede d'ufficio alla segreteria del primo grado la trasmissione del
fascicolo con copia autentica della sentenza, quindi non è più necessario produrre il fascicolo di primo grado.
4.5 Costituzione dell'appellato e appello incidentale
Le parti diverse dall'appellante si costituiscono depositando controdeduzioni; nello stesso atto (e nei termini) può
essere proposto appello incidentale, a pena di inammissibilità.
4.6 Sospensione dell'esecutività della sentenza in appello
L'appellante può chiedere alla Corte di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza
impugnata se sussistono gravi e fondati motivi. Il Presidente fissa la trattazione in camera di consiglio entro termini
stringenti; in urgenza può provvedere anche inaudita altera parte con decreto motivato; il Collegio decide con
ordinanza non impugnabile. È possibile subordinare la sospensione a garanzia (art. 127). L'udienza cautelare non può
coincidere con quella di merito.
4.7 Sospensione dell'atto impugnato (cautelare “propria”)
Resta attivabile la sospensione dell'atto impugnato davanti al giudice presso cui pende la causa (primo o secondo grado),
quando dall'atto possa derivare un danno grave e irreparabile. La disciplina scandisce termini, priorità, revoca o
modifica del provvedimento e interessi nel periodo di sospensione.
5. COSA DEVE CONTENERE L'APPELLO (STRUTTURA E TECNICA REDAZIONALE)
Contenuto minimo a pena d'inammissibilità (art. 107 T.U.):
- Corte adita;
- Parti;
- Estremi della sentenza impugnata;
- Esposizione sommaria dei fatti;
- Oggetto della domanda;
- Motivi specifici di impugnazione;
- Sottoscrizione a norma dell'art. 64, comma 3 (firma digitale).
Tecnica consigliata dei motivi (per ciascun motivo): (a) individuare la statuizione censurata (riassunto o breve
citazione); (b) qualificare l'errore (error in iudicando o in procedendo; violazione o falsa
applicazione di legge; vizio motivazionale); (c) indicare la regola di diritto applicabile; (d) svolgere la sussunzione;
(e) concludere con il petitum sul motivo (riforma; decisione nel merito; rinvio).
Errori da evitare: genericità dei motivi; rinvii indifferenziati a scritti di primo grado; difetti di firma; omissioni di
elementi essenziali; vizi di notifica o deposito.
Per predisporre un ricorso tributario in appello che sia ben strutturato ed efficace è necessario avere un’approfondita
conoscenza delle norme processuali e sostanziali, tipiche di un professionista esperto nella materia, per non vanificare
l’efficacia dello strumento processuale.
6. LIMITI ALLO IUS NOVORUM, NUOVI DOCUMENTI E ONERE DI RIPROPOSIZIONE
6.1 Divieto di domande ed eccezioni nuove
Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove (inammissibili d'ufficio); parimenti non sono ammesse nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio. Sono invece proponibili gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
6.2 Nuove prove/documenti e “motivi aggiunti”
Nuovi mezzi di prova e nuovi documenti non sono ammessi, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della
decisione o la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli prima per causa non imputabile.
Sono ammessi motivi aggiunti quando emergano vizi da documenti conosciuti dopo il primo grado. È previsto un divieto
assoluto di depositare in appello deleghe, procure, atti di conferimento poteri, documenti su notifiche o presupposti di
legittimità che potevano essere prodotti in primo grado (anche ai sensi dell'art. 58, comma 7, T.U.).
6.3 Riproposizione delle questioni non accolte
Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, se non riproposte specificamente in appello, si intendono
rinunciate: è un onere espresso e decisivo nella strategia difensiva dell'appellato (ma anche dell'appellante per i capi
a lui sfavorevoli).
6.4 Rimessione al primo grado e non riproponibilità
La rimessione è tipizzata: incompetenza o difetto di giurisdizione; contraddittorio non integro; erronea estinzione in
reclamo presidenziale; illegittima composizione del Collegio; mancata sottoscrizione della sentenza. Fuori da questi casi
la Corte decide nel merito, eventualmente disponendo rinnovazioni. L'appello inammissibile non è riproducibile
(preclusione processuale).
7. MOTIVAZIONI TIPICHE, VIZI PROBATORI E DI NOTIFICA
Error in iudicando: violazione o falsa applicazione di norme tributarie (presupposto, base imponibile,
aliquote, agevolazioni, sanzioni), errata sussunzione del fatto, travisamenti del fatto decisivo.
Error in procedendo: omessa pronuncia; motivazione apparente o contraddittoria; violazione del
contraddittorio; errori di rito o di competenza.
Prova e motivazione: errata ripartizione dell'onere probatorio; mancata considerazione di documenti
decisivi; illogicità manifesta; carenze motivazionali.
Notifica: inesistenza o nullità delle notifiche degli atti presupposti; PEC non conforme a pubblici
elenchi; mancanza delle ricevute. Questi profili restano compatibili con l'impianto del T.U., nei limiti degli
artt. 103–115.
8. STRATEGIA PROCESSUALE AVANZATA: CHECK-LIST OPERATIVA E BEST PRACTICE
Prima di appellare
- Reperire copia integrale della sentenza e verificarne pubblicazione e notifica.
- Valutare la convenienza (costi/benefici, rischio soccombenza, esiti probabili) e l'eventuale istanza ex art. 106 T.U.
(danno da esecuzione).
- Se pende esecuzione da atto, considerare la cautelare ex art. 96 T.U.
Redazione dell'atto (art. 107 T.U.)
- Motivi autonomi e autosufficienti (titolo, norma, fatto, sussunzione, petitum).
- Inserire richieste chiare: riforma totale o parziale; eventuale decisione nel merito; spese.
Notifica e deposito
- Notificare a tutte le parti; salvare e indicizzare le ricevute PEC.
- Deposito PTT con firma digitale e file denominati ordinatamente; la segreteria richiede il fascicolo di primo
grado.
Controdeduzioni/appello incidentale (art. 108 T.U.)
- Per l'appellato: depositare tempestivamente controdeduzioni e, se del caso, appello incidentale nello stesso atto, a
pena d'inammissibilità.
- Riproposizione espressa di tutte le questioni non accolte o assorbite (art. 110 T.U.).
Cautelare
- Per la sentenza: istanza ex art. 106 T.U. (fumus + periculum; possibile garanzia ex art. 127; ordinanza non
impugnabile).
- Per l'atto: istanza ex art. 96 T.U. con priorità di trattazione e disciplina di interessi e garanzie.
Prove e documenti (art. 112 T.U.)
- Nuovi documenti solo se indispensabili o per non imputabilità della mancata produzione; possibili motivi aggiunti da
documenti sopravvenuti.
- Vietato sanare in appello deleghe, procure, poteri, notifiche o presupposti produttivi di legittimità che erano
producibili in primo grado.
Rimessione e decisione nel merito
- Valutare se ricorrono i casi tassativi per la rimessione (art. 113 T.U.); altrimenti insistere sulla decisione nel
merito.
9. FAQ ESSENZIALI
Dal 1.1.2026 cambia tutto?
Si applicano gli artt. 103–115 T.U.: l'architettura resta coerente con l'impianto precedente, ma il Testo Unico riordina
e puntualizza alcuni snodi (contenuto e inammissibilità dell’appello, disciplina cautelare sulla sentenza, limiti ai
nuovi documenti).
Qual è il termine ordinario per appellare?
Sessanta giorni dalla notifica della sentenza (art. 105 T.U.), sei mesi dalla pubblicazione della sentenza se non è
stata notificata.
Posso proporre nuove domande in appello?
No. Le domande nuove sono inammissibili d’ufficio. Le eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio sono vietate (art. 111
T.U.).
Posso depositare nuovi documenti?
Solo se indispensabili o non producibili prima per causa non imputabile; sono ammessi motivi aggiunti su documenti
conosciuti dopo (art. 112 T.U.).
Devo riproporre in appello le questioni non accolte?
Sì, altrimenti si intendono rinunciate (art. 110 T.U.).
Posso sospendere la sentenza impugnata?
Sì, con istanza ex art. 106 T.U., allegando gravi e fondati motivi. L’ordinanza è non impugnabile e la sospensione può
essere subordinata a garanzia.
E la sospensione dell'atto?
È regolata dall'art. 96 T.U. (danno grave e irreparabile; priorità; interessi; revoca o modifica della misura).
10. CONCLUSIONI OPERATIVE
L'appello tributario richiede oggi:
– rigore formale (art. 107 T.U.: elementi essenziali e specificità dei motivi);
– padronanza delle preclusioni (artt. 110–112 T.U.: riproposizione delle questioni, divieto di nova, limiti ai documenti);
– gestione cautelare calibrata (artt. 96 e 106 T.U., con possibili garanzie ex art. 127).
Dal 1° gennaio 2026 entra in applicazione il Testo Unico (art. 131 T.U.): è opportuno predisporre template aggiornati
degli atti, schemi di verifica per i motivi e una matrice delle preclusioni in appello, così da prevenire
inammissibilità e massimizzare l'efficacia della difesa, anche nelle controversie trattate dinanzi alle Corti di
giustizia tributaria di Roma, Milano e del resto d'Italia.