APPELLO TRIBUTARIO

Guida completa, norme, giurisprudenza e strategia operativa


APPELLO TRIBUTARIO 2025: GUIDA COMPLETA PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI

(con focus sulle Corti di Giustizia Tributaria di Roma, Milano e sul resto d’Italia)

INDICE

  1. Cos'è l'appello tributario
  2. Decorrenza e quadro sistematico (2025 → 2026)
  3. Principali fonti normative
  4. Come si propone l'appello
    1. Termini (breve/lungo) e computo
    2. Giudice competente
    3. Notifica alle parti e canali telematici
    4. Deposito in PTT e fascicolo
    5. Costituzione dell'appellato e appello incidentale
    6. Sospensione dell'esecutività della sentenza in appello
    7. Sospensione dell'atto impugnato (cautelare "propria")
  5. Cosa deve contenere l'appello (struttura e tecnica redazionale)
  6. Limiti allo ius novorum, nuovi documenti e onere di riproposizione
    1. Divieto di domande ed eccezioni nuove
    2. Nuove prove/documenti e "motivi aggiunti"
    3. Riproposizione delle questioni non accolte
    4. Rimessione al primo grado e non riproponibilità
  7. Motivazioni tipiche (error in iudicando/procedendo), vizi probatori e di notifica
  8. Strategia processuale avanzata: check-list operativa e best practice
  9. FAQ essenziali
  10. Conclusioni operative

1. COS'È L'APPELLO TRIBUTARIO

L'appello è il mezzo ordinario contro le sentenze della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Ha natura di gravame: non instaura un novum iudicium, ma una revisione della sentenza nei limiti delle censure specificamente devolute. Si applicano, in via generale, le regole del libro II, titolo III, capo I, c.p.c., salvo la disciplina speciale del Testo Unico della Giustizia Tributaria (principio di compatibilità).

2. DECORRENZA E QUADRO SISTEMATICO (2025 → 2026)

Il Testo Unico è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2024 e si applica dal 1° gennaio 2026. Fino a tale data rimane operativa la cornice del D.Lgs. 546/1992, ferma restando la piena continuità dei principi: specificità dei motivi, devolutività, divieto di nova, regime probatorio.

La norma di decorrenza è espressamente prevista nel T.U. (art. 131).

Operativamente: – per gli appelli proposti entro il 31.12.2025 si continua ad applicare la disciplina del D.Lgs. 546/1992; – per gli appelli dal 1.1.2026 si applicano le corrispondenti disposizioni del T.U. (artt. 103–115).

3. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

T.U. Giustizia Tributaria – D.Lgs. 175/2024
– Disposizioni generali sulle impugnazioni (artt. 103–105): rinvio al c.p.c.; mezzi d'impugnazione; termini.
– Giudizio d'appello (artt. 106–115): giudice e sospensione della sentenza; contenuto/inammissibilità; controdeduzioni e appello incidentale; poteri presidenziali; riproposizione; divieto di nova; nuove prove/documenti; rimessione; non riproponibilità; norme applicabili.
– Cautelare: sospensione dell'atto impugnato (art. 96); aiuti di Stato (art. 97); garanzia ed esecuzione (art. 127).
– Decorrenza: art. 131 (applicazione dal 1.1.2026).

Codice di procedura civile
Applicabile per rinvio (art. 103 T.U.), in quanto compatibile.

MEF/DGT – Comunicati e indicazioni istituzionali
– Comunicato MEF n. 13/2024: abrogazione reclamo–mediazione (dal 4.1.2024) e regimi transitori.

4. COME SI PROPONE L'APPELLO

4.1 Termini (breve/lungo) e computo

Il termine generale per impugnare è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza (termine breve), salvo diverse previsioni (ad esempio per la revocazione). Decorrenze particolari sono testualmente disciplinate per la revocazione (scoperta del dolo, falsità, recupero di un documento, passaggio in giudicato sulla responsabilità del giudice).

Il ricorso tributario in appello è composto da un atto nativo in formato pdf/A (pdf non modificabile). Suggerimento operativo: calcolare sempre sia il termine breve (se c'è stata notifica) sia l'eventuale termine lungo (sistema vigente fino al 31.12.2025), calendarizzando le scadenze e prevedendo margini per notifica e deposito.

4.2 Giudice competente

L'appello si propone alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente ex art. 48 T.U. (richiamato dall'art. 106, comma 1).

4.3 Notifica alle parti e canali telematici

L'atto si notifica a tutte le parti del primo grado, utilizzando la PEC risultante da pubblici elenchi e nel rispetto delle regole del Processo Tributario Telematico (PTT).

4.4 Deposito in PTT e fascicolo

Il deposito del ricorso in appello avviene nelle forme dell'art. 66 e ai sensi dell'art. 68 T.U. La segreteria della Corte di secondo grado (quella dell'appello) richiede d'ufficio alla segreteria del primo grado la trasmissione del fascicolo con copia autentica della sentenza, quindi non è più necessario produrre il fascicolo di primo grado.

4.5 Costituzione dell'appellato e appello incidentale

Le parti diverse dall'appellante si costituiscono depositando controdeduzioni; nello stesso atto (e nei termini) può essere proposto appello incidentale, a pena di inammissibilità.

4.6 Sospensione dell'esecutività della sentenza in appello

L'appellante può chiedere alla Corte di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata se sussistono gravi e fondati motivi. Il Presidente fissa la trattazione in camera di consiglio entro termini stringenti; in urgenza può provvedere anche inaudita altera parte con decreto motivato; il Collegio decide con ordinanza non impugnabile. È possibile subordinare la sospensione a garanzia (art. 127). L'udienza cautelare non può coincidere con quella di merito.

4.7 Sospensione dell'atto impugnato (cautelare “propria”)

Resta attivabile la sospensione dell'atto impugnato davanti al giudice presso cui pende la causa (primo o secondo grado), quando dall'atto possa derivare un danno grave e irreparabile. La disciplina scandisce termini, priorità, revoca o modifica del provvedimento e interessi nel periodo di sospensione.

5. COSA DEVE CONTENERE L'APPELLO (STRUTTURA E TECNICA REDAZIONALE)

Contenuto minimo a pena d'inammissibilità (art. 107 T.U.):

  • Corte adita;
  • Parti;
  • Estremi della sentenza impugnata;
  • Esposizione sommaria dei fatti;
  • Oggetto della domanda;
  • Motivi specifici di impugnazione;
  • Sottoscrizione a norma dell'art. 64, comma 3 (firma digitale).

Tecnica consigliata dei motivi (per ciascun motivo): (a) individuare la statuizione censurata (riassunto o breve citazione); (b) qualificare l'errore (error in iudicando o in procedendo; violazione o falsa applicazione di legge; vizio motivazionale); (c) indicare la regola di diritto applicabile; (d) svolgere la sussunzione; (e) concludere con il petitum sul motivo (riforma; decisione nel merito; rinvio).

Errori da evitare: genericità dei motivi; rinvii indifferenziati a scritti di primo grado; difetti di firma; omissioni di elementi essenziali; vizi di notifica o deposito.

Per predisporre un ricorso tributario in appello che sia ben strutturato ed efficace è necessario avere un’approfondita conoscenza delle norme processuali e sostanziali, tipiche di un professionista esperto nella materia, per non vanificare l’efficacia dello strumento processuale.

6. LIMITI ALLO IUS NOVORUM, NUOVI DOCUMENTI E ONERE DI RIPROPOSIZIONE

6.1 Divieto di domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove (inammissibili d'ufficio); parimenti non sono ammesse nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Sono invece proponibili gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

6.2 Nuove prove/documenti e “motivi aggiunti”

Nuovi mezzi di prova e nuovi documenti non sono ammessi, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli prima per causa non imputabile.

Sono ammessi motivi aggiunti quando emergano vizi da documenti conosciuti dopo il primo grado. È previsto un divieto assoluto di depositare in appello deleghe, procure, atti di conferimento poteri, documenti su notifiche o presupposti di legittimità che potevano essere prodotti in primo grado (anche ai sensi dell'art. 58, comma 7, T.U.).

6.3 Riproposizione delle questioni non accolte

Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, se non riproposte specificamente in appello, si intendono rinunciate: è un onere espresso e decisivo nella strategia difensiva dell'appellato (ma anche dell'appellante per i capi a lui sfavorevoli).

6.4 Rimessione al primo grado e non riproponibilità

La rimessione è tipizzata: incompetenza o difetto di giurisdizione; contraddittorio non integro; erronea estinzione in reclamo presidenziale; illegittima composizione del Collegio; mancata sottoscrizione della sentenza. Fuori da questi casi la Corte decide nel merito, eventualmente disponendo rinnovazioni. L'appello inammissibile non è riproducibile (preclusione processuale).

7. MOTIVAZIONI TIPICHE, VIZI PROBATORI E DI NOTIFICA

Error in iudicando: violazione o falsa applicazione di norme tributarie (presupposto, base imponibile, aliquote, agevolazioni, sanzioni), errata sussunzione del fatto, travisamenti del fatto decisivo.
Error in procedendo: omessa pronuncia; motivazione apparente o contraddittoria; violazione del contraddittorio; errori di rito o di competenza.
Prova e motivazione: errata ripartizione dell'onere probatorio; mancata considerazione di documenti decisivi; illogicità manifesta; carenze motivazionali.
Notifica: inesistenza o nullità delle notifiche degli atti presupposti; PEC non conforme a pubblici elenchi; mancanza delle ricevute. Questi profili restano compatibili con l'impianto del T.U., nei limiti degli artt. 103–115.

8. STRATEGIA PROCESSUALE AVANZATA: CHECK-LIST OPERATIVA E BEST PRACTICE

Prima di appellare

  • Reperire copia integrale della sentenza e verificarne pubblicazione e notifica.
  • Valutare la convenienza (costi/benefici, rischio soccombenza, esiti probabili) e l'eventuale istanza ex art. 106 T.U. (danno da esecuzione).
  • Se pende esecuzione da atto, considerare la cautelare ex art. 96 T.U.

Redazione dell'atto (art. 107 T.U.)

  • Motivi autonomi e autosufficienti (titolo, norma, fatto, sussunzione, petitum).
  • Inserire richieste chiare: riforma totale o parziale; eventuale decisione nel merito; spese.

Notifica e deposito

  • Notificare a tutte le parti; salvare e indicizzare le ricevute PEC.
  • Deposito PTT con firma digitale e file denominati ordinatamente; la segreteria richiede il fascicolo di primo grado.

Controdeduzioni/appello incidentale (art. 108 T.U.)

  • Per l'appellato: depositare tempestivamente controdeduzioni e, se del caso, appello incidentale nello stesso atto, a pena d'inammissibilità.
  • Riproposizione espressa di tutte le questioni non accolte o assorbite (art. 110 T.U.).

Cautelare

  • Per la sentenza: istanza ex art. 106 T.U. (fumus + periculum; possibile garanzia ex art. 127; ordinanza non impugnabile).
  • Per l'atto: istanza ex art. 96 T.U. con priorità di trattazione e disciplina di interessi e garanzie.

Prove e documenti (art. 112 T.U.)

  • Nuovi documenti solo se indispensabili o per non imputabilità della mancata produzione; possibili motivi aggiunti da documenti sopravvenuti.
  • Vietato sanare in appello deleghe, procure, poteri, notifiche o presupposti produttivi di legittimità che erano producibili in primo grado.

Rimessione e decisione nel merito

  • Valutare se ricorrono i casi tassativi per la rimessione (art. 113 T.U.); altrimenti insistere sulla decisione nel merito.

9. FAQ ESSENZIALI

Dal 1.1.2026 cambia tutto?

Si applicano gli artt. 103–115 T.U.: l'architettura resta coerente con l'impianto precedente, ma il Testo Unico riordina e puntualizza alcuni snodi (contenuto e inammissibilità dell’appello, disciplina cautelare sulla sentenza, limiti ai nuovi documenti).

Qual è il termine ordinario per appellare?

Sessanta giorni dalla notifica della sentenza (art. 105 T.U.), sei mesi dalla pubblicazione della sentenza se non è stata notificata.

Posso proporre nuove domande in appello?

No. Le domande nuove sono inammissibili d’ufficio. Le eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio sono vietate (art. 111 T.U.).

Posso depositare nuovi documenti?

Solo se indispensabili o non producibili prima per causa non imputabile; sono ammessi motivi aggiunti su documenti conosciuti dopo (art. 112 T.U.).

Devo riproporre in appello le questioni non accolte?

Sì, altrimenti si intendono rinunciate (art. 110 T.U.).

Posso sospendere la sentenza impugnata?

Sì, con istanza ex art. 106 T.U., allegando gravi e fondati motivi. L’ordinanza è non impugnabile e la sospensione può essere subordinata a garanzia.

E la sospensione dell'atto?

È regolata dall'art. 96 T.U. (danno grave e irreparabile; priorità; interessi; revoca o modifica della misura).

10. CONCLUSIONI OPERATIVE

L'appello tributario richiede oggi: – rigore formale (art. 107 T.U.: elementi essenziali e specificità dei motivi); – padronanza delle preclusioni (artt. 110–112 T.U.: riproposizione delle questioni, divieto di nova, limiti ai documenti); – gestione cautelare calibrata (artt. 96 e 106 T.U., con possibili garanzie ex art. 127).

Dal 1° gennaio 2026 entra in applicazione il Testo Unico (art. 131 T.U.): è opportuno predisporre template aggiornati degli atti, schemi di verifica per i motivi e una matrice delle preclusioni in appello, così da prevenire inammissibilità e massimizzare l'efficacia della difesa, anche nelle controversie trattate dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di Roma, Milano e del resto d'Italia.


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FAQ sull’appello tributario a Roma e Milano

L’avvocato deve avere studio fisico a Roma o Milano?

No. Il processo tributario telematico consente la gestione completa dell’appello da remoto. Ciò che rileva è la competenza tecnica nel secondo grado.

Quali sono i termini per proporre appello?

Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica della sentenza, oltre al termine lungo e alla sospensione feriale quando applicabile.

È possibile richiedere la discussione orale da remoto?

Sì. Le nuove regole del processo tributario telematico consentono di richiedere un’udienza da remoto con piena discussione orale.

Quali documenti servono per valutare se conviene proporre appello?

La sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo, la documentazione allegata e gli atti difensivi depositati nel primo grado.


Appello tributario: 2 sentenze recenti che ribaltano il primo grado

Appello Tributario: 2 sentenze recenti che ribaltano il primo grado

Quando il contribuente ottiene giustizia grazie al giudizio d'appello

L'appello tributario rappresenta lo strumento principale per chiedere una nuova valutazione della controversia fiscale dopo la sentenza di primo grado.

Sempre più spesso, le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado stanno accogliendo i ricorsi dei contribuenti, annullando cartelle di pagamento, intimazioni e avvisi, e condannando gli Uffici alle spese.

Queste pronunce dimostrano come il giudizio di appello possa correggere errori di valutazione, vizi procedurali o carenze probatorie emerse nel primo grado.

CASI STUDIO E BREVE SINTESI

Sentenza n. 174/2025: notifica inesistente e annullamento dell'intimazione

Con la recente sentenza n. 174/2025, la Corte Tributaria di secondo grado del Molise ha accolto integralmente l'appello del contribuente, annullando intimazioni di pagamento pari a € 56.730,76 relative a IRPEF, IVA, IRAP e addizionali.

Motivazioni principali accolte

  • Notifica inesistente della cartella presupposta
    La pretesa si fondava su una cartella notificata presso un indirizzo non più riferibile al contribuente. La Corte ha chiarito che in simili casi non si configura una notifica nulla, bensì inesistente, determinando l'illegittimità a monte della pretesa.
  • Difetto di prova dell'Ufficio
    L'Amministrazione non ha dimostrato l'effettiva avvenuta notifica al contribuente.
  • Ammissibilità documenti in appello
    Il Collegio ha confermato la possibilità di produrre documenti in grado d'appello, quando non disponibili in precedenza.

Principi di diritto richiamati

  • La notifica deve avvenire al domicilio effettivo del destinatario
  • La notifica inesistente travolge tutti gli atti successivi
  • In mancanza di notifica valida, non si interrompe la prescrizione

Esito: Appello accolto – Annullamento intimazione – Spese a carico dell'Ufficio

Sentenza n. 5652/2025: cartella TARES annullata per notifica irregolare e prescrizione

Nella sentenza n. 5652/2025, la Corte Tributaria di secondo grado della Campania ha annullato una cartella TARES 2013 rilevando gravi irregolarità nella notifica dell'atto presupposto.

Motivazioni accolte

  • Notifica ad indirizzo errato
    La notifica del precedente avviso risultava eseguita presso domicilio diverso da quello certificato anagraficamente.
  • Prescrizione del credito tributario
    In assenza di notifica valida, la prescrizione non si interrompe. Nel caso concreto, il credito risultava ormai prescritto.
  • Illegittimità della cartella
    In mancanza di un valido atto presupposto, la cartella è radicalmente nulla.

Principi affermati

  • La prova della notifica è a carico dell'Amministrazione
  • Notifica inesistente → prescrizione non interrotta
  • Vizi di notifica comportano nullità dell'intera procedura

Esito: Appello accolto – Annullamento cartella – Condanna alle spese

Perché l'appello tributario è decisivo

Il ruolo centrale delle notifiche nel giudizio tributario

Da queste decisioni emergono alcuni elementi cardine:

  • La notifica è presupposto di validità della pretesa tributaria
    Se la notifica non esiste o è irregolare, l'atto è illegittimo.
  • La prescrizione opera se l'atto presupposto non è notificato correttamente
    L'Amministrazione non può recuperare crediti prescritti.
  • L'onere probatorio grava sugli Uffici
    A carico dell'Amministrazione dimostrare che la notifica sia stata perfezionata correttamente.
  • Il giudizio di appello può ribaltare completamente il primo grado
    Molti contribuenti ottengono riconoscimento delle proprie ragioni solo in secondo grado.

Come intervenire: analisi sentenza e strategia difensiva

Quando si perde in primo grado, non tutto è perduto. L'appello può essere conveniente quando:

  • la sentenza presenta errori di diritto
  • la motivazione è insufficiente
  • non è stata considerata prova decisiva
  • la notifica dell'atto presupposto è irregolare o inesistente
  • vi sono vizi di motivazione
  • la cartella è prescritta

Molte delle sentenze favorevoli derivano da errori procedurali dell'Ufficio e da assenza di prova circa la regolarità della notifica.

Esempi di motivi di appello più frequenti

  • Notifica inesistente / irregolare
  • Erronea valutazione della prova
  • Motivazione apparente
  • Prescrizione non considerata
  • Omesso esame documenti decisivi
  • Mancata allegazione dell'atto presupposto
  • Incompetenza territoriale

Conclusioni

Le recenti pronunce dimostrano che il giudizio di appello è spesso decisivo per ottenere giustizia contro pretese tributarie illegittime.

Errori di notifica, prescrizione, mancanza di prova e vizi di motivazione possono portare all'annullamento degli atti e alla condanna dell'Amministrazione alle spese.

Per questo è fondamentale affidarsi a un professionista esperto in diritto tributario, capace di valutare la sentenza e impostare una strategia difensiva efficace nel secondo grado.

Affiancamento in appello tributario per avvocati e commercialisti

Oltre all’assistenza diretta a contribuenti e imprese, lo Studio Legale Ponzo offre un servizio di affiancamento in appello tributario rivolto a avvocati, commercialisti e altri professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.

L’attività può comprendere: analisi tecnica della sentenza di primo grado, individuazione dei motivi di appello più efficaci, predisposizione di bozze di ricorso in appello e supporto nella strategia difensiva, anche per le controversie incardinate presso le Corti di Roma, Milano e delle altre principali sedi italiane.

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Quando è utile richiedere l'analisi della sentenza

  • la decisione appare ingiusta o poco motivata;
  • non sono state valutate correttamente eccezioni come notifica, prescrizione o decadenza;
  • la prova dell'Ufficio non è stata esaminata in modo adeguato;
  • documenti rilevanti non sono stati considerati dal giudice;
  • la motivazione è apparente, contraddittoria o incompleta.

Cosa prevede il servizio

  • esame completo della sentenza e degli atti principali;
  • valutazione della probabilità di accoglimento dell'appello alla luce di precedenti giurisprudenziali specifici;
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Calcolatore Termini Processuali Tributari

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Termine per appello
  • 60 giorni dalla notifica (art. 53 D.Lgs. 546/1992)
  • Termine perentorio
  • Competente: Commissione Tributaria Regionale

Sospensione Feriale

Il termine è sospeso nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre). Se la scadenza cade in questo periodo, è prorogata al primo giorno utile successivo al 15 settembre.

Termine per ricorso Cassazione
  • 60 giorni dalla notifica (art. 362 c.p.c.)
  • Termine perentorio
  • Competente: Corte di Cassazione

Sospensione Feriale

Il termine è sospeso nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre). Se la scadenza cade in questo periodo, è prorogata al primo giorno utile successivo al 15 settembre.

Termine per memorie
  • 20 giorni prima dell'udienza (art. 25 D.Lgs. 546/1992)
  • Termine perentorio
  • Deposito telematico tramite PTT

Consigli utili

Le memorie sono un'opportunità per integrare o modificare le argomentazioni difensive. Utilizzale per rispondere alle controdeduzioni dell'avversario.

Termine per documenti
  • 20 giorni prima dell'udienza (art. 25 D.Lgs. 546/1992)
  • Termine perentorio
  • Deposito telematico tramite PTT

Attenzione

Il deposito di nuovi documenti in appello è soggetto a limiti rigorosi. Verifica con il tuo avvocato se i documenti che intendi depositare sono ammissibili.

Termine per costituzione
  • 60 giorni dalla notifica (art. 53 D.Lgs. 546/1992)
  • Termine perentorio
  • Deposito telematico del controricorso

Consigli utili

La costituzione in giudizio è essenziale per difendersi dalle ragioni dell'appellante. Prepara con cura il controricorso, evidenziando i punti deboli delle argomentazioni avversarie.

Giorni Festivi 2025


SENTENZE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE 

CORTI TRIBUTARIE DI SECONDO GRADO


CGT DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA

Sentenza n. 1935/2025 – Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Lombardia:

Classificazione Doganale e Valore Probandi delle ITV Europee

Massima:
È legittimo l'utilizzo, da parte del contribuente, delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) rilasciate da altri Stati membri dell'Unione Europea come mezzo di prova per dimostrare la corretta classificazione doganale della merce importata.
La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermato la decisione di primo grado, riconoscendo la piena correttezza della classificazione adottata dal contribuente e la tutela del legittimo affidamento ai sensi dell'art. 33 CDU e della giurisprudenza UE.

Avv. Salvatore Ponzo - Tributarista

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Sentenza n. 1947/2025 – Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Lombardia

IMU e Cartolarizzazione Immobiliare Pubblica

Massima:
Non è soggetto passivo IMU il veicolo societario costituito per operazioni di cartolarizzazione immobiliare, quando i beni restano destinati a finalità pubbliche e gestiti da soggetti istituzionali.
La Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha rigettato l'appello del Comune di Sondrio, confermando l'esenzione riconosciuta in primo grado e affermando che la società di cartolarizzazione non può essere qualificata come possessore ai fini IMU, in coerenza con i principi di Cass. n. 17124/2021.

Avv. Salvatore Ponzo - Tributarista

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Sentenza n. 1953/2025 – Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Lombardia

Emendabilità della Dichiarazione e Buona Fede del Contribuente

Massima:
Il contribuente può sempre correggere errori od omissioni della propria dichiarazione dei redditi, anche in sede contenziosa, in virtù del principio generale di emendabilità ex art. 2 DPR 322/1998 e del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia (Milano) ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la buona fede del contribuente e la legittimità della dichiarazione integrativa.

Avv. Salvatore Ponzo - Tributarista

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CGT DI SECONDO GRADO DEL LAZIO

Sentenza n. 5156/2025 – Sez. 13, Corte di Giustizia Tributaria II Grado Lazio (Roma Capitale vs Consorzio)

Massima:
È legittima la decisione di primo grado che annulla la cartella di pagamento TARI 2017-2019 ove l'Ente impositore non fornisca prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti. L'indicazione dei numeri di accertamento sull'avviso di ricevimento della raccomandata, trattandosi di atto proveniente dallo stesso mittente e non da pubblico ufficiale, non ha valore di fede privilegiata e non costituisce prova certa del contenuto del plico.
Principio: la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non opera se l'Amministrazione non dimostra che il plico conteneva gli atti impositivi contestati.
Esito: rigetto dell'appello del Comune di Roma, conferma dell'annullamento della cartella TARI e compensazione spese.

Avv. Salvatore Ponzo - Tributarista

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Sentenza n. 5274/2025 – Sez. 8, Corte di Giustizia Tributaria II Grado Lazio (ADER vs contribuente – TARSU/TARI)

Massima:
È nullo l'atto impositivo o l'intimazione emessa da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione territorialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del contribuente al momento dell'emissione.
Principio: il difetto di competenza territoriale dell'Ufficio ADER integra un vizio di assoluta carenza di potere, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti: Cass. ord. n. 23889/2024; artt. 24 e 46 D.P.R. 602/1973.
Esito: rigetto dell'appello dell'ADER, condanna alle spese (€700) e conferma della decisione di primo grado favorevole al contribuente

Avv. Salvatore Ponzo - Tributarista

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Sentenza n. 5298/2025 – Sez. 8, Corte di Giustizia Tributaria II Grado Lazio (Roma Capitale vs S.r.l.)

Massima:
Le aree già edificabili e successivamente vincolate all'inedificabilità assoluta non sono soggette a IMU (né a TARI connessa), finché non si perfeziona il trasferimento dei diritti edificatori compensativi ("area di atterraggio").
Principio: il presupposto impositivo dell'IMU e della TARI richiede il possesso effettivo dell'area fabbricabile; il mero diritto edificatorio compensativo, ancora non localizzato, non costituisce un diritto reale e non giustifica la pretesa tributaria.
Riferimenti: Cass. civ. n. 23902/2020; CGT Lazio n. 3170/2024.
Esito: rigetto dell'appello del Comune di Roma, conferma della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, spese compensate

Avv. Salvatore Ponzo - Tributarista

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