ROTTAMAZIONE-QUATER:  COME ROTTAMARE CARTELLE ESATTORIALI E DEBITI NEL 2023

05.02.2023

La nuova Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022 del 29 dicembre 2022, in vigore dal 1 gennaio 2023, porta con se rilevanti novità in tema di "Rottamazione" dei debiti dei contribuenti.

Tra le tante troviamo la c.d. "rottamazione-quater" o "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022" prevista ai commi da 231 a 252.

Analizziamo sinteticamente quali sono le possibilità di definire e rottamare il debito da parte dei contribuenti grazie alle previsioni normative previste dal legislatore, che, a prima vista, non appaiono di facile interpretazione e lettura.

1.COSA RIGUARDA:

"i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022...".

Singolo carico: il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente può manifestare adesione alla definizione agevolata. Praticamente l'adesione alla rottamazione, può riguardare anche solo uno dei carichi indicati nella cartella esattoriale, poiché, ad esempio, una cartella è multiutente e contiene sia carichi definibili e sia non definibili.

Periodo temporale:Rispetto alle precedenti rottamazioni il campo è allargato poiche' non si ferma ai carichi (debiti) affidati sino all'anno 2017 ma si estende sino al giugno 2022.Per la data esatta si farà riferimento alla "consegna del ruolo" da ente impositore a ADER e non alla sua "formazione" o alla sua "esecutorietà".

2. COSA NON SI PAGA:

Tali debiti "possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,..."

  • Interessi;
  • Interessi di mora;
  • Sanzioni amministrative;
  • Somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;
  • Aggio dovuto all'agente della riscossione.

N.B. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3. COSA SI PAGA:

"...Le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento..."

  • Tributi a titolo di capitale;
  • Spese relative alle procedure esecutive di riscossione già avviate;
  • Spese di notifica della cartella di pagamento.

4. QUANDO SI PAGA

"...in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024...."

  • In un unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
  • In rate in un massimo di 18 rate (in 5 anni. La prima e la seconda rata, di importo pari ciascuno al 10% delle somme dovute complessivamente ai fini della definizione agevolata, scadono il 31 luglio ed il 30 novembre 2023. Le rate successive, di pari ammontare, hanno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascuna annualità a partire dal 2024. Naturalmente, a partire dal 1° agosto 2023 è dovuto il versamento degli interessi, calcolati al tasso annuo del 2% annuo.

5. COME SI PRESENTA LA DOMANDA

"...Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche,..."

  • Il termine per presentare la dichiarazione è il 30 aprile 2023 con modalità esclusivamente telematiche, significa che è inutile presentarsi presso gli sportelli di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate riscossione poiché è stato predisposto un link apposito che si riporta di seguito: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/.
  • E' possibile presentare la domanda in area privata (accesso con SPID, CIE, ecc) o in area pubblica (soggetti che non sono in possesso di identità digitale (come SPID o CIE).

In partica, presentando la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Presentando la domanda in area pubblica:

Riceverai una prima e-mail all'indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

E' necessario prestare attenzione ed individuare quali carichi andare a definire, anche all'interno della singola cartella di pagamento che contiene più ruoli diversi.

Il legislatore ha previsto che entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le modalità previste dal comma 235.

6. EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

"240.A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Pertanto il consiglio è quello di presentare prontamente la domanda per usufruire di tutti i numerosi vantaggi della presentazione della stessa, salvo poi eventualmente integrarla in un secondo momento.

7. AGGIORNAMENTI SULLA DOMANDA PRESENTATA

"241.Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione."

Sarà a cura dell'Ufficio riscossione comunicare ai debitori, a seguito della presentazione della domanda, l'ammontare complessivo dovuto, le singole rate e la loro scadenza.

8. QUALI ALTRI DEBITI RIENTRANO

"245....debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3,(CD. SOVRAINDEBITAMENTO) o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione..."

Riguarda le procedure relative alle istanze di sovra indebitamento di cui alla L.3/2012 e successive modifiche (codice crisi di impresa).

"249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Praticamente vi rientrano quelli:
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
Inoltre, i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella "Rottamazionequater" solo se l'Ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; o pubblicarlo sul proprio sito internet

8. QUALI DEBITI NON RIENTRANO

"246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna..."

Lo stesso dicasi per i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all'adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

Ad oggi, si segnalano le:

Casse Aderenti 

  • Cassa forense solo per la definizione agevolata delle cartelle datate 2000-2021.
  • Cassa dei biologi ENPAB, solo per la definizione agevolata, non per lo stralcio dei debiti inferiori a 1000,00 euro.
  • Cassa ragionieri, ma solo per i crediti dal 2014.

Casse NON aderenti

  • Cassa commercialisti CNPADC
  • Cassa geometri
  • Cassa notariato

Casse che devono ancora decidere

L'EPAP Ente previdenziale di fisici chimici attuari

INARCASSA La cassa previdenziale di ingegneri e architetti

ENPACL Cassa dei consulenti del lavoro

INPGI 2

9. CONCLUSIONI

La nuova rottamazione dei debiti fiscali, a modesto parere del sottoscritto, appare alquanto complessa e di non facile lettura per il contribuente, posto che il contenuto spesso è un richiamo (doveroso ovviamente) ad altra normativa o altre previsioni legislative, precedenti. Inoltre, la previsione della modalità di presentazione della domanda esclusivamente con modalità telematiche e con inserimento della singola cartella o carico manualmente da un lato facilita il lavoro degli Uffici nella gestione delle domande, ma di certo non agevola i contribuenti (la maggior parte direi) e quindi i veri interessati allo stralcio e questo per evidenti difficoltà tecniche collegate alla presentazione della domanda stessa e dei possibili errori di valutazione in cui potrebbe "cadere" il contribuente spesso privo di dimestichezza con concetti tipo "partita di ruolo", "affidamento del ruolo". Appare ovvio, pertanto, che a fronte di ciò, molti contribuenti ai fini di una corretta e completa presentazione della domanda di definizione agevolata (o "rottamazione quater"), si vedranno costretti a richiedere, a proprie spese, il supporto ai professionisti (commercialisti, avvocati, ecc..) specializzati nella materia tributaria e ciò anche per una maggiore certezza circa il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale: eliminare quanto più debito possibile!

Redatto in data 05/02/2023 

a cura dell'Avv. Salvatore Ponzo

(fonti www.agenziaentrateriscossione.gov.it, Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022 del 29 dicembre 2022)

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Lo Studio legale dell'avvocato Ponzo, avvocato esperto in diritto tributario con studio in Lecce e Provincia di Lecce, si occupa di contenzioso Tributario, cartella di pagamento, intimazione di pagamento, ricorsi contro le cartelle di pagamento, sovraindebitamento, accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate rateizzazioni, verifiche della Guardia di Finanza, soluzioni al debito, registrazione e protezione marchi, illegittima iscrizione in Crif (cancellazioni Crif), responsabilità medica e risarcimento danni, ed altre materie. Riceve a Taurisano (provincia di Lecce) e Lecce città e, in tutta Italia attraverso videocall (teams, skype, altre piattaforme).
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