RICORSO FAC SIMILE CONTRO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO  - GIUDICE DI PACE 2024

23.03.2024

E' un ricorso fac simile contro una intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate riscossione (ex EQUITALIA) ed è redatto da un Avvocato esperto avverso ricorsi contro le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento. 

E' aggiornato all'anno 2024 ed alla normativa introdotta dalla riforma Cartabia ed il caso riguarda un ricorso contro una intimazione di pagamento contenente la richiesta di pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni al Codice della Strada (autovelox, divieto di sosta, photored, ecc). 

E' un ricorso liberamente scaricabile che contiene eccezioni relative all'omessa notifica di atti che precedono l'intimazione, nonchè l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito esattoriale.


ILL.MO GIUDICE DI PACE

DI ******

RICORSO EX ART. 318 C.P.C.

Nell'interesse di ******** nato a ******* (****) il ********** e residente a ****** (**) in via *******, n.** (C.F.: *******************) ed elettivamente domiciliata in ******* alla Via Lecce 2/a, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Ponzo (cf. PNZSVT80R18L419T) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente ricorso, e nel cui studio dichiara di eleggere domicilio e di voler ricevere la comunicazioni ai seguenti recapiti: P.E.C.: salvatoreponzo@pec.it , Fax 0833625814.

-Ricorrente

CONTRO

Prefettura di ********, in persona del legale rappresentante p.t., via ***** n. **, ****(*****)- cf: *****- pec: *****

-Resistente

NONCHÈ

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  - SEDE TERRITORIALE DI LECCE via Adriatica 2, 73100 (LE) – in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - C.F. e P.I. 13756881002  – pec:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

-Resistente

AVVERSO

l'intimazione di pagamento n. ******* notificata in data ****** per un importo complessivo pari ad euro ******** elevato da Agenzia delle Entrate-Riscossione di ******* per la parte resistente sopra specificata, che si impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza di codesto Giudice di Pace, e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla seguente cartella di pagamento:

Cartella di pagamento n. ***** , asseritamente notificata in data *****, avente quale ente impositore la Prefettura di ******-e relativa a sanzioni amministrative legge 689/81 art. 27 e legge 386/1990- recupero spese-maggiorazioni sanzioni amministrative, anno 2014, importo euro *********;

per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad euro **********

Per i seguenti

MOTIVI

1.NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI SOTTESI.

Dalla lettura del suddetto avviso di intimazione di pagamento n.*********, si evince come Agenzia delle entrate riscossione abbia emesso detto atto sulla base della presunta notifica della cartella esattoriale suindicata e riportata all'interno dell'atto di intimazione oggetto di impugnazione, Cartella esattoriale n. ********

Contrariamente a quanto asserito da controparte, la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di detto atto e nemmeno **********[…]

Nel caso di specie, pertanto, manca il presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme come sopra descritta poichè l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziato. Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza, […]

Tuttavia, quand'anche Agenzia delle entrate riscossione e gli enti impositori asseriscano di aver ****correttamente gli atti prodromici, occorrerà verificare la regolarità del procedimento *****.

In particolare, per quanto attiene ad Agenzia delle entrate riscossione, la stessa dovrà produrre in giudizio […], così come statuito dalla Suprema Corte; ed invero:"…l'obbligo di esibire ***** viene espressamente previsto dall'art. 26, comma 4 del DPR n. 602/73, il quale prevede […]

Gli Enti impositori, a loro volta, dovranno esibire […]

Pertanto si chiede sin da ora che Agenzia delle entrate riscossione e gli enti impositori vogliano produrre tali atti.

2.NULLITA' DELLA PRETESA CREDITORIA PER INTERVENUTA ******

La pretesa creditoria fa riferimento ad atti risalenti anno 2014 per sanzioni amministrative legge 689/81 art. 27 e legge 386/1990.

Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, è di palmare evidenza che fra le singole cartelle e l'intimazione di pagamento sia ******* decisamente superiore a […]

Pertanto, si eccepisce comunque l'*********** del credito stante il notevole **** sino ad oggi e stante la ****di atti *****.

Quanto alla prescrizione, il termine per riscuotere i crediti a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi […], con la conseguenza che […] e ciò anche alla luce delle recenti statuizioni da parte della Suprema Corte ed in particolare Cassazione Civile Ord. […] che rifacendosi all'Ordinanza n. […], riprendendo il principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n[…], ha, poi, precisato che […]

La ratio di questa interpretazione si fonda nel principio, anch' esso ribadito in precedenti interventi della Suprema Corte […]secondo cui il […]

Nello specifico, la prescrizione è […]

La prescrizione […] è giustificata da un ragionevole principio di equità che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore, in virtù di atti amministrativi tributari come avvisi, cartelle e intimazioni di pagamento, che gli siano stati notificati da oltre [….] Ma anche dal rispetto del diritto di difesa ex art. […] non potendosi "lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato ..." in quanto l'arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire "certamente eccessivo e irragionevole, stante la incostituzionalità della durata decennale dell'azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate" […]

Quanto alla decadenza, come noto […]

Nel caso che occupa l'ente impositore è comunque decaduto poiché […]

In definitiva appare chiaro come […]

3. NULLITA' DELL'ATTO DI INTIMAZIONE PER […]

4.IN VIA SUBORDINATA: NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E DELLA PRETESA CREDITORIA PER […]

****

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistono, inoltre, gravi motivi per chiedere la sospensione dell'esecuzione per i motivi in diritto e in merito che di seguito si propongono.

Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo […]

Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, […]

A tali fini si riporta come secondo consolidata giurisprudenza, il periculum in mora possa essere ravvisato […]

Un'eventuale azione esecutiva a carico del ricorrente […]

Da ultimo, relativamente all'istanza di sospensione, l'odierno opponente chiede che […]

****

Tutto ciò premesso, il ricorrente sig.*****, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Giudice di Pace di ****, affinchè fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. ******** 2, c.p.c. e assegni il termine per la costituzione delle parti resistenti, con l'avvertimento di costituirsi in giudizio non oltre ********nelle forme stabilite dall'art.281 undecies,********pena le decadenze di cui agli artt. 38, ******* undecies co.3 e 4, codice di rito, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi ******o da leggi speciali, che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per [...]; in difetto di costituzione si procederà il loro contumacia, per ivi sentire accogliere, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, le seguenti

CONCLUSIONI

PRELIMINARMENTE:

-[…]

NEL MERITO:

IN VIA PRINCIPALE:

[…]

IN VIA SUBORDINATA

[…]

AD OGNI MODO:

[…]

Salvis Iuribus.

Allegati:

[…]

Si dichiara che il valore della causa è pari ad euro […]e sarà soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di euro […]

Con Osservanza,

Luogo e data

Avv. Salvatore Ponzo


N.B. - il presente ricorso fac-simile rappresenta un esempio di ricorso non definitivo (e che pertanto necessita di essere debitamente completato) avverso una intimazione di pagamento notificata da parte di Agenzia Entrate Riscossione di competenza del Giudice di Pace.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla normativa di settore. Per specifiche info di dettaglio si invita ad inviare mail al sottoscritto difensore oppure compilare il form in basso.


ECCO UN UTILE DESCRIZIONE DETTAGLIATA SULLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

In questi giorni Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia, detta anche "Agente della Riscossione") sta notificando numerose intimazioni di pagamento ai contribuenti, che contengono l'ordine di pagare entro 5 giorni il debito indicato

Ma di cosa si tratta?



INDICE

1) COS'E' UNA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

2) COSA PUO' FARE IL CONTRIBUENTE DOPO AVER RICEVUTO L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?

3) L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PERDE VALIDITA'?

4) QUALI SONO I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?



1) COS'E' UNA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

L'intimazione di pagamento (detto anche "avviso di intimazione") è appunto un avviso che precede la vera e propria fase di espropriazione forzata, cioè quell'azione che ha come scopo quello di sottrarre dei beni alla disponibilità del debitore mediante il pignoramento (pignoramento del conto corrente, pignoramento del veicolo, pignoramento dell'abitazione, ecc), quindi si tratta della fase fase esecutiva finalizzata a ricavare denaro forzosamente. Un po' come dire "o paghi o ti pignoro".

L'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l'espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.

Quindi l'intimazione di pagamento, solitamente, è stata preceduta dalla notifica di una o più cartelle esattoriali (o avvisi di addebito se materia di contributi, oppure avvisi di accertamento se materia fiscale).

2) COSA PUO' FARE IL CONTRIBUENTE DOPO AVER RICEVUTO L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?

a)può pagare le somme riportate nell'intimazione in un'unica soluzione.

b)può chiedere la rateizzazione (con apposita istanza) degli importi indicati (salvo precedenti decadenze di vecchie rateizzazioni).

c)può presentare ricorso contro l'intimazione di pagamento (rivolgendosi ad un'avvocato esperto nella materia)

d)può presentare un'istanza di annullamento in autotutela laddove abbia conservato le ricevute di pagamento delle cartelle esattoriali (o altri atti) contenuti all'interno dell'intimazione di pagamento.

e)può presentare un'istanza di rateizzazione (e quindi evitare procedure esecutive, espropriative, ecc) e contestualmente presentare ricorso per chiedere l'annullamento della pretesa.


3) L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PERDE VALIDITA'?

Da luglio 2020, la validità delle intimazioni fiscali è stata estesa da 180 giorni a un anno, uniformando la durata a quella delle cartelle esattoriali.

Ciò significa che se, nell'annosuccessivo alla sua notifica, non viene eseguita alcuna azione di pignoramento, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve procedere con una nuova notifica dell'intimazione per poter procedere con l'esecuzione forzata


4) QUALI SONO I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?

Possono essere numerosi (e vari) e riguardano la mancata o errata notifica di uno o più atti (cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc) contenuti proprio all'interno dell'intimazione di pagamento, oppure l'avvenuto pagamento degli atti riportati nell'avviso, oppure la prescrizione o la decadenza delle somme richieste, e numerose altre eccezioni da individuarsi caso per caso.


Un esempio pratico di un caso di studio risolto recentemente:

Un contribuente riceve una intimazione di pagamento recante la richiesta di pagare la somma totale pari ad euro 22.000,00 euro per mancato pagamento di contributi dovuti all'INPS.

Il presupposto dell'intimazione di pagamento è una cartella esattoriale (DETTO AVVISO DI ADDEBITO INPS) notificata dall'INPS nell'anno 2007. Il contribuente si rivolge al sottoscritto difensore il quale, dopo attenta analisi, suggerisce di impugnare la richiesta debitoria poiché individua tre motivi di ricorso.

A seguito del deposito del ricorso da parte del sottoscritto avvocato, il Giudice sospende l'esecuzione esattoriale e, dopo l'analisi dei motivi di impugnazione, accoglie il ricorso ed annulla la richiesta di Agenzia delle Entrate per intervenuta prescrizione delle somme richieste al contribuente.

Invero, nel caso di specie, è stata accolta la richiesta di dichiarazione dell'intervenuta prescrizione di 5 anni avendo il ricorrente dimostrato in sede di giudizio che tra la data della notifica dell'avviso di addebito da parte dell'INPS e la data di notifica dell'intimazione di pagamento erano trascorsi più di 5 anni senza che fosse mai stato notificato un atto interruttivo dei termini di prescrizione.

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Esperto in diritto tributario e riscossione

Chi Sono

Sono un avvocato con esperienza ultradecennale in gestione di cartelle di pagamento, riscossione e diritto tributario. Mi dedico ad aiutare privati e aziende a risolvere problemi di debito con l'Agenzia delle Entrate e altri enti impositori o esattori, offrendo soluzioni personalizzate e strategie legali efficaci.

Il mio obiettivo è garantire la tutela dei tuoi diritti e trovare il miglior percorso per uscire da situazioni complesse legate al debito.