RICORSO FAC-SIMILE ANNULLAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA - GIUDICE TRIBUTARIO "BOLLO AUTO" CONTRO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
Modulo ricorso bollo auto prescritto
E' un ricorso fac-simile redatto da un Avvocato esperto avverso ricorsi contro le cartelle di pagamento. E' aggiornato all'anno 2024 ed il caso riguarda un ricorso contro una intimazione di pagamento contenente la richiesta di pagamento della tassa automobilistica (c.d. "Bollo Auto"). E' un ricorso fac simile liberamente scaricabile che contiene eccezioni relative all'omessa notifica di atti che precedono l'intimazione, nonchè l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito esattoriale.
Per il ricorso completo, per info e costi, contattare il sottoscritto difensore, (avv.ponzo@gmail.com - 347.7020608 whatsapp)
ON.LE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI _____________
RICORSO
Per: il sig.*************, C.F. **************** nato a ********** (LE) il ***********e residente in **********(LE) alla via ********* n. ****, ************** rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Ponzo, C.F. PNZSVT80R18L419T, iscritto all'Ordine degli avvocati di Lecce (p.e.c salvatoreponzo@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ******** alla via **********, giusta procura speciale e mandato alle liti rilasciato su foglio separato allegato al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax**********o indirizzo p.e.c. ********************
-ricorrente -
nei confronti di
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - DIR. PROV DI*******, P.IVA*****************, corrente in*****alla via*******, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, P.E.C.: *******************
- resistente -
Nonché nei confronti di
- REGIONE ******, P.IVA *******, in persona del legale rapp.te p.t., Via *******, n.***- cap****città*****, P.E.C.: *************************
- resistente -
PREMESSO CHE
1)in data*********il sig. ***************, ha ricevuto a mezzo posta/pec da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione - Dir. Provinciale di ******* - la notifica dell'intimazione di pagamento n. *****************avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle di pagamento per "omesso pagamento tassa automobilistica":
Cartella esattoriale n.**************, pari ad €*********, asseritamente notificata in data*******, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno ***********;
Cartella esattoriale n.**************, pari ad €*********, asseritamente notificata in data*******, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno ***********;
Cartella esattoriale n.**************, pari ad €*********, asseritamente notificata in data*******, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno ***********;
2) la suddetta richiesta ammonta ad un totale pari ad €***********(al netto di interessi e sanzioni);
3)l'odierno ricorrente non ha mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento (cartelle di pagamento) e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle e che sono di competenza dell'ente impositore Regione Puglia;
4)tuttavia, quand'anche l'Agenzia delle Entrate riscossione oppure l'Ente impositore dovessero dare prova della presunta avvenuta notifica delle suddette cartelle e atti prodromici, la pretesa sarebbe comunque prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella in cui è avvenuta la intimazione di pagamento oggi impugnata;
Tanto premesso e rilevato, il ricorrente intende contestare, come in effetti contesta, il diritto di dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di richiedere le somme, come sopra riportate, per i seguenti
MOTIVI
·1)OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
Dalla lettura della intimazione di pagamento impugnata, si evince come l'Agente della Riscossione abbia emesso detto atto sulla base di...
[...]
Invero, il contribuente ha avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della intimazione oggi impugnata.
Nel caso di specie, pertanto, manca il presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme a titolo di tassa automobilistica così come sopra descritta poichè l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziato. Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza, "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta...
[...]
Tuttavia, quand'anche l'Agente della riscossione dovesse produrre in giudizio documentazione comprovante la notifica delle suddette cartelle esattoriali, occorrerà verificare la regolarità del procedimento notificatorio, e quindi..
[...]
Sul punto sia la Giurisprudenza di legittimità e sia quella di merito è concorde nel ritenere che ai fini della validità della notifica della cartella esattoriale è necessario che...
[...]
Pertanto, si eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento n. *****************.
·2)ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE SOMME INTIMATE
Tuttavia, quand'anche controparte dovesse in qualche modo dar prova della eventuale notifica dei suddetti atti prodromici, si eccepisce comunque la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate a titolo di tassa automobilistica come innanzi specificate, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica dell'avviso di pagamento e la intimazione di pagamento (oppure tra la presunta notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento)
Invero, trattandosi di tasse automobilistiche riferite gli anni **** , **** e **** ed essendo la prescrizione triennale, ex lege, è intervenuta la prescrizione delle somme richieste.
Orbene, come noto, l'art. [...] come modificato dall'art. [...], convertito nella legge [...], fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. Infatti, lo stesso recita "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" .
Pertanto, nel caso di specie, vi è l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Vero è che dal ***** (data della presunta notifica dell'accertamento o della cartella esattoriale n.*****) sino al ***** (data di notifica dell'intimazione di pagamento) sono trascorsi abbondantemente i termini previsti dalla legge.
La scadenza del termine prescrizionale sopra indicato viene confermata da una serie di pronunzie giurisprudenziali che si sono avute in riferimento alla stessa materia. In particolare:
- Cassazione Civile, [...]
- Comm. trib. regionale di............ [...]
- Cassazione. Civ. Sez. VI - 5,[...]
- C.T.P. di [...]
- C.T.P. di [...]
- C.T.R. di [...]
In particolare, poi, la Commissione Tributaria Regionale della ....., in una recentissima sentenza, ha statuito che "...Con riferimento poi alla presunta prescrizione del credito tributario, va rammentato che il diritto di recupero della tassa automobilistica risulta essere di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione..." e che "...il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo..." (Commiss. Trib. Reg. ....... n. [...])
Inoltre, giova precisare che in materia di riscossione delle tasse automobilistiche, qualora la notifica dell'avviso d'accertamento sia stata tempestiva rispetto al termine triennale di prescrizione della pretesa impositiva, inizia a decorrere un secondo termine triennale, rispetto al quale la cartella di pagamento deve essere notificata tempestivamente. Infatti, nessuna interruzione permanente del termine sussiste...
[...]
Lo stesso orientamento è stato confermato anche dai seguenti arresti giurisprudenziali:
[...]
***
Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
[...]
-accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. *******, per i motivi sopra esposti;
-accertare e dichiarare [...]
-accertare e dichiarare [...]
-conseguentemente dichiarare [...]
-Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.
[...]
Salvis Iuribus.
Allegati:
- Copia intimazione di pagamento impugnata.
- Copia [...]
- Copia [...]
Si fa riserva di produzione di eventuali ulteriori documenti e di presentazione di...[...]
Si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € ******** (al netto di sanzioni ed interessi) ed il contributo unificato dovuto equivale a € ....,00
****** (**), lì *******
Avv. Salvatore Ponzo
N.B. - il presente ricorso fac-simile rappresenta un esempio di ricorso non definitivo (e che pertanto necessita di essere debitamente completato) avverso una intimazione di pagamento notificata da parte di Agenzia Entrate Riscossione di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e quindi relativo a tributi e/o tasse (nel caso di specie avverso c.d. "bolli auto", cioè tasse automobilistiche)
La competenza appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria (c.d. Giudice Tributario) ed il termine perentorio per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica della intimazione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla normativa di settore. Per info consulenza e specifiche di dettaglio si invita ad inoltrare mail al sottoscritto difensore oppure a contattarlo telefonicamente negli orari di studio (Lun/ven- ore pomeridiane - 347.7020608)
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