NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Nel seguente articolo sono riportate le modalità di notifica della cartella esattoriale. Si tratta di un'operazione fondamentale affinchè la richiesta di pagamento delle somme possa considerarsi valida ed efficace. Se una cartella non è correttamente notificata, potrebbe essere oggetto di annullamento.
NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE
In merito alla notifica della cartella di pagamento, la norma di riferimento è costituita dall'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, "Notificazione della cartella di pagamento".
Concretamente, la notifica della cartella esattoriale può avvenire mediante leseguenti modalità:
- per posta (es. racc. a/r)
- a mani (consegna cartacea diretta)
- a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata)
La notifica per posta avviene, solitamente, allorquando il destinatario non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata (c.d. "p.e.c.").
Pertanto, la notifica avviene mediante la consegna postale della cartella per il tramite di un soggetto chiamato "ufficiale della riscossione" o da altri soggetti abilitati dal concessionario ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale (Gli ufficiali giudiziari - ex Legge 890/82 - dipendono dall'amministrazione giudiziaria e notificano atti amministrativi, civili e penali in tutto il territorio del distretto giudiziario - Corte di Appello)- ed operano con le norme del Codice di Procedura Civile e del Codicedi Procedura Penale.
I messi comunali - ex Legge n. 265/1999 - notificano atti di carattere amministrativo (ordinanze, verbali, convocazioni, inviti, avvisi,circolari, ed ogni altra forma di atto) per conto dell'amministrazione comunale e su richiesta di altri enti, purché nei limiti delterritorio comunale di competenza (il destinatario ha residenza, dimora o domicilio nello stesso comune) ed operano con le normedel Codice di Procedura Civile.
I messi notificatori - ex Legge n. 296/2006 - notificano atti di accertamento e/o riscossione dei tributi locali, procedure esecutive o delle entrate patrimoniali dello stato (generalmente dell'agenzia delle entrate) ed operano secondo le norme del D.P.R. n. 600/1973e D.P.R. n. 602/1973.
Tecnicamente tale notifica avviene tramite invio di raccomandata a.r. conavviso di ricevimento, spedita direttamente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e consegnata, a casa del destinatario, dal postino.
La notifica a mani avviene tramite messo notificatore il quale redige la relata di notifica - ossia l'attestazione che la cartella è stata consegnata aldestinatario - posta in calce alla cartella stessa.
La notifica è valida anche quando la cartella esattoriale non è ritirata direttamente dal destinatario. Invero la stessa potrà essere validamenteconsegnata ad un famigliare convivente, al portiere dello stabile, oppure incaso di persona giuridica (azienda, società, ecc) dall'addetto al ritiro degliatti, dal dipendente, segretaria, ecc.
Inoltre, in riferimento al luogo della notifica della cartella esattoriale, si rammenta che tale documento ben potrebbe esser notificato a mani sul posto di lavoro, quando lo stesso si trovi nel luogo di residenza deldestinatario, e ciò senza che possa opporsi validamente un'eventuale violazione della privacy del destinatario (stando a quanto stabilitodall'orientamento giurisprudenziale più recente).In questo caso la cartella esattoriale sarà dematerializzata, sarà un file digitale (solitamente "pdf") che sarà del tutto identico a quello cartaceo e sarà spedito direttamentedall'indirizzo dell'Agente della Riscossione competente a curarne la notifica al destinatario.
Notifica a mezzo posta elettronica certificata (P.e.c.):
consiste nellanotifica della cartella esattoriale direttamente all'indirizzo di p.e.c. deldestinatario che, in ragione della propria attività (ditta, società, cooperativa,professionista, ecc...) si ritrova in possesso di un valido indirizzo di p.e.c..
In questo caso la cartella esattoriale sarà "dematerializzata", ovvero sarà unfile digitale (solitamente "pdf") del tutto identico a quello cartaceo e verràspedito al destinatario direttamente dall'indirizzo di posta elettronicadell'Agente della Riscossione competente a curarne la notifica.
Se il destinatario è sprovvisto di p.e.c. - come solitamente accade per lepersone fisiche - (e comunque ad esclusione del caso di mancato rinnovo della p.e.c. dopo la scadenza, oppure di casella di posta piena, o altreproblematiche dovute all'utente) non potrà, ovviamente, ricevere alcuna notifica pec.