CALCOLO PRESCRIZIONE TRIBUTI
Calcolo Prescrizione Fiscale
Risultato del calcolo
Calcolatore Tributi
Il Calcolatore Tributi è uno strumento innovativo progettato per aiutare cittadini, professionisti e aziende a determinare i termini di prescrizione relativi a diversi tributi locali e nazionali. Questo tool semplifica il calcolo automatico delle scadenze ed offre una gestione ottimale degli obblighi fiscali e il rispetto delle tempistiche previste dalla legge.Include riferimento giurisprudenziali della Corte di Cassazione.
Cosa include il Calcolatore Tributi?
Il Calcolatore Tributi offre un'ampia gamma di funzionalità utili per calcolare la prescrizione di diverse tipologie di tributi, tra cui:
- Addizionali IRPEF Regionali e Comunali: con prescrizione quinquennale per obbligazioni periodiche.
- IMU, TASI, TARI: tributi periodici soggetti alla prescrizione quinquennale.
- Bollo auto: termine di prescrizione triennale, specifico per i veicoli.
- TOSAP e ICP: tributi per l'occupazione del suolo pubblico e le pubblicità.
- Sanzioni per omesso versamento: con prescrizioni che variano tra cinque e dieci anni a seconda delle circostanze.
- Applicazione sospensione COVID: un'opzione per aggiungere giorni extra in base ai provvedimenti emergenziali.
Utilizzando questo strumento, puoi rapidamente calcolare la data di prescrizione inserendo semplicemente la tipologia di tributo, la data di decorrenza e opzioni aggiuntive, come la sospensione COVID.
Grazie al Calcolatore Tributi, riduci il rischio di errori, automatizzi i calcoli complessi e ti assicuri di rispettare le scadenze fiscali. Uno strumento essenziale per chiunque voglia semplificare la gestione tributaria in modo efficiente.
Nota che:
Decorrenza della prescrizione
Secondo quanto stabilito dall'art. 2935 del codice civile, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Pertanto:
- Cartelle di pagamento: il termine iniziale della prescrizione (dies a quo) coincide generalmente con il 61° giorno successivo alla notifica della cartella.
- Accertamenti esecutivi: il dies a quo coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine per proporre ricorso.
- Accertamenti non esecutivi, avvisi di liquidazione o altri atti: in questi casi, il dies a quo si colloca al 61° giorno successivo alla notifica, a meno che l'atto non preveda un termine di pagamento diverso da quello ordinario di 60 giorni.
Nei tributi minori, dove la notifica degli atti accertativi o delle cartelle di pagamento è soggetta a prescrizione, il dies a quo si identifica con il giorno successivo a quello in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire.
Importante: ATTENZIONE: il software è in una versione 'beta', ossia di prova, di modo che potrebbe generare risultati non esatti; in nessun caso, perciò, stante anche la complessità della materia, può sostituire la consulenza di un professionista. In altre parole, questo strumento non sostituisce il alcun modo il lavoro del professionista oppure l'attività dell'utente che lo utilizza, ma rappresenta un supporto pratico e veloce. I risultati generati possono essere anche errati pertanto necessitano di attenta verifica da parte dell'utente utilizzatore. Si declina da ogni responsabilità
AGGIORNAMENTI SOSPENSIONE COVID:
Normativa di riferimento
Art. 67 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia")
Ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di accertamento e riscossione degli enti impositori, compresi quelli di prescrizione e decadenza. La norma ha quindi posticipato le scadenze originarie di 85 giorni.Art. 68 del D.L. 18/2020
Ha sospeso i versamenti dovuti all'Agente della Riscossione dall'8 marzo al 31 agosto 2021, prevedendo una proroga di due anni per i termini di notifica delle cartelle di pagamento relative ai carichi affidati nel 2020 e nel 2021.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 960/2025, ha stabilito che la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 si applica non solo ai termini di prescrizione e decadenza scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, ma a tutti i termini pendenti in quel periodo, prorogandoli di 85 giorni. Questa interpretazione avvantaggia gli enti impositori, superando le incertezze emerse nelle Corti tributarie. Ne deriva lo slittamento della scadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, ad esempio per Imu e Tari, fino al 26 marzo 2025 per alcuni tributi locali.
Aggiornamento Luglio 2025:
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 17668 del 30 giugno 2025, ha chiarito che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia") per l'emergenza Covid non si applica ai termini di decadenza previsti da norme speciali successive, come quelli prorogati dall'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il caso riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015 notificato l'11 marzo 2022: secondo l'Agenzia delle Entrate, grazie alla somma delle due proroghe (157 DL 34/2020 + 85 giorni ex DL 18/2020), l'atto era tempestivo. La Cassazione, invece, ha affermato che le due proroghe non si sommano: quando interviene una disciplina speciale come quella dell'art. 157, non si applica l'ulteriore sospensione generalizzata dell'art. 67. Si tratta di una posizione restrittiva e in controtendenza rispetto ad altre sezioni (ad es. Cass. n. 960/2025), che invece hanno accolto un'interpretazione estensiva. Per la Sezione V, la proroga dell'art. 67 è riferita esclusivamente ai termini pendenti al 9 marzo 2020, e non può estendersi oltre, né può cumularsi con proroghe introdotte da norme ad hoc. Questo orientamento impatta direttamente su migliaia di atti notificati tra il 2021 e il 2022 e impone una valutazione attenta e distinta dei singoli regimi normativi applicabili ai termini decadenziali.
Nota operativa per la difesa tributaria - basandosi su lla sentenza 17668
Oggetto: Applicabilità proroga COVID ex art. 67, comma 1, D.L. 18/2020 ai termini prorogati da norma speciale (art. 157, D.L. 34/2020)
Orientamento della Cassazione – Sez. V, ord. n. 17668/2025:
La proroga di 85 giorni disposta in via generalizzata dal "Cura Italia" si applica esclusivamente ai termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020, ma non si estende a quelli già differiti in virtù di norme speciali successive (es. art. 157, comma 1, D.L. 34/2020), che già disciplinano puntualmente il nuovo termine finale.
Conseguenza: non è possibile cumulare le due proroghe (85 giorni + proroga annuale), pena violazione del principio di tassatività delle norme in materia decadenziale.
Strategia difensiva:
Nei ricorsi relativi ad atti notificati tra marzo 2021 e marzo 2022:
-
verificare se il termine base era già oggetto di proroga ex art. 157 D.L. 34/2020;
-
in tal caso, contestare l'ulteriore proroga di 85 giorni, richiamando Cass. 17668/2025;
-
evidenziare che l'atto risulta tardivo, se privo di copertura decadenziale ulteriore.

Se hai necessità di impugnare una cartella di pagamento, oppure un 'intimazione di pagamento', un fermo amministrativo di un veicolo o altro atto dell'esecuzione, potrai contattare l'avv. Ponzo, professionista esperto nella materia da oltre 10 anni, anche mediante mandato congiunto quale codifensore, per qualsiasi tipo di ricorso relativo alla riscossione, in tutt'Italia.

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