Studio Legale Avv. Salvatore Ponzo - email: avv.ponzo@gmail.com - Tel: +39.347.70.20.608

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La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 25315 del 24 agosto 2022 ha ribadito il principio secondo cui le sanzioni tributaria non si trasmettono agli eredi, distinguendo il diverso regime successorio delle sanzioni civili (definite come "sanzioni aggiuntive" destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione) rispetto...

La CTP di Lecce, con la sentenza n. 326/2022 del 08/03/2022 ha dichiarato la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo su un'autovettura cointestata tra il debitore ed altra persona (non debitrice), confermando la tesi difensiva degli avv.ti Salvatore Ponzo e Cosimo Summa secondo cui affinchè vi possa essere il fermo del bene...

CRIF - CANCELLAZIONE DATI

CRIF è una società specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC - sistema che raccoglie informazioni su finanziamenti erogati o semplicemente richiesti, trasmessi direttamente da banche e società finanziarie), business information e soluzioni per la gestione del credito. Nasce, in buona sostanza, per fornire un servizio a banche e società finanziarie per valutare il profilo di rischio di un richiedente prestito, o di un mutuo, e scoprire così se il nominativo del richiedente ha avuto nel recente passato dei problemi di insolvenza. Quindi, l' addetto di una società o istituto che deve erogare un prestito o un mutuo potrà consultare l'archivio gestito da CRIF per un'analisi della storia creditizia del cliente.Anche i consumatori possono ottenere una visura dei propri dati andando nell'area dedicata del sito ufficiale CRIF, e seguendo le istruzioni.Conseguentemente CRIF assume un ruolo determinante nell'accettazione o meno di una pratica di finanziamento.La segnalazione al CRIF come cattivo pagatore è soggetta a tempi regolamentati e fissi a seconda del tipo di problematica.I dati relativi a prestiti e finanziamenti presenti nel sistema di informazioni creditizie di CRIF vengono cancellati automaticamente, senza bisogno di richieste specifiche. I tempi di cancellazione sono stabiliti dal Codice di Condotta, come riportato nella tabella riassuntiva:

NOVITA' CARTELLE ESATTORIALI E PIGNORAMENTI

Il D.L. 20 Ottobre 2020, n. 129 ha previsto, tra le altre novità:

Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui al c. 1, art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. In virtù di ciò, sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 15 ottobre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non può notificare nessuna nuova cartella esattoriale fino alla data del 31 dicembre 2020. Blocco totale della notifica delle cartelle e di tutti gli altri riconducibili alla riscossione coattiva. Ne consegue che vige la sospensione dei pignoramenti degli atti di espropriazione forzata emessi prima dell'operatività del decreto Rilancio sugli stipendi, pensioni e così via.

Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Circa le Dilazioni di Pagamento , prorogato il termine di cui al c. 2 ter dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 e quindi, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 15 ottobre 2020), gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. (art. 1, c. 1, lett. a)

Circa i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento è stato stabilito testualmente che "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". (art. 1, c.1, lett. b)

Circa i Pignoramenti, è stata prevista la sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni, di cui all'art. 152, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 15 ottobre 2020).(Art. 1, c. 2)

In buona sostanza, il legislatore è intervenuto modificando il calendario dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mediante differimento di talune scadenze al 31 dicembre 2020 (notifica e pagamento cartelle esattoriali). Tali termini con il decreto di Agosto scadevano il 15 ottobre 2020.

A ben vedere, la norma è carente di ulteriori o nuove disposizioni sulla Rottamazione Ter e Saldo e stralcio, ed ha pertanto lasciato immutato il calendario relativo alla pace fiscale che segue la scadenza fissata nel Decreto Rilancio.

Pertanto i contribuenti, per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio dovranno rispettare le scadenze fissate al 10 dicembre 2020 per il pagamento delle rate.



L'INCAPIENTE: LA POSSIBILITA' DI CANCELLARE I DEBITI SENZA PAGARE NULLA

Avv. Salvatore Ponzo, 01.09.2021

L'esdebitazione del debitore incapiente rappresenta la nuova procedura prevista a favore dei soggetti sovraindebitati ed è stata introdotta di recente dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che ha modificato la legge 3 del 2012.(c.d. Legge anti-suicidi) e dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

In buona sostanza, il soggetto interessato è la persona fisica (debitore) "che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali, oppure abbia uno stipendio talmente basso che basti a malapena a soddisfare le esigenze del suo sostentamento e della propria famiglia.Per poter beneficiare di tale misura, il debitore deve anche risultare "meritevole", in altre parole, non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave. Qual'è il partametro per la corretta valutazione?Il secondo comma dell'art.283 CCII - e secondo comma dell'art.14 quaterdecies L.3/12:"la valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo famigliare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n.159".Risultato?La cancellazione dei debiti senza alcun pagamento in denaro o altra utilità mobiliare o immobiliare. Tuttavia, rimane sempre salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.


CARTELLE ESATTORIALI 2022. ADDIO AGGIO!

Avv. Salvatore Ponzo 23.01.2022

In tema di Cartelle esattoriali, nel nuovo modello previsto dal 1° gennaio 2022 non è più presente il c.d. "aggio" di riscossione. Infatti, in attuazione delle novità previste dalla Legge di Bilancio, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 18 gennaio cancella gli oneri a carico del debitore. Resta dovuta la quota per il recupero dell'insoluto e per le spese di notifica.

In pratica, sarà lo Stato (sempre noi cittadini comunque!) a farsi carico della copertura dei costi di gestione del servizio di riscossione.

Infatti, l'articolo 1, comma 15 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio, che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione venga garantita dallo Stato.

Nello specifico:

  • viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge;
  • in caso di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all'uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

Così come specificato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, restano a carico del debitore:

  • la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute;
  • la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

VITTIME DEL DOVERE

Le vittime del dovere, ovvero coloro che hanno subito infermità nell'adempimento di un dovere fondamentale, così come previsto nell'art. 1 comma 563 della Legge 266/2005, nella quale sono riportati i casi per i quali in caso di infermità vi è la tutela:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento del servizio di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità".

In molti contesti, l'adempimento del dovere è svolto in esposizione a sostanze cancerogene, al rischio amianto, uranio impoverito, radiazioni ionizzanti, non ionizzantie vaccinazioni plurime.

Spesso le vittime sono coloro che hanno svolto attività nelle Forze Armate e nel Comparto Sicurezza, sia il personale civile che quello militare hanno un'elevata incidenza di casi di malattie e decessi.

In altri casi i comparti interssato è il Comparto Sicurezza: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, etc..

Così come precisato dal parere del Consiglio di Stato n. 02526/200 del 01/06/2010, il diritto spetta a tutti coloro che hanno subito un danno. In buona sostanza tutti coloro che appartengono alle Forze Armate e al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, hanno questi diritti, e ciò che rileva non è soltanto il danno da amianto, ma anche quello ad altri agenti nocivi.

Altra considerazione molto importante è quelle relativa alla imprescrittibilità dello status di vittima del dovere. Infatti, la Corte di Cassazione, ha sancito recentemente, con la sentenza 17440 del 2022,l'imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere.

I diritti riconoscibili alle vittime del dovere riguardano il riconoscimento delle prestazioni previdenziali e il diritto del risarcimento del danno.

La tutela può essere estesa ai superstiti della vittima del dovere, quindi al coniuge o figlio anche maggiorenne o, in mancanza, genitore, o fratello o sorella, previo riconoscimento dello status della vittima del dovere e previa analisi dei requisiti.

In particolare la Cassazione ha riconosciuto che: "al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria" (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 26012 del 17/10/2018).

Avv. Salvatore Ponzo - Blog legale  
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Lo Studio legale dell'avvocato Ponzo, avvocato esperto in diritto tributario con studio in Lecce e Provincia di Lecce, si occupa di contenzioso Tributario, cartella di pagamento, intimazione di pagamento, ricorsi contro le cartelle di pagamento, sovraindebitamento, accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate rateizzazioni, verifiche della Guardia di Finanza, soluzioni al debito, registrazione e protezione marchi, illegittima iscrizione in Crif (cancellazioni Crif), responsabilità medica e risarcimento danni, ed altre materie. Riceve a Taurisano (provincia di Lecce) e Lecce città e, in tutta Italia attraverso videocall (teams, skype, altre piattaforme).
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