TRIBUTARIO - l'ex socio accomandante non risponde dei debiti societari - intimazione di pagamento annullata - valore 40.000,00 euro - difensore Avvocato Salvatore Ponzo

02.06.2023

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Lecce, con la recente sentenza depositata il 23 maggio 2023 ha annullato un'intimazione di pagamento resa nei confronti di un ex socio al 50% di una Società in Accomandita semplice (S.A.S.).

In sintesi, è accaduto che una persona fisica ricevesse un'intimazione di pagamento per un valore di oltre 40.000,00 euro a titolo di IRPEF, IRAP, IVA, ecc. senza alcun altro tipo di precisazione da dove derivassero tali somme, non avendo il contribuente mai ricevuto, tra l'altro, in precedenza alcuna cartella esattoriale o atto equipollente

La difesa del contribuente, mediante il sottoscritto avvocato, ha dimostrato  con il  ricorso proposto contro l'intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali la totale estraneità del contribuente in relazione al debito erroneamente richiesto, in quanto, così come statuito dai Giudici Tributari nella suddetta sentenza:

"Nel caso all'esame di questo Collegio l'obbligazione tributaria è riferibile ad una società in accomandita semplice ove il socio accomandante (nome del contribuente) non ha nessuna legittimazione attiva e passiva dal momento che non ha una responsabilità diretta per i debiti sociali, (cfr, Cass. Ordin. n. 13565/2021). Peraltro, essendo i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita essi sono tenuti al conferimento promesso nei confronti della società e sono obbligati solo nei confronti di quest'ultima. Pertanto, deve ritenersi esclusa la possibilità di un'azione diretta del creditore della società nei confronti del socio accomandante (Cass. n. 6017/15).

Infine, e con decisivo rilievo, va ricordato che per la società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali tributarie connesse all'IVA perché l'art. 2291 c.c. prevede una responsabilità illimitata di tutti i soci, mentre per la società in accomandita semplice invece tale responsabilità illimitata vale, in base all'art. 2213 cod. civ., solo per gli accomandatari".

Avv. Salvatore Ponzo

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