TRIBUTARIO - CASSAZIONE 2022 - SANZIONI TRIBUTARIE INTRASMISSIBILI AGLI EREDI

04.09.2022

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 25315 del 24 agosto 2022 ha ribadito il principio secondo cui le sanzioni tributaria non si trasmettono agli eredi, distinguendo il diverso regime successorio delle sanzioni civili (definite come "sanzioni aggiuntive" destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione) rispetto a quelle amministrative e tributarie (le quali hanno un carattere afflittivo).

In particolare, ha affermato la Corte quanto segue:

"... Come noto, l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (rubricato «Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi») prevede testualmente che «L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi».Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass.6/06/2008, n. 15067).

Avv. Salvatore Ponzo

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