CONTRIBUTI I.V.S. INPS - Intimazione di pagamento annullata per prescrizione - valore 22.000,00 euro - Difensore avv. Salvatore Ponzo

12.11.2023

Il Tribunale di Lecce, in funzione del Giudice del Lavoro, ha annullato un' intimazione di pagamento notificata da Agenzia entrate riscossione ad una contribuente che si era vista recapitare la richiesta di pagamento per un valore di oltre 22.000,00 euro, per omesso versamento contributi IVS.

La ricorrente aveva ricevuto nell'anno 2016 un preavviso di iscrizione ipotecaria, al quale, poi, aveva fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento nell'anno 2022, che veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Lecce.

Nel caso di specie, il ricorso è stato promosso in un momento successivo agli ordinari termini previsti per impugnare  - circa le questioni di merito - dinanzi al Tribunale del lavoro (40 gg), con la consapevolezza che tale tipologia di ricorso potesse esser promossa in qualsiasi momento e senza il rispetto di alcun termine specifico. 

Ed infatti, il Tribunale adito, dopo aver esaminato la documentazione prodotta da Agenzia Entrate riscossione ha accolto, in primis, l'istanza di sospensione promossa contestualmente al ricorso, e quindi ha bloccato ogni azione esecutiva di Agenzia Entrate riscossione nell'attesa di decidere il processo.

Successivamente, dopo la discussione della causa, il Giudice ha accolto la domanda della ricorrente poichè, in giudizio, è stato dimostrato come tale richiesta fosse caduta in prescrizione.

Infatti il Giudice adito ha dichiarato in sentenza che "ADER ha prodotto, quale atto interruttivo della prescrizione, la notifica, in data 16.03.2016, del preavviso di iscrizione ipotecaria n. (all. 6), inidoneo ad interrompere la prescrizione in quanto intervento dopo il decorso di un quinquennio dalla notifica della cartella.

Quanto alla dedotta sospensione della esecutività della cartella -dal 30.10.2007 al 24.11.2014-, in quanto attestata unicamente da un atto interno dell'AER (cfr. allegato 5 della produzione documentale in fase cautelare), tale circostanza non appare idonea ad incidere sul decorso del termine prescrizionale"

La difesa ha dimostrato in giudizio la inidoneità di taluni atti prodotti da agenzia entrate riscossione ad interrompere i termini di prescrizione e, quindi, la intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi così come confermato dal Giudice adito:

"è noto che con riferimento all'eccepita estinzione dei crediti per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95, la presente opposizione -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva...".

Conseguentemente, con l'annullamento dell'intimazione di pagamento, è stata dichiarata la prescrizione del credito.

La sentenza appare interessante non tanto dal punto di vista della dichiarazione della prescrizione quinquennale del credito (oramai pacifica in giurisprudenza) quanto in ordine all'onere probatorio posto in capo ad Ader circa la produzione documentale ed anche in merito alla conferma che gli atti di ADER (intimazione di pagamento nel caso di specie) possono essere impugnati, per eccepirne l'intervenuta prescrizione, dinanzi al Giudice del lavoro anche a distanza di molto tempo dalla notifica dell'atto.

Pertanto, (come accaduto nel caso di specie) in materia di contributi, sussiste la possibilità per il contribuente di impugnare un atto di intimazione di pagamento notificato da Agenzia Entrate riscossione, anche a distanza di anni, per eccepire la prescrizione del credito in esso riportato, a patto che, come ribadito dal Giudice del Tribunale di Lecce,  "... non siano completate le operazioni della procedura esecutiva...", ed il caso innanzi riportato rappresenta un esempio concreto di annullamento di atto di intimazione di pagamento emesso da Agenzia Entrate riscossione.

Avv. Salvatore Ponzo

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