PRINCIPALI MOTIVI DI NULLITA' DELLE CARTELLE ESATTORIALI

06.07.2022

La cartella esattoriale, di per sè, non è mai nulla "automaticamente", ma può essere oggetto di annullamento da parte della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) che l'ha emessa oppure da parte di un Giudice, in quest'ultimo caso solo a seguito della presentazione di un ricorso.
Nel primo caso, potrebbe accadere che il destinatario della cartella esattoriale si accorga, ad esempio, di aver già pagato il debito contenuto nella cartella ricevuta. In questo caso, il debitore (personalmente oppure con l'ausilio di un professionista) si rivolgerà ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia s.p.a., detto anche Riscossore) per chiederne l'annullamento, ed il Riscossore agirà in "autotutela"(diritto di poter annullare, modificare, revocare un atto da parte della Pubblica amministrazione o Ente che lo ha emesso) annullando l'atto (la cartella esattoriale) senza l'intervento di un Giudice.
Nel secondo caso, invece, potrebbe accadere che vi siano dei motivi di nullità ma che gli stessi richiedano
necessariamente la predisposizione del c.d."ricorso" che altro non è che un atto finalizzato a chiedere l'intervento del Giudice per ottenere un provvedimento (sentenza, ordinanza, ecc...) che dichiari la nullità della cartella esattoriale.

I motivi più comuni di nullità della cartella esattoriale sono i seguenti:

1)Difetto di notifica della cartella esattoriale - nullità della cartella

La cartella esattoriale, per essere valida ed efficace, deve necessariamente essere correttamente notificata al destinatario. Se la notifica è viziata la cartella può essere oggetto di annullamento.

(notifica a persona diversa dal destinatario, notifica incompleta avvenuta con deposito dell'atto presso la casa comunalee/o ufficio postale, notifica p.e.c. irregolare, notifica effettuata nei confronti di persona residente all'estero, notifica a contribuente defunto, notifica a persona non convivente con il destinatario, notifica presso la residenza di un familiare non convivente diversa da quella del destinatario, notifica a persona incapace, notifica a minore - infra quattordicenne, notifica effettuata da operatore di poste privato non abilitato, ecc..);

(si veda ad es.: Corte di Cassazione n. 14093/2022 - Illegittima la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente se non accompagnata dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto..)

2)Difetto di notifica di un atto che precede la cartella esattoriale - nullità della cartella

La cartella esattoriale è preceduta da un atto che intima al debitore di pagare il debito, con l'avvertimento che in difetto si procederà con la notifica di una cartella esattoriale. Se tale atto che precede la cartella non è stato correttamente notificato, allora la cartella potrà essere annullata.

(c.d. atto prodromico, come ad es. il verbale di violazione al codice della strada che precede la cartella, oppure l'accertamento del mancato pagamento IMU, l'accertamento del mancato pagamento di tasse o tributi,ecc..);

3)Decadenza - nullità della cartella

(notifica della cartella di pagamento non avvenuta entro un certo termine)

4)Prescrizione - nullità della cartella

(quando ad es. son trascorsi molti anni tra la notifica della cartella esattoriale ed un atto successivo);

5)Difetto di motivazione (totale o parziale) - nullità della cartella

(ad. es. la cartella non specifica a quale precedente verbale o mancato pagamento si riferisca);

ED ANCORA.....errore nel calcolo degli interessi, aggio, sanzioni;omessa indicazione del responsabile del procedimento ed omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, ecc..

E'fondamentale rammentare come la corretta analisi della sussistenza dei motivi di nullità, invalidità e inesistenza della cartella esattoriale debbano essere analizzati con l'ausilio di un avvocato esperto nell'opposizione alle cartelle esattoriali, e ciò al fine di verificare le concrete possibilità di successo di un eventuale ricorso.

Avv. Salvatore Ponzo - Blog legale  
p.iva 04554670754 - Avvocato del foro di Lecce
via Lecce 2/a - 73056 Taurisano (LE)
via Templari 10/a - 73100 Lecce (LE)
mail: avv.ponzo@gmail.com 
p.e.c.: salvatoreponzo@pec.it
tel. 347.7020608 
 
Lo Studio legale dell'avvocato Ponzo, avvocato esperto in diritto tributario con studio in Lecce e Provincia di Lecce, si occupa di contenzioso Tributario, cartella di pagamento, intimazione di pagamento, ricorsi contro le cartelle di pagamento, sovraindebitamento, accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate rateizzazioni, verifiche della Guardia di Finanza, soluzioni al debito, registrazione e protezione marchi, illegittima iscrizione in Crif (cancellazioni Crif), responsabilità medica e risarcimento danni, ed altre materie. Riceve a Taurisano (provincia di Lecce) e Lecce città e, in tutta Italia attraverso videocall (teams, skype, altre piattaforme).
Se sei un'azienda o una società e desideri sottoscrivere una convenzione con lo studio legale, contatta lo Studio per ricevere maggiori informazioni. Disponibile per sostituzioni o domiciliazioni, nonchè collaborazioni con altri professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti legali, ragionieri, ecc.)

Tutti i diritti riservati 2021
Creato con Webnode Cookies
Crea il tuo sito web gratis!