RICORSO OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973

E' un ricorso fac simile redatto da un Avvocato esperto avverso ricorsi contro le cartelle di pagamento. E'aggiornato all'anno 2024 ed il caso riguarda un ricorso contro un atto di pignoramento presso terzi ex art 72-bis DPR 602/73 posto in essere da Agenzia entrate riscossione.

Per il ricorso completo, per info e costi, contattare il sottoscritto difensore, (avv.ponzo@gmail.com - 347.7020608 whatsapp)


ON. TRIBUNALE DI *****

OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973

E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Per ******* (CF: *********), in persona del legale rappresentane p.t. con sede legale in via *****n. **** a **** (LE) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Salvatore Ponzo, del foro di Lecce, C.F. PNZSVT80R18L419T, pec: salvatoreponzo@pec.it, e dall' Avv. *******, (*******), del foro di ******, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio legale dell'Avv. ***** in ****(**) alla Via *** n. **, n. fax ** pec: ***

  • Debitore Opponente

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede locale di ****, via ***** – e sede legalea Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - C.F. e P.I. 13756881002 pec: ******

  • Creditore Opposto

NONCHE'

BANCA ***** (CF: ****) in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in via ***** pec: *******

-Terzo

PREMESSO IN FATTO CHE

-in data **** veniva notificato a **** in qualità di debitore – nonché a BANCA **** in qualità di terzo- l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. ***** pari ad Euro **** (all.1) ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;

-mediante il suddetto atto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di **** ordinava al terzo (BANCA **** in persona del legale rappresentante p.t.) di pagare, nei limiti previsti di legge, direttamente all'Agente della Riscossione le somme dovute da parte debitrice fino a concorrenza del credito intimato, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento (somma pari ad Euro ***** alla data di notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso il terzo);

-tale atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. *****risulta fondato sui seguenti atti impositivi, non meglio specificati:

-intimazione di pagamento n. ***** presuntivamente notificata in data ***, contenente la Cartella di pagamento n.*****presuntivamente notificata in data ***;

-Cartella n.**** presuntivamente notificata in data *****;

di cui euro **** per tributi/entrate, euro **** per interessi di mora, euro *** per spese esecutive, euro *** per diritti di notifica, per un totale di euro ****

-che pertanto, Agenzia delle Entrate Riscossione- sede di *****intende pignorare, nei limiti previsti dalla legge, tutte le somme dovute e debende dal Terzo al debitore in ragione del rapporto finanziario intercorrente tra le parti, ordinando al terzo di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione la somma richiesta fino alla concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento.

Stante quanto sopra, con il presente atto, **** come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, ***pari ad Euro **** per i seguenti

MOTIVI

1.INESISTENZA O NULLITA' DEL PIGNORAMENTO POICHE' *******

L'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. ******è inesistente, o comunque nullo, per ******

Come noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **** sono state fissate le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e ha quindi trovato efficacia, nella sostanza, l'obbligo contenuto nell'articolo 40 del Cad.

Ne discende che le pubbliche amministrazioni sono tenute a produrre i propri documenti originali esclusivamente *****, quindi non potrà più essere considerato un documento originale quello stampato e sottoscritto con firma *******.

Nel caso di specie l'atto risulta firmato digitalmente, ma ******

In caso di contestazione, come nel caso di specie, l'Amministrazione (ADER) è tenuta a dimostrare la sussistenza della *****.

La Suprema Corte ha infatti espressamente chiarito che *********, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, ***** (Cass. n. ****del **/**/2019).

Ed invero l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico a dimostrare la sussistenza ******* (Cass.,*******)

2.NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER *****

Il pignoramento presso terzi innanzi specificato è nullo poiché controparte sostiene di essere creditrice del soggetto debitore per importi che ******, non solo poiché all'interno del suddetto atto non è stata specificata ********, ma altresì perché non vi è l'indicazione della **********.

Inoltre, sul punto si fa presente che con la sentenza n. ******* la Corte di Cassazione è intervenuta nella materia dei pignoramenti ex art. 72 bis DPR 602/1973 ritenendo "illegittimo l'atto di pignoramento sprovvisto *******".

Non è, dunque, sufficiente per l'Agente della Riscossione specificare ****** con la generica dicitura senza **********.

Il pignoramento presso terzi, in sostanza, deve contenere *****. Inoltre, qualora l'Agente della Riscossione dovesse in sede giudiziale produrre ******, *****

Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione (si veda sentenza n° ****/2017) è perentorio e univoco:

"L'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, *******. Consegue che l'attestazione ******.

Secondo la Cassazione allora non basta *******

Nel provvedimento opposto difatti manca del tutto l'indicazione del *******.

Ciò comporta l'evidente violazione del diritto di difesa del contribuente che non è stato posto in grado di conoscere ******.


3.NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER *******

Il pignoramento presso terzi innanzi specificato è comunque nullo per *********.

Invero, si fa presente che l'odierno opponente ******.

**********

Si rappresenta, inoltre, che l'impugnazione dell'atto di pignoramento è strumentale all'impugnazione della cartella di pagamento onde far valere il difetto di notifica della stessa, ****** (così, Cass. SS UU *****; in senso conforme, cfr., Cass. SS UU ***** e Cass. SS UU *****).


4.NULLITA' DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER VIOLAZIONE ART.****** del D.P.R *****.

Si ravvisa altresì la nullità dell'atto opposto per inosservanza del termine ****previsto dal primo comma dell'art. ****del D.P.R.******, ***** (così Cass. SS.UU. n. ****).

Ciò circoscrive l'ambito di competenza del presente giudizio e richiama l'attenzione sulla pronuncia di nullità e relativa sospensione di efficacia dell'atto opposto.

Oltretutto sussiste violazione dell'art *******laddove lo stesso prescrive che *******

*****

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

Atteso *******

Sussistono, inoltre, gravi motivi per chiedere la sospensione dell'esecuzione per i motivi in diritto e in merito che di seguito si propongono.

Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo ******

Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, ******

Allo scopo si precisa che *****

A tali fini si riporta come secondo consolidata giurisprudenza, il periculum in mora possa essere ravvisato ******

Pertanto, si ritiene quanto mai opportuno insistere nella richiesta di sospensione dell'atto impugnato in attesa di *****.

Per i sopra esposti motivi, la società *****, come sopra rapp.ta dom.ta e difesa

CHIEDE

Voglia l'Ill.mo giudice delle Esecuzione adito:

-Sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione d'udienza, l'esecuzione iniziata con l'atto di pignoramento pressoterzi n. ********, *******

Nel merito:

-Accertare e dichiarare la totale infondatezza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, dell'atto di pignoramento n. **** per *****.

********

*********
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano distrattari.

Offre in comunicazione i seguenti documenti:

-Atto di pignoramento presso terzi n. ****

-******

-*******

Ai fini del contributo unificato, i Difensori dichiarano che la presente controversia ha un valore pari ad €*****

Con Osservanza,

****, lì *****

Avv. Salvatore Ponzo Avv.*******